Codice penale

Art. 337 c.p. — Resistenza a un pubblico ufficiale

[1]Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

[2]((Se la violenza o minaccia e' posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena e' aumentata fino alla meta'.)) 6 36 107 119

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288

6

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332

36

Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali"; - (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia "per i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del Codice penale, se commessi per motivi politici"; - (con l'art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.

D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865

107

Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) che e' concessa amnistia "per i reati previsti dagli articoli 337 e 610 del codice penale e dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi anche se i suddetti reati sono aggravati dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'art. 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal n. 1, nonche' da quella di cui all'art. 112, n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte"; - (con l'art. 12, comma 1) che "L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986".

D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75

119

Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia per i delitti previsti dall'art. 336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza ad un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte. - (con l'art. 6, comma 1) che "L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989".

Testo vigente dal 12 aprile 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 337 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 21625/2026

    11 giugno 2026

    La Sesta Sezione penale, in tema di cause di estinzione del reato, ha affermato che il rinvio, operato dall'art. 168-bis cod. pen., ai “delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale” consente all’imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova pur quando siano contestate circostanze aggravanti ad effetto speciale. (Fattispecie relativa ad imputato del delitto di cui all’art. 337 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 339, comma secondo, cod. pen.).

    Art. 337 c.p. · Art. 168-bis c.p. · Art. 550 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 36/2007

    Questione inammissibile
    9 febbraio 2007

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 (Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzi…

    Art. 3 cost. · Art. 336 c.p. · Art. 337 c.p. · Art. 338 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 179/1997

    Questione infondata
    13 giugno 1997

    Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 425 del 1996, successiva al provvedimento di rimessione. - V., pure, S. n. 341/1994, richiamata dal giudice 'a quò. red.: G. Leo

    Art. 337 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 425/1996

    Questione infondata
    27 dicembre 1996

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nei confronti dell'art. 337 cod. pen., nella parte in cui, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, prevede la pena minima di sei mesi di reclusione. Contrariamente a quanto ha sostenuto il giudice rimettente, infatti, nel far richiamo ai principi affermati nella sentenza n. 314 del 1994, riguardo all'oltraggio, nel reato di resistenza (come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire anche di recente) non viene in preminente considerazione il diritto personale del cittadino investito di pubblica funzione al rispetto della propria dignità e libertà privata, bensì il diritto-dovere della stessa pubblica amministrazione di non subire intralci nell'assolvimento dei suoi compiti, sicché il maggior livello della sanzione minima non è rivolto a punire la violazione di una privilegiata posizione personale connessa ad una ormai tramontata configurazione dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini, ma la maggiore offesa arrecata, appunto, alla pubblica amministrazione. - V. S. n. 314/1995, nonché Cass., Sez. VI, 19 settembre 1996, n. 1178. red.: S. Pomodoro

    Art. 337 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 336 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 12 aprile 2025

Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1990 al 12 aprile 2025. 36 parole aggiunte.

aggiunto: Se la violenza o minaccia e' posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena e' aumentata fino alla meta'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art337 · fonte del testo

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