Art. 13 — Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario

I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonche' del ravvedimento operoso. I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreche' il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. 8 Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, ((...)) e' dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione e' sospesa. Il Giudice ha facolta' di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione. (( I reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidita' dell'autore dovuta alla inesigibilita' dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilita' di azioni idonee al superamento della crisi. 3-ter. Ai fini della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o piu' dei seguenti indici:

  • a)l'entita' dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilita';
  • b)salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria;
  • c)l'entita' del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;
  • d)la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.))
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 36-vicies bis) che "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

8

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".

Testo vigente dal 29 giugno 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 126/2019

    Questione inammissibile
    24 maggio 2019

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per indeterminatezza ed ambiguità del petitum e per assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Treviso e di Asti in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 158 del 2015, che prevede - qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione - un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, con facoltà per il giudice di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi. L'intervento richiesto - nel senso di superare la preclusione per il giudice della facoltà di concedere un termine più lungo, coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione - per un verso non viene perimetrato nella sua portata, non chiarendosi per quali specifiche ipotesi andrebbe prevista la possibilità di accordare tale ulteriore proroga, la natura facoltativa od obbligatoria della stessa ed eventuali limiti alla sua durata temporale; per altro verso, si caratterizza per un elevato tasso di manipolatività in considerazione della pluralità di soluzioni possibili, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata, in materia riservata alla discrezionalità legislativa, quale è appunto la modulazione di una causa di non punibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 148 del 2016 e n. 23 del 2016; ordinanze n. 256 del 2017, n. 171 del 2017 e n. 270 del 2015 ).

    Art. 13 Reati tributari · Art. 9 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 8 Delega al Governo · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 256/2017

    Questione inammissibile
    6 dicembre 2017

    È dichiarata inammissibile - per indeterminatezza e ambiguità del petitum e per assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 158 del 2015, censurato dal Tribunale di Treviso, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare la causa di non punibilità del reato tributario per avvenuto pagamento del debito fiscale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, prevede un termine di tre mesi, prorogabile una sola volta, per il pagamento del debito residuo rateizzato, senza consentire al giudice, almeno in determinati casi, di concedere un termine più lungo coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione. L'intervento richiesto per un verso non risulta adeguatamente delimitato nella sua portata, in quanto il rimettente non chiarisce per quali specifiche ipotesi andrebbe prevista la possibilità dell'ulteriore proroga, la natura facoltativa od obbligatoria della stessa e la sua durata temporale; per altro verso, si caratterizza per un elevato tasso di manipolatività e comporta la scelta tra diverse soluzioni possibili, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata, in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore, quale è appunto la modulazione di una causa di non punibilità. ( Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2016 e ordinanze n. 227 del 2016, n. 177 del 2016, n. 269 del 2015, sulla inammissibilità per indeterminatezza ed ambiguità del petitum; sentenze n. 148 del 2016 e n. 23 del 2016, ordinanze n. 171 del 2017 e n. 270 del 2015, sulla inammissibilità per assenza di soluzione costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità legislativa ) .

    Art. 13 Reati tributari · Art. 9 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 8 Delega al Governo · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 102/2017

    Altra decisione
    10 maggio 2017

    È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Treviso perché riesamini, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000 (aggiunto dal d.l. n. 138 del 2011, come convertito dalla legge n. 148 del 2011), censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto consente l'accesso al patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. per i delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto solo se i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti - comprensivi delle sanzioni amministrative - siano stati estinti, mediante pagamento, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato ampiamente il sistema sanzionatorio tributario, sia penale che amministrativo, configurando il pagamento del debito tributario in alcune ipotesi come causa di non punibilità (art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 158 del 2015), mantenendo nelle altre l'originaria configurazione del pagamento come attenuante speciale (art. 13-bis del d.lgs. n. 74, introdotto dall'art. 12 del d.lgs. n. 158), e modificando sia la disposizione limitativa dell'accesso al patteggiamento (comma 2 del nuovo art. 13-bis) sia la disciplina della circostanza attenuante speciale del risarcimento del danno (comma 1 del nuovo art. 13-bis). Spetta al rimettente valutare l'incidenza dei plurimi profili di diversità tra la disciplina sottoposta a scrutinio e quella novellata. ( Precedente citato: ordinanza n. 225 del 2015 ) .

    Art. 13 Reati tributari · Art. 9 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 giugno 2024

Confronto con la versione in vigore dal 25 dicembre 2019 al 29 giugno 2024. 7 parole tolte, 202 parole aggiunte in 5 capoversi.

… dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, tolto: anche ai fini dell'applicabilita' dell'articolo 13-bis,aggiunto: ... e' dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. … non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizioneaggiunto: . I reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidita' dell'autore dovuta alla inesigibilita' dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilita' di azioni idonee al superamento della crisi. 3-ter. Ai fini della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o piu' dei seguenti indici:

aggiunto: a) l'entita' dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilita';

aggiunto: b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria;

aggiunto: c) l'entita' del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;

aggiunto: d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~art13 · fonte del testo

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