Art. 513 c.p.p. — Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare
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Il giudice, se l'imputato e' contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare. 62 Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non e' possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni. 37
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La Corte costituzionale, con la sentenza 18 maggio - 3 giugno 1992, n. 254 (G.U. 1 s.s. 4/6/1992 n. 24) ha dichiarato illegittimita' costituzionale del presente articolo, secondo comma, " nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facolta' di non rispondere ".
Corte costituzionale
62La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 60 (G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9) ha disposto l' illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo "nella parte in cui non prevede che il giudice, ricorrendone le condizioni, disponga che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni dell'imputato assunte dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero."
Testo in vigore dal 2 marzo 1995 al 12 agosto 1997
