Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/02/1995 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 novembre

1993 dal Tribunale di Marsala nel procedimento penale a carico di

Cottonaro Massimo, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri.

Motivazione

Cenno del fatto

1. - Con ordinanza del 19 novembre 1993, il Tribunale di Marsala

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 513 del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede la possibilità di dare

lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia

giudiziaria in sede di interrogatorio da questa effettuato su delega

del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 370 del codice medesimo.

Premesso che il pubblico ministero ha chiesto darsi lettura delle

dichiarazioni rese dall'imputato contumace ai Carabinieri che lo

avevano interrogato su delega del procuratore della Repubblica, il

giudice remittente osserva che la disciplina posta dall'art. 513 del

codice di procedura penale, secondo cui è possibile la lettura delle

sole dichiarazioni rese dall'imputato contumace o assente al pubblico

ministero o al giudice per le indagini preliminari, con esclusione

della possibilità di utilizzare l'interrogatorio reso dal medesimo

alla polizia giudiziaria, anche quando essa abbia operato su delega

del pubblico ministero, non appare sorretta da alcuna giustificazione

razionale: ciò in quanto la polizia giudiziaria, quando procede a

norma dell'art. 370 del codice di procedura penale, quale organo

delegato, è tenuta ad osservare tutte le prescrizioni che regolano

l'interrogatorio diretto del pubblico ministero, ivi comprese quelle

che impongono la contestazione degli elementi esistenti a carico

dell'indagato e la precisazione delle fonti di prova emerse a suo

carico.

D'altro canto, prosegue il giudice a quo, tale disciplina stride

con quella posta dall'art. 503, quinto comma, del codice di procedura

penale, che, mediante il meccanismo delle contestazioni, consente la

utilizzazione delle dichiarazioni in precedenza rese dall'imputato

presente.

Inoltre, essendo comunque riferibile all'ufficio del pubblico

ministero l'interrogatorio raccolto su sua delega dalla polizia

giudiziaria, non si comprende perché, in caso di assenza o

contumacia dell'imputato, si possa dare lettura delle sole

dichiarazioni da esso rese direttamente al pubblico ministero.

Ciò comporta, ad avviso del remittente, in primo luogo, una

irragionevole disparità di trattamento tra imputati che si trovano,

sostanzialmente, nella medesima posizione processuale: infatti,

quello che ha reso le precedenti dichiarazioni alla polizia

giudiziaria su delega del pubblico ministero potrà impedire, con

l'assenza o la contumacia, l'utilizzabilità di esse, mentre lo

stesso risultato non potrà essere conseguito dall'altro, il cui

interrogatorio sia stato raccolto direttamente dallo stesso ufficio

del pubblico ministero. Inoltre, la norma impugnata determina anche

una discriminazione della pubblica accusa rispetto alla difesa, in

ordine all'acquisizione ed utilizzazione delle prove, consentendo

all'imputato, dopo aver reso dichiarazioni confessorie nel rispetto

delle garanzie previste per gli interrogatori dinanzi all'autorità

giudiziaria, di evitarne la utilizzazione rendendosi contumace.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura che l'interpretazione della normativa

impugnata fornita dal giudice a quo non appare condivisibile, in

quanto si sofferma sul solo dato testuale della norma (che non fa

espresso riferimento all'interrogatorio effettuato dalla polizia

giudiziaria) e non alla sostanza giuridica di tale disposizione.

Infatti, l'interrogatorio compiuto dalla polizia giudiziaria su

delega del pubblico ministero, svolgendosi con le medesime modalità

garantistiche di quello condotto dall'autorità giudiziaria, è

senz'altro equiparabile a quest'ultimo e ne può quindi essere data

lettura, ricorrendone le altre condizioni di legge. La mancata

espressa previsione nell'art. 513 si spiega, conclude l'Avvocatura,

da un lato, in quanto la questione è risolvibile interpretativamente

sulla base degli ordinari principi in tema di delega e di attività

delegata e, dall'altro, poiché la possibilità di delegare

l'interrogatorio è stata introdotta solo con il decreto legge n.

306/92, che ha modificato l'art. 370 del codice di procedura penale. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Marsala solleva questione di legittimità

costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale, in

quanto, nel disporre che sia data lettura dei verbali delle

dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato (contumace, assente

o che si rifiuti di sottoporsi all'esame) "al pubblico ministero o al

giudice", esclude analoga previsione in ordine alle dichiarazioni

rese alla polizia giudiziaria in sede di interrogatorio da questa

effettuato su delega del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 370

del codice medesimo.

Ad avviso del remittente, la norma viola l'art. 3 della

Costituzione, in quanto la anzidetta preclusione appare sfornita di

razionale giustificazione, dato che l'interrogatorio compiuto dalla

polizia giudiziaria su delega è soggetto alle medesime prescrizioni

di quello assunto direttamente dal pubblico ministero, al quale è

comunque riferibile; si verifica, inoltre, una discrasia con la

disciplina di cui all'art. 503, quinto comma, del codice di procedura

penale, che consente, mediante il meccanismo delle contestazioni,

l'utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'imputato presente alla

polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero; ne deriva, infine, una irragionevole disparità di trattamento tra imputati

(nonché, per gli stessi motivi, tra accusa e difesa), in quanto

quello che ha reso le dichiarazioni alla polizia giudiziaria può

impedirne - con l'assenza, la contumacia o il rifiuto di sottoporsi

all'esame - la lettura, mentre l'imputato che le ha rese direttamente

al pubblico ministero non può conseguire analogo risultato.

