Art. 173 c.p. — Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo

[1]Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine e' raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

[2]Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, e' inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto.

[3]Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 173 c.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. I, sent. n. 33369/2024

    3 settembre 2024

    La Prima Sezione penale, in tema di reati militari, ha affermato che, con riguardo al delitto di disobbedienza di cui all’art. 173 cod. pen. mil. pace, la concreta offensività della condotta ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., deve essere parametrata alle circostanze di fatto in cui si è verificata la violazione e all’incidenza dell’ordine violato, quantomeno in prospettiva, sulla regolarità ed efficienza del servizio cui l’ordine era correlato.

    Art. 173 c.p. · Art. 131-bis c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La Commissione parlamentare avrebbe desiderato che la prescrizione estintiva della pena fosse estesa anche alla condanna alla pena di morte o dell'ergastolo. Richiamo qui ciò che ho esposto a proposito della non accettata proposta di rendere prescrittibili i reati punibili con le predette pene. Tali ragioni sono ancora più forti rispetto alla prescrizione della pena, perchè questa presuppone che la responsabilità del colpevole sia stata irrevocabilmente accertata. Anche per il codice del 1889 la pena dell'ergastolo era imprescrittibile, e nessuna voce autorevole, ch'io sappia, si è mai levata a protestare contro questa saggia disposizione, malgrado i sentimenti di eccessiva indulgenza verso i delinquenti che si erano fatti strada nella legislazione e nella dottrina del tempo.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 85

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art173 · fonte del testo

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