Legge sull’aborto

Art. 19 aborto

Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 5 o 8, e' punito con la reclusione sino a tre anni. La donna e' punita con la multa fino a lire centomila. Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 7, chi la cagiona e' punito con la reclusione da uno a quattro anni; La donna e' punita con la reclusione sino a sei mesi. Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalita' previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona e' punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla meta'. La donna non e' punibile. Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale e' grave questa ultima pena e' diminuita. Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.

Testo vigente dal 22 maggio 1978

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 47/1982

    Questione infondata
    16 febbraio 1982

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 l. 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 29, 30, 31 e 32 in quanto il giudice a quo ha omesso ogni motivazione in punto di rilevanza, limitandosi ad un inconferente richiamo alle relazioni svolte dalle Commissioni parlamentari sul disegno della legge in esame. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perché già decisa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 l. 22 maggio 1978, n. 194, in riferimento all'art. 30 Cost., nella parte in cui prevede che la gestante minore degli anni 18 possa ottenere il provvedimento di autorizzazione all'interruzione della gravidanza infratrimestrale, anche senza che di ciò sia a conoscenza chi esercita la potestà sulla minore stessa. Al riguardo v. Sent. n. 109/1981.

    Art. 30 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;194~art19 · fonte del testo

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