2. - Va premesso che, nell'esaminare la questione, questa Corte

ritiene di doversi attenere alla interpretazione della norma

impugnata fornita dal giudice a quo, la quale, secondo l'Avvocatura

dello Stato, sarebbe invece superabile sulla base dei principi

generali in materia di atti delegati.

Tale interpretazione, infatti, oltre a non risultare contraddetta

da un diverso orientamento giurisprudenziale, appare sorretta dalla

formulazione della norma, soprattutto se raffrontata, con indubbio

rilievo ermeneutico, con quella adottata nel citato art. 503, quinto

comma, del codice di procedura penale (anch'esso compreso nel capo

relativo all'istruzione dibattimentale), nel quale è espressamente

previsto che siano acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se

utilizzate per le contestazioni, oltre alle dichiarazioni (alle quali

il difensore aveva il diritto di assistere) assunte dal pubblico

ministero, anche quelle assunte "dalla polizia giudiziaria su delega

del pubblico ministero".

3.1. Al di là del caso specifico che concerne l'istituto

dell'interrogatorio, la censura del remittente investe, in generale,

l'art. 513 (più specificamente il primo comma) del codice di

procedura penale, in quanto determina una preclusione, in ordine al

regime di utilizzazione - mediante lettura - degli atti di indagine,

basata sulla distinzione tra atti compiuti direttamente dal pubblico

ministero ed atti da questo delegati alla polizia giudiziaria.

La questione è fondata sotto l'assorbente profilo della assoluta

irragionevolezza di tale disparità di disciplina.

3.2. In relazione alla medesima disposizione ora di nuovo in

esame, questa Corte, nella sentenza n. 476 del 1992, ritenne che

certamente non fosse irrazionale la scelta del legislatore di

escludere dalla possibilità di lettura le sommarie informazioni

assunte dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350 del codice

di procedura penale: e ciò in considerazione della sostanziale

differenza che intercorre, sotto l'angolo visuale delle garanzie

difensive dell'imputato, tra tale atto e l'interrogatorio effettuato

dall'autorità giudiziaria, soltanto quest'ultimo dovendosi svolgere

secondo le modalità stabilite dall'art. 65 del codice (obbligo di

contestare alla persona sottoposta alle indagini il fatto

attribuitole, di renderle noti gli elementi di prova a carico, di

comunicargliene - salvo che ne possa derivare pregiudizio per le

indagini - le fonti, nonché di invitare la persona stessa ad esporre

quanto ritiene utile per la sua difesa).

Nella successiva ordinanza n. 176 del 1993, resa sulla medesima

questione, questa Corte, nel ribadire quanto già affermato nella

predetta sentenza, ebbe anche modo di osservare come non fosse

pertinente il raffronto con l'art. 503, quinto comma, del codice di

procedura penale, poiché esso concerneva "l'interrogatorio compiuto

dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero .. cioè

un atto che non può non essere soggetto - a differenza delle

sommarie informazioni ex art. 350 - alla disciplina prevista in via

generale per l'interrogatorio, ivi compresa pertanto quella dettata

dall'art. 65 del codice di procedura penale".

La medesima ratio decidendi delle citate pronunce, fondata

sull'aspetto delle garanzie difensive dell'imputato, non può che

condurre, nella fattispecie ora in esame, alla opposta conclusione.

Come già detto, l'interrogatorio effettuato dalla polizia

giudiziaria a ciò delegata (possibilità introdotta - per i soli

indagati in stato di libertà - dal decreto-legge n. 306 del 1992,

convertito nella legge n. 356 del 1992, che ha modificato l'art. 370,

primo comma, del codice) si svolge, in conformità ai principi

generali in materia di attività delegata, con le stesse modalità di

quello compiuto personalmente dal pubblico ministero: è soggetto

anch'esso, in particolare, alla disciplina garantistica dettata dal

citato art. 65, nonché dall'art. 364 del codice (relativo alla

nomina del difensore), ed è anzi assistito dall'ulteriore garanzia

della presenza obbligatoria del difensore (art. 370, primo comma, del

codice di procedura penale).

Ne deriva che risulta del tutto priva di razionale giustificazione

una disciplina, quale quella in esame, che determina una disparità

nel regime di utilizzazione processuale tra interrogatorio diretto ed

interrogatorio delegato, in deroga al criterio - seguito nello stesso

codice (cfr. il citato art. 503, quinto comma) - della assimilazione,

anche sotto tale profilo, tra atti diretti ed atti delegati.

3.3. Le medesime considerazioni dianzi esposte non possono non

valere anche in ordine agli altri atti delegabili ai sensi dell'art.

370, primo comma, del codice di procedura penale (nel testo

modificato dal decreto-legge n. 306/92), e, in particolare, al

confronto, per il quale pure è prevista, come per l'interrogatorio

delegato (della cui natura del resto partecipa), l'assistenza

necessaria del difensore.

In conclusione, deve essere dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 513, primo comma, del codice di procedura

penale nella parte in cui non prevede che il giudice, ricorrendone le

condizioni, disponga la lettura dei verbali delle dichiarazioni

dell'imputato assunte dalla polizia giudiziaria su delega del

pubblico ministero.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, primo

comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede

che il giudice, ricorrendone le condizioni, disponga che sia data

lettura dei verbali delle dichiarazioni dell'imputato assunte dalla

polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

Il Presidente: SPAGNOLI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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