Codice penale

Art. 576 c.p. — Circostanze aggravanti. Ergastolo

[1]Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente e' commesso:

[2]1° col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2° dell'articolo 61;

[3]2° contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61 o quando e' adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi e' premeditazione;

[4]3° dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

[5]4° dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

  • 5)in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, ((583-quinquies,)) 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;

[6]5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;

  • 5-bis)contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

[7]E' latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6° dell'articolo 61. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

5

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Testo vigente dal 9 agosto 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'articolo 576 prevede le ipotesi più atroci di omicidio, per le quali stabilisce la pena di morte. Aderendo a voti autorevoli, ho esteso l'applicazione della pena di morte ai casi in cui concorre taluna delle circostanze aggravanti indicate nel numero 2° dell'articolo 61, ossia alle ipotesi di omicidio commesso per eseguire od occultare un altro reato, ovvero per conseguire o assicurare, a sè o ad altri, il prodotto o il profitto o il prezzo o l'impunità di un altro reato. L'applicazione della pena di morte nei predetti casi appare, invero, come una necessaria sanzione per chi, ad esempio, uccida a scopo di furto o di rapina. In conseguenza della nuova aggravante ho modificato le disposizioni dell'articolo 575 e la disposizione del numero 4° dell'articolo 576 del progetto, nel senso di eliminare quelle ipotesi ivi prevedute che rientrano nella generale formula della predetta aggravante. La Commissione parlamentare non ritenne invece giustificata la pena di morte stabilita per il latitante, il quale commetta omicidio per sottrarsi all'arresto o alla cattura, o per occultare un delitto, o per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza. Senonchè fu ed è volontà del legislatore di reprimere nel modo più energico ogni forma di brigantaggio, anche individuale. È ben vero che il brigantaggio, diffusosi nell'ultimo decennio anche nei più civili Stati d'Europa e d'America, ed imperversante persino nelle maggiori metropoli straniere, è oramai scomparso dalla Patria nostra, specie mercè la energica azione repressiva e preventiva del Governo fascista. Ma se questa è cagione di legittimo compiacimento, non dà motivo a deflettere dalla più inesorabile persecuzione di questo pericolosissimo fenomeno, anche nelle sue forme sporadiche e individuali. Tutta la nuova legislazione penale italiana, del resto, si ispira alla massima severità verso i latitanti, che si trovano in permanente stato di ribellione e che, per le condizioni in cui vivono, rappresentano un grave pericolo sociale.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 187

Che cosa è cambiato dal 9 agosto 2019

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 2012 al 9 agosto 2019. 3 parole aggiunte.

aggiunto: 5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572aggiunto: , 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art576 · fonte del testo

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