Codice penale

Art. 132 c.p.

[1](Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti)

[2]Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tal potere discrezionale.

[3]Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 53/1975

    Questione infondata
    6 marzo 1975

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, 132, secondo comma, e 624 cod. pen. - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza del trattamento punitivo eguale per fatti di diversa gravità, e della contrarietà al senso di umanità e alla finalità educativa della pena - e già dichiarata infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., con sentenza n. 208 del 1974.

    Art. 23 c.p. · Art. 132 c.p. · Art. 624 c.p. · Art. 3 cost.

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  • Sentenza n. 208/1974

    Questione infondata
    4 luglio 1974

    Rientra nella discrezionalità del legislatore determinare l'entità della pena edittale ed il relativo apprezzamento di politica legislativa può formare oggetto di censura solo quando la sperequazione tra pena e reato assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da ogni benché minima giustificazione. Sono pertanto infondate - in riferimento all'art. 3 Cost. - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23, 25, 56, 132 e 624 c.p. nella parte in cui escludono in ogni caso la possibilità di scendere al di sotto dei limiti minimi stabiliti in via generale per le pene della reclusione e dell'arresto, in quanto - come si desume anche dai lavori preparatori ed è ricordato nella sent. n. 118 del 1973 di questa Corte, il legislatore, tenendo conto della funzione e della finalità della sanzione penale ed, in particolare, del principio della rieducazione dei condannati, previsto anche dall'art. 27 della Costituzione, ha considerato che un'eccessiva brevità delle pene detentive le renderebbe inidonee a conseguire quelle finalità.

    Art. 23 c.p. · Art. 25 c.p. · Art. 56 c.p. · Art. 132 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 182/1974

    Questione infondata
    19 giugno 1974

    Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 341 e 132 del codice penale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione giacché, per quanto riguarda il riferimento all'art. 3 Cost., la questione è già stata dichiarata non fondata con sent. nn. 109 del 1968, 165 del 1972 e 118 del 1973, le cui statuizioni non possono essere modificate per il riferimento ora fatto all'art. 27 Cost. , venendo in sostanza svolti sotto questo profilo, solo apparentemente nuovo, i medesimi argomenti che la Corte ebbe a valutare nelle precedenti pronunce.

    Art. 341 c.p. · Art. 132 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (11)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il giudice, nel commisurare la pena in concreto entro i limiti stabiliti dalla legge, esercita bensì un potere discrezionale, ma è obbligato a rendere ragione di tale esercizio nella motivazione della sentenza (art. 132). Ed è disposto che, per l'esercizio della facoltà di spaziare tra il minimo e il massimo fissati dalla legge, il giudice deve tener conto della gravità del reato in sè stesso considerato, cioè indipendentemente dalle speciali circostanze che possono importare un aumento della pena ordinaria, desumendo tale gravità da quegli elementi obiettivi e subiettivi, che la legge indica specificatamente nell'articolo 133. Ora la Commissione parlamentare ha chiesto se tale enumerazione sia tassativa o semplicemente dichiarativa, manifestando la sua preferenza per una indicazione che non impedisse al giudice di tener conto anche di altri elementi, come, ad esempio, i «dati antropologici», le malattie anteriori al reato, l'essersi commesso il delitto contro persona alla quale il colpevole doveva gratitudine, ecc. L'enumerazione è tassativa, secondo la tecnica legislativa penale moderna, che ha abbandonato le indicazioni meramente esemplificative (di cui si ha qualche esempio nel codice penale del 1859 ed anche in quello del 1889), perchè, quando una serie di specificazioni non è tassativa, è preferibile enunciare, in luogo di essa, soltanto il concetto generico nel quale rientrano necessariamente tutti i casi specifici. D'altra parte quella enumerazione è tanto ampia, che assai difficile è immaginare un elemento, valutabile per stabilire la gravità del reato, che non vi sia compreso. Così, per limitarmi agli esempi addotti dalla Commissione, i dati antropologici in tanto possono influire sul giudizio relativo alla gravità del reato, in quanto influiscano sul «carattere del reo», mentre essi di per sè non hanno influenza sulla volontà individuale. Parimenti è delle malattie pregresse. E per ciò che concerne il violato dovere di gratitudine, il caso rientra nella considerazione dei motivi a delinquere.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 70

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art132 · fonte del testo

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