Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:

  • a)per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni;
  • b)per il delitto di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante preveduta dell'articolo 62, n. 4 del Codice penale;
  • c)per il delitto di lesioni personali lievissime, preveduto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585 in relazione all'articolo 577 capoverso dello stesso Codice;
  • d)per i reati commessi dai minori degli anni 1, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni. L'amnistia non si applica ai reati preveduti dagli articoli 371, 444, 516, 528 e 530 del Codice penale.

Testo vigente dal 24 gennaio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-23;2~art1 · fonte del testo

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