Codice penale

Art. 341-bis c.p. — Oltraggio a pubblico ufficiale

[1]Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di piu' persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[2]((La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola)).

[3]La pena e' aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verita' del fatto e' provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto e' attribuito e' condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non e' punibile.

[4]Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato e' estinto.

Testo vigente dal 30 marzo 2024

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 166/2024

    Questione infondata
    22 ottobre 2024

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trieste, sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 341-bis cod. pen., come modificato dall’art. 7, comma 1, lett. b-bis), del d.l. n. 53 del 2019, come conv., nella parte in cui punisce il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale con la pena minima della reclusione di sei mesi. A seguito della novella, che ha innalzato la pena minima dalla previgente soglia di quindici giorni, si punisce con il minimo edittale censurato una condotta che, nel “nuovo” reato di oltraggio, prevede che l’offesa deve essere commessa in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, il che comporta una lesione della reputazione del pubblico ufficiale e del prestigio e dell’immagine della pubblica amministrazione; mentre il terzo elemento specializzante richiede che il delitto sia integrato solo se la condotta offensiva sia posta in essere nel momento in cui il pubblico ufficiale sta compiendo un atto doveroso del suo ufficio e quindi laddove è massimo il danno che tale condotta può arrecare; e l’ultimo elemento di novità, infine, richiede che siano offesi, al contempo, sia l’onore che il prestigio del pubblico ufficiale. In tal modo, l’introduzione di un requisito di stretta contestualità tra la condotta del reo e il compimento di uno specifico atto funzionale ha configurato un delitto offensivo anche del buon andamento della pubblica amministrazione, sub specie di concreto svolgimento della (legittima) attività del pubblico ufficiale. Tali nuovi requisiti restringono significativamente l’ambito applicativo della nuova fattispecie, arricchendone la dimensione offensiva e selezionando condotte di apprezzabile gravità, che rendono non intrinsecamente sproporzionata né contraria al principio rieducativo la previsione di una pena minima di sei mesi di reclusione. D’altra parte, la “nuova” fattispecie di oltraggio condivide ora con la fattispecie di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), assunta a tertium comparationis dal rimettente, una medesima direzione offensiva rispetto al regolare svolgimento della pubblica funzione, bene di immediata rilevanza costituzionale ai sensi dell’art. 97, secondo comma, Cost. Infine, con riferimento ai reati a citazione diretta come quello in questione, l’art. 554-bis cod. proc. pen. ha inserito l’udienza di comparizione predibattimentale per favorire il ricorso a strumenti di giustizia riparativa; deve dunque considerarsi che per questa tipologia di reato è possibile il ricorso al suddetto strumento, che consente di responsabilizzare l’autore dell’offesa e recuperare le relazioni interpersonali danneggiate dal reato, contribuendo a restituire un’immagine positiva all’azione della pubblica amministrazione. (Precedenti: S. 71/2024 - mass. 46154; S. 45/2024 - mass. 46077; S. 207/2023 - mass. 45846; S. 117/2021 - mass. 43898; S. 30/2021 - mass. 43628; S. 284/2019 - mass. 40956; S. 341/1994 - mass. 20951).

    Art. 341-bis c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

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  • Sentenza n. 284/2019

    Questione infondata
    20 dicembre 2019

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341- bis cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 94 del 2009, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Torino, nella parte in cui punisce con la reclusione fino a tre anni la condotta di chi commette oltraggio a pubblico ufficiale. Nella nuova fisionomia risultante dalla riforma del 2009, la scelta del legislatore di stabilire un quadro edittale più severo per la fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale rispetto a quanto previsto per il delitto di oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario, non può ritenersi irragionevole: a fronte dell'arricchita dimensione offensiva e della riduzione dell'ambito applicativo - dovute all'introduzione di un requisito di stretta contestualità tra la condotta del reo e il compimento di uno specifico atto dell'ufficio - il delitto censurato si configura come offensivo anche del buon andamento della pubblica amministrazione, sub specie di concreto svolgimento della (legittima) attività del pubblico ufficiale. Ciò non diversamente da quanto accade per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, che viene così a collocarsi in rapporto di possibile progressione criminosa rispetto a quello di oltraggio a pubblico ufficiale. Tale specifica dimensione offensiva non è presente - se non in termini del tutto sfumati ed eventuali - nel delitto assunto quale tertium comparationis, che non esige alcun nesso con il compimento di uno specifico atto dell'ufficio.

    Art. 341-bis c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 1 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 30 marzo 2024

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 2019 al 30 marzo 2024. 40 parole aggiunte in 2 capoversi.

La pena e' aumentata aggiunto: fino alla meta' se il fatto e' commesso dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola.

aggiunto: La pena e' aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verita' del fatto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art341bis · fonte del testo

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