Art. 215 — Peculato militare

[1]Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all'amministrazione militare, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri, e' punito con la reclusione da due a dieci anni. 30 47

[2]((Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.))

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

30

La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 13 dicembre 1991, n. 448 (in G.U. 1a s.s. 18/12/1991, n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole: "ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri"".

Corte Costituzionale

47

La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 18 luglio 2008, n. 286 (in G.U. 1a s.s. 23/7/2008, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace nella parte in cui si riferisce anche al militare che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita".

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 286/2008

    Ha colpito questo articolo
    18 luglio 2008

    Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, nella parte in cui, dopo avere previsto che il militare della Guardia di Finanza il quale «si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui esercita la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice penale militare di pace», non prevede che «tale disposizione non si applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita»; e dell'art. 215 cod. pen. mil. pace nella parte in cui non prevede che «tale disposizione non si applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita», sono entrambe rilevanti per la decisione del giudizio a quo , in quanto solo la declaratoria di incostituzionalità di entrambe le norme censurate determinerebbe l'invocata applicazione alla fattispecie del più mite trattamento sanzionatorio di cui all'art. 314, cpv., cod. pen. e la conseguente devoluzione della cognizione del reato alla giurisdizione del giudice ordinario.

    Art. 3 Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo · Art. 215 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 448/1991

    Ha colpito questo articolo
    13 dicembre 1991

    La fattispecie del peculato comune e del peculato militare (come già affermato), sono sostanzialmente identiche avendo in comune sia l'elemento materiale che l'elemento psicologico ed essendo identico il bene protetto (denaro o cose mobili appartenenti alla pubblica amministrazione), sicché appare irragionevole la previsione di un differente trattamento sanzionatorio derivante dalla mancata estensione al peculato militare della nuova disciplina introdotta dalla l. n. 86/1990 per il peculato comune. La caducazione, che ne consegue, della norma incriminatrice speciale del peculato militare per distrazione, non comporta tuttavia un vuoto di disciplina ne' una non consentita introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, ma solo l'applicazione, ex art. 16 c.p., di norme del codice penale comune alle materie regolate da leggi penali speciali, quali il codice penale militare di pace, quando, come nel caso, da questo non sia (già) stabilito altrimenti. Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 215 c.p.m.p., limitatamente alle parole "ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri". - S. n. 479/1990

    Art. 215 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 553/1990

    Questione inammissibile
    19 dicembre 1990

    Questione già dichiarata inammissibile in quanto implicante scelte discrezionali rimesse alla esclusiva competenza del legislatore. - S. n. 473/90

    Art. 215 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 314 c.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 2008 al 30 dicembre 2022. 9 parole aggiunte.

aggiunto: Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art215 · fonte del testo

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