Codice penale

Art. 336 c.p. — Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

[1]Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.119

[2]La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

[3]La pena e' della reclusione fino a tre anni, se il fatto e' commesso per costringere alcuna delle persone di cui al primo e al secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

[4]((Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena e' aumentata fino alla meta'.)) 6 96 125 233

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288

6

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646

96

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto: - (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione; -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75

119

Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto: -(con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia per i delitti previsti dall'art. 336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza ad un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte. -(con l'art. 6, comma 1) che "L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989".

125

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

233

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: -(con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione; -(con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Testo vigente dal 12 aprile 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 36/2007

    Questione inammissibile
    9 febbraio 2007

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 (Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzi…

    Art. 3 cost. · Art. 336 c.p. · Art. 337 c.p. · Art. 338 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 427/1996

    Questione infondata
    27 dicembre 1996

    Manifesta infondatezza, non essendo stati addotti argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati nella sentenza di non fondatezza già pronunciata dalla Corte su identica questione. - S. n. 314/1995. red.: S. Pomodoro

    Art. 336 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 610 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 314/1995

    Questione infondata
    12 luglio 1995

    È giustificata la pena edittale minima di mesi sei di reclusione comminata dall'art. 336 c.p. per la violenza o minaccia a pubblico ufficiale, sia in sé considerata che in rapporto a quella, sensibilmente più lieve, prevista dall'art. 610 c.p. per la violenza privata, in quanto, innanzitutto, in questa seconda ipotesi non si riscontra quell'elemento teleologico, di notevole gravità, consistente nel costringere il soggetto passivo a compiere un atto contrario ai propri doveri d'ufficio o ad omettere un atto di ufficio. A differenza poi della sanzione minima edittale prevista per l'oltraggio a pubblico ufficiale, ritenuta eccessiva dalla sent. n. 341 del 1994 perché costituente un 'unicum' generato dal codice penale del 1930, frutto di una concezione autoritaria e sacrale dei rapporti fra pubblici ufficiali e cittadini tipica di quell'epoca storica, la pena minima per la violenza o minaccia a pubblico ufficiale era già nel c.p. del 1889, all'art. 187, assai più severa delle blande sanzioni previste per l'oltraggio. Nell'ipotesi di accoglimento del 'petitum' del giudice 'a quò, infine, si assimilerebbe il trattamento sanzionatorio dell'oltraggio a quello della violenza o minaccia, in aperto contrasto con la evidente maggiore lesività della seconda ipotesi delittuosa rispetto alla prima. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 97 Cost., dell'art. 336 c.p.). - v. S. n. 341/1994, citata nel testo. In ordine all'elemento teleologico della violenza o minaccia a p.u., nell'ambito di un raffronto con la disciplina prevista dall'art. 196 c.p.m.p., v. S. n. 405/1994. red.: A. Greco

    Art. 336 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 2025

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 2024 al 12 aprile 2025. 36 parole aggiunte.

aggiunto: Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena e' aumentata fino alla meta'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art336 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari