Art. 174 — Rivolta
[1]Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o piu':
[2]1° mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;
[3]2° prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore;
[4]3° abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore.
[5]La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta e' della reclusione militare non inferiore a quindici anni.
[6]La condanna importa la rimozione.
[7]((Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.))
Testo vigente dal 30 dicembre 2022
