Art. 255-ter t.u.a. — Abbandono di rifiuti pericolosi

((Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.)) ((La pena e' della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

  • a)dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
  • 1)delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  • 2)di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna;
  • b)il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.)) ((I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena e' della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.))

Testo vigente dal 9 agosto 2025

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art255ter · fonte del testo

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