Codice penale

Art. 582 c.p. — Lesione personale

[1]Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[2]Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, ((e terzo comma,)) e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresi' d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto e' commesso contro persona incapace, per eta' o per infermita'.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460

24

Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) che e' concessa amnistia "per il reato di lesioni personali volontarie lievissime previsto dall'art. 582, capoverso, del Codice penale, aggravato ai sensi dell'art. 585, in relazione all'art. 577, stesso Codice, se concorre un'attenuante". Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 23 ottobre 1958.

D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5

29

Il D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia "per il delitto di lesioni personali lievissime, preveduto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585 in relazione allo articolo 577 capoverso dello stesso Codice". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che l'amnistia di cui sopra ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 dicembre 1962.

D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332

36

Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "E' concessa amnistia, salvo quanto previsto dal presente decreto per i reati in materia tributaria: [...] c) per il delitto di lesioni personali lievissime previsto dall'art. 582 capoverso del Codice penale, se il fatto e' commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.

Testo vigente dal 25 aprile 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 191/1993

    Questione infondata
    23 aprile 1993

    L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato sul rilievo che, nel censurare la mancata previsione, nell'art. 582, secondo comma, cod.pen., della perseguibilità d'ufficio per il reato di lesioni dolose lievi, il giudice 'a quò richiede una pronuncia volta ad introdurre un regime penale più sfavorevole rispetto a quello vigente (perseguibilità a querela di parte), deve essere respinta in quanto il suo accoglimento presupporrebbe la soluzione del problema, tuttora controverso nell'interpretazione della giurisprudenza e della dottrina, circa la natura processuale o sostanziale delle querela ed in particolare circa gli effetti della sopravvenuta procedibilità a querela sui procedimenti penali in corso.

    Art. 582 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 590 c.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 467/1988

    Questione infondata
    14 aprile 1988

    Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 l. 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 C.P.M.P, promossa dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il re…

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 582 c.p. · Art. 91 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 229/1988

    Questione infondata
    25 febbraio 1988

    Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.li 91 l. 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 C.P.M.P, promossa dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA…

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 582 c.p. · Art. 260 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (20)

Se ne mostrano 13 su 20, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La Commissione parlamentare propose di richiedere la querela dell'offeso per la punibilità del delitto di lesione personale (art. 582), quando la malattia derivata dalla lesione sia guarita entro cinque giorni. La proposta ha buon fondamento, perchè evita che, con un procedimento penale non voluto dall'offeso, si aggravino o si perpetuino odi e rancori che possono dare causa a nuovi reati, e che, comunque, sono contrari a quelle riconciliazioni, individualmente e socialmente utili, che il legislatore non deve ostacolare. Nè, ammettendo la necessità della querela per la punibilità delle più lievi lesioni; si viene a disconoscere il principio della indisponibilità del bene giuridico dell'integrità fisica della persona. Il diritto di querela rimane anche se la lesione sia stata consentita, poichè si tratta semplicemente di un diritto concesso all'offeso di astenersi dal provocare la punizione del colpevole. La proposta della Commissione, come ho detto, riguardava le lesioni guarite entro cinque giorni. Io, invece, riconosciuta l'opportunità di richiedere la querela per la punibilità delle più lievi lesioni, ho ritenuto che il limite massimo di durata della malattia possa essere fissato in dieci giorni, secondo la norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 372 del codice del 1889. Ma ho ritenuto giusto che la punibilità delle predette lesioni sia condizionata alla querela soltanto nei casi in cui non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, e credo che nessuno possa dubitare dell'opportunità di questa limitazione.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 191

  • L'articolo 582 del progetto definitivo, tra le circostanze aggravanti delle lesioni personali, prevedeva il caso che la malattia o l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni durasse per un tempo superiore ai trenta giorni. Tenuto conto che molto rilevante è l'effetto penale di tali circostanze (reclusione da tre a sette anni), ho ritenuto, quantunque nessuna osservazione sia stata fatta su questo punto, che la durata della malattia o dell'incapacità debba essere superiore ai quaranta giorni (art. 583, n. 1°, del codice), e mi pare che questa modificazione delle norme originarie non abbia bisogno di particolari spiegazioni. Lo stesso articolo 582 del progetto considerava come circostanza aggravante, tra l'altro, il fatto che dalla lesione derivi «la deformazione, il deturpamento ovvero lo sfregio permanente del viso». La Commissione propose la soppressione della parola «deturpamento», perchè nessuna differenza sussiste tra deformazione e deturpamento. E veramente il deturpamento è un effetto che non può provenire se non da una alterazione anatomica del viso, cioè da una «deformazione» o da uno «sfregio»; se dunque costituiscono lesioni gravissime le cause da cui può derivare il deturpamento, è superfluo prevedere questo effetto, la cui esistenza o inesistenza, data la deformazione o il permanente sfregio, nulla aggiunge e nulla toglie a quanto è necessario per l'applicabilità della disposizione. Ho quindi soppresso quella inutile parola (art. 583 capov., n. 4°, del codice).

    Relazione al Codice penale (1930), n. 192

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1930

1930oggi
  1. 25 aprile 2026 — oggiin vigoreper 6 mesi
  2. 4 aprile 2024 — 25 aprile 2026per 2 anni
  3. 30 dicembre 2022 — 4 aprile 2024per un anno
  4. 24 settembre 2020 — 30 dicembre 2022per 2 anni
  5. 25 marzo 2016 — 24 settembre 2020per 5 anni
  6. 15 dicembre 1981 — 25 marzo 2016per 34 anni
  7. 4 giugno 1966 — 15 dicembre 1981per 16 anni
  8. 21 febbraio 1963 — 4 giugno 1966per 3 anni
  9. 25 gennaio 1963 — 21 febbraio 1963per 27 giorni
  10. 11 luglio 1959 — 25 gennaio 1963per 4 anni
  11. 26 ottobre 1930 — 11 luglio 1959testo originarioper 29 anni

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 2024 al 25 aprile 2026. 3 parole aggiunte.

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articolitolto: ... 583, 583-quater, secondo comma, primo periodoaggiunto: , e terzo comma, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art582 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari