[1]((1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita.)) 11 Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:

  • a)ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione ((ovvero di rescissione del giudicato)), o ((a norma degli articoli 669 e 673)) del codice di procedura penale; 11
  • b)ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali e' stata sospesa l'esecuzione o disposta la restituzione nel termine, ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura penale;
  • c)ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilita', trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere, dal giorno in cui e' scaduto il termine per l'impugnazione;
  • d)ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali e' stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena e' stata eseguita ovvero si e' in altro modo estinta;4
  • d-bis)ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia;
  • e)ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilita' emessi dal giudice di pace, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile;
  • f)ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilita' relativi ai reati di competenza del giudice di pace, emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile;
  • g)ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione e' stata eseguita se e' stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se e' stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non e' stato commesso un ulteriore reato;
  • h)ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione e' stata eseguita se e' stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se e' stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non e' stato commesso un ulteriore reato;
  • i)LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169;
  • l)ai provvedimenti amministrativi di espulsione, quando sono annullati con provvedimento giudiziario o amministrativo definitivo;
  • l-bis)ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, quando il provvedimento e' revocato. 7 Se sono state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa e' stata applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di esecuzione, e' eliminata anche l'iscrizione relativa a quest'ultimo. Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di eta' sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di eta' della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa.

[2](art. 687 c.p..p.; art. 36, primo c., lett. a), r.d. n. 778/1931; art. 15 d.P.R. n. 448/1988; artt. 46 e 63 c. 2, d.lgs. n. 274/2000)

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 8 ottobre 2010, n. 287 (in G.U. 1a s.s. 13/10/2010 n. 41) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 2, lettera d), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), limitatamente all'inciso "salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale".

L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118

7

La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118, ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado". Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'".

D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122

11

Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le presenti modifiche acquistano efficacia decorso un anno dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 10 novembre 2018

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 287/2010

    Ha colpito questo articolo
    8 ottobre 2010

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 5, comma 2, lett. d ), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, limitatamente all'inciso «salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale». Tale norma prevede - come eccezione alla regola dell'eliminazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta - che la possibilità della cancellazione sia esclusa per i provvedimenti con cui siano stati concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. La ratio legis si deduce dal divieto di concessione della sospensione condizionale per più di una volta (originario art. 164 cod. pen.) e dalla previsione della revoca dell'ordine di non menzione qualora il condannato commetta successivamente un delitto (art. 175 cod. pen.). Il legislatore, ritenendo necessaria l'iscrizione sine die della condanna, ha stabilito una simmetria fra il trattamento più favorevole derivante dalla concessione dei detti benefici e la conseguenza più sfavorevole del carattere perenne dell'iscrizione, volto ad evitare che il beneficiario ottenga ulteriori vantaggi dalla minore severità della condanna subita, nell'ipotesi di successive condanne. Tuttavia, il rigore del divieto di concessione plurima della sospensione condizionale si è nel tempo attenuato per effetto di interventi della Corte e del legislatore, che hanno ammesso, a determinate condizioni, la reiterabilità del beneficio. È emersa, infatti, la tendenza ad evitare che una pregressa condanna per un reato di non grave entità si proietti senza limiti sul futuro, con l'esito paradossale che una contravvenzione punita lievemente diventi preclusiva di una specifica valutazione del giudice in relazione ad un reato commesso anche dopo molti anni, quando la prima condanna, con tutti i suoi effetti, si è già estinta per il decorso di un determinato lasso di tempo, senza che il condannato abbia commesso reati della stessa indole. Le nuove discipline riguardanti le pene irrogate con decreto penale o in seguito a patteggiamento, o ancora dal giudice di pace, dimostrano che le condanne a pene lievi per reati di modesta rilevanza sono considerate diversamente, essendo privilegiata la valutazione sulla specificità dei casi concreti, sulla gravità delle trasgressioni e sull'esigenza di non aggravare, con la perpetuità delle preclusioni, gli effetti di comportamenti antigiuridici non gravi e lontani nel tempo. La descritta tendenza è contraddetta dalla norma in esame, che capovolge irragionevolmente i trattamenti riservati, rispettivamente, al condannato destinatario dei menzionati benefici e a quello cui, invece, siano stati negati e genera una stridente diversità di trattamento fra condannati alla pena dell'ammenda per gli stessi reati. Mentre in origine la cautela contro possibili trasgressioni successive, che rendeva retroattivamente immeritevoli dei benefici coloro che ne avessero goduto, prevaleva sul diritto a pretendere che non sia conservata memoria di infrazioni "bagatellari", oggi il bilanciamento fra le due opposte tutele (quella del "diritto all'oblio" di chi si sia reso responsabile in passato di modeste infrazioni e per un periodo congruo non abbia commesso altri reati, e quella contrapposta di precludere un'indebita reiterazione dei benefici) porta alla prevalenza della prima. In definitiva, l'esclusione di coloro che abbiano fruito dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. dalla possibilità di ottenere la cancellazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative a condanne alla pena dell'ammenda, decorsi dieci anni dall'estinzione della pena, nel corso dei quali il condannato non abbia compiuto altri reati, é costituzionalmente illegittima. Tale preclusione produce un trattamento irragionevolmente differenziato fra condannati per i medesimi reati, sulla base di una cautela che ormai è divenuta eccessiva e sproporzionata, non tale da bilanciare lo svantaggio della perennità dell'iscrizione, non prevista invece per condannati in ipotesi giudicati più severamente. (Sono assorbite le altre censure di illegittimità prospettate dal rimettente). Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., v. la citata sentenza n. 73/1971.

    Art. 5 Testo unico casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo,)) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A) · Art. 163 c.p. · Art. 175 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 231/2018

    Illegittimità dichiarata
    7 dicembre 2018

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per totale carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Genova in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 313 del 2002, nella parte in cui non prevede l'eliminazione dal casellario giudiziale dell'iscrizione dell'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464-quater cod. proc. pen., dispone la sospensione del processo per messa alla prova, allorché il procedimento penale venga concluso con sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito dell'esito positivo della messa alla prova. Sebbene il rimettente faccia oggetto di censura sia tale disposizione sia quella di cui all'art. 24 del t.u. casellario giudiziale, la motivazione sulla non manifesta infondatezza è riferita esclusivamente a quest'ultimo.

    Art. 24 Testo unico casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo,)) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A) · Art. 25 Testo unico casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo,)) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A) · Art. 1 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario · Art. 464-quater c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 184/2006

    Questione inammissibile
    5 maggio 2006

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nella parte in cui prevede l'eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale al compimento dell'ottantesimo anno di età della persona cui si riferiscono. Pur essendo auspicabile che il legislatore riprenda in considerazione la norma denunciata, avente natura amministrativa, per valutarne l'adeguatezza rispetto alla situazione di fatto attuale, la questione è priva di rilevanza, giacché in ogni caso il giudice rimettente non potrebbe avvalersi, nel processo a quo , di una eventuale pronuncia caducatoria, a causa della già avvenuta eliminazione dal casellario giudiziale dei dati riguardanti il soggetto sottoposto al giudizio. Si è prodotta una situazione di fatto irreversibile, su cui una declaratoria di illegittimità costituzionale non avrebbe alcun effetto, rimanendo in tal modo priva dell'incidenza nel processo principale imposta dal vigente sistema di giustizia costituzionale. > >- Sulla questione di legittimità costituzionale della disposizione, di contenuto identico a quella ora impugnata, di cui all'art. 605 cod.proc.pen. del 1930, v. sentenza n. 209/1987.

    Art. 5 Testo unico casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo,)) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A) · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 10 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 2015 al 10 novembre 2018. 9 parole tolte, 22 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: 1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate tolto: al compimento dell'ottantesimo anno di eta' o per aggiunto: decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono aggiunto: e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:

a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione aggiunto: ovvero di rescissione del giudicato, o a norma tolto: dell'articolo aggiunto: degli articoli 669 e 673 del codice di procedura penale;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122

    Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le presenti modifiche acquistano efficacia decorso un anno dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313~art5 · fonte del testo

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