Art. 185 — Manipolazione del mercato

[1]Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. ((La pena e' della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto e' commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale)). Non e' punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformita' a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensivita' del fatto, per le qualita' personali del colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238.

[2]12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 aprile 2005, n. 62

12

La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito".

Testo vigente dal 10 ottobre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 ottobre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 2022 al 10 ottobre 2025. 32 parole aggiunte.

… a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. aggiunto: La pena e' della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto e' commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art185 · fonte del testo

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