Art. 131-bis c.p. — Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

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[1]Nei reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita' e' esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta non abituale.

[2]L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita', ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudelta', anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'eta' della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L'offesa non puo' altresi' essere ritenuta di particolare tenuita' quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato e' commesso nei confronti ((di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ipotesi di cui all'articolo 343)).

[3]Il comportamento e' abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piu' reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita', nonche' nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

[4]Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

[5]La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuita' del danno o del pericolo come circostanza attenuante. 306

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

306

La Corte Costituzionale con sentenza 25 giugno - 21 luglio 2020, n. 156 (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2020, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, inserito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», nellaparte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto ai reati per i quali non e' previsto un minimo edittale di pena detentiva".

Testo in vigore dal 22 ottobre 2020 al 20 dicembre 2020

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 131-bis c.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. Un., ord. n. 28647/2026

    29 luglio 2026

    PRIMO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali, in tema di impugnazioni, hanno affermato che non è appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato stesso al risarcimento del danno in favore della parte civile. SECONDO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali, in tema di impugnazioni, hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’impugnazione con l’appello, da parte dell’imputato, della sentenza di proscioglimento, pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile.

    Art. 131-bis c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. pen., Sez. I, sent. n. 33369/2024

    3 settembre 2024

    La Prima Sezione penale, in tema di reati militari, ha affermato che, con riguardo al delitto di disobbedienza di cui all’art. 173 cod. pen. mil. pace, la concreta offensività della condotta ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., deve essere parametrata alle circostanze di fatto in cui si è verificata la violazione e all’incidenza dell’ordine violato, quantomeno in prospettiva, sulla regolarità ed efficienza del servizio cui l’ordine era correlato.

    Art. 131-bis c.p. · Art. 173 c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 35 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 44/2026

    Ha colpito questo articolo
    31 marzo 2026

    Il legislatore gode di ampia discrezionalità nell’individuazione dell’ambito oggettivo della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., salvo il limite della manifesta irragionevolezza. (Precedenti: S. 5/2026 - mass. 47182; S. 156/2020 - mass. 43414; S. 207/2017 - mass. 41153).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, l’art. 131-bis, terzo comma, n. 3, cod. pen., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, allorché si proceda per il tentato delitto di estorsione non aggravata, di cui all’art. 629, primo comma, cod. pen. La comparazione tra le due figure delittuose della rapina, per la quale l’esimente della particolare tenuità è prevista anche nella forma non aggravata, e dell’estorsione, nonostante alcune diversità sul piano della tipizzazione delle fattispecie – come l’oggetto materiale della condotta, il tipo di violenza che può essere impiegato dall’agente, la necessaria verificazione o meno dell’evento di ingiusto profitto con altrui danno ai fini della consumazione, la conseguente configurazione del dolo come generico o specifico – rivela una omogeneità complessiva degna di considerazione unitaria, già messa in luce dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, e tale da non consentire differenziazioni normative irragionevoli, come specificamente attestato: i. dall’identità dei beni giuridici tutelati e costituzionalmente rilevanti e dall’integrare, entrambe le figure, reati plurioffensivi; ii. dall’essere la condotta tipica caratterizzata dall’uso della violenza o minaccia, sebbene per l’estorsione la coazione si presenti nella forma di vis compulsiva, e non di vis absoluta, come per la rapina; iii. dalla strutturazione come reati di danno; iv. dall’identità della pena detentiva edittale, che denota una considerazione omogenea dei due titoli di reato quanto all’offensività astratta e all’idoneità che i fatti concreti si discostino da essa; v. dall’identico sistema di circostanze aggravanti speciali, cui si è aggiunta l’attenuante del fatto di lieve entità, per effetto di pronuncia di illegittimità costituzionale; vi. dalla previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza di reato per entrambe le fattispecie, anche nella forma non aggravata; vii. dai benefici penitenziari, rientrando entrambe le figure aggravate nella c.d. seconda fascia di reati, per i quali tale concessione è ammessa). (Precedenti: S. 171/2025 - mass. 47109; S. 86/2024 - mass. 46164).

    Art. 131-bis c.p. · Art. 629 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 5/2026

    Ha colpito questo articolo
    22 gennaio 2026

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 131-bis, terzo comma, n. 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di incendio boschivo colposo previsto dall’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. La disciplina censurata dal GUP del Tribunale di Potenza è manifestamente irragionevole, poiché la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è applicabile a tutti i reati colposi di danno di comune pericolo (art. 449 cod. pen.), così come a quelli colposi contro la salute pubblica (art. 452 cod. pen.), compresi l’epidemia e l’avvelenamento di acque, ed è invece esclusa per l’incendio boschivo, seppure siano delitti aventi oggettività giuridica quanto meno analoga. Detta esclusione appare tanto più incongrua in relazione al delitto di disastro ambientale colposo (art. 452-quinquies, primo comma, cod. pen.), che presenta un grado di offensività assai più elevato rispetto all’incendio boschivo colposo. (Precedenti: S. 191/2025 - mass. 47018; S. 172/2025 - mass. 46999; S. 3/2023 - mass. 45268; S. 156/2020 - mass. 43414; S. 207/2017 - mass. 41153).

    Art. 131-bis c.p. · Art. 423-bis c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 172/2025

    Ha colpito questo articolo
    27 novembre 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice. La disciplina censurata dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., è manifestamente irragionevole, poiché esclude per i delitti di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, se commessi nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto che è invece ammessa – dopo il d.lgs. n. 150 del 2022 – per il delitto di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, reato più grave in quanto rivolto in danno di un agente pubblico collegiale e per questo punito più severamente. Per effetto del nuovo quadro normativo, è quindi venuta a determinarsi una distonia che ridonda a scapito del reo, anche sul piano della finalità rieducativa della pena. (Precedenti: S. 30/2021 - mass. 43628; O. 82/2022 - mass. 44660).

    Art. 131-bis c.p. · Art. 336 c.p. · Art. 337 c.p. · Art. 339 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (12)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

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  7. 30 dicembre 2022 — 8 agosto 2023per 7 mesi
  8. 20 dicembre 2020 — 30 dicembre 2022per 2 anni
  9. 22 ottobre 2020 — 20 dicembre 2020per un mese
  10. 23 luglio 2020 — 22 ottobre 2020per 3 mesi
  11. 10 agosto 2019 — 23 luglio 2020per 12 mesi
  12. 15 giugno 2019 — 10 agosto 2019per un mese
  13. 2 aprile 2015 — 15 giugno 2019testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 22 ottobre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 2020 al 22 ottobre 2020. 2 parole tolte, 21 parole aggiunte.

… articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato e' commesso nei confronti di un tolto: pubblico ufficiale aggiunto: ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni aggiunto: e nell'ipotesi di cui all'articolo 343.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art131bis · fonte del testo

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