Corte costituzionale

Sentenza n. 361/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/11/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4,

del codice procedura penale, 238, comma 2-bis e 4, 513 e 514 stesso

codice come modificati dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica

delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di

valutazione delle prove), e art. 6 stessa legge, promossi:

1) con ordinanze emesse il 19 settembre 1997 dal tribunale per i

minorenni di Bologna, il 12 novembre 1997 dal tribunale di Torino, il

15 dicembre 1997 dal tribunale di Bergamo, il 1 dicembre 1997 dal

tribunale di Bologna, il 22 dicembre 1997 dal tribunale di Cagliari,

iscritte ai nn. 776 e 915 del registro ordinanze 1997 ed ai nn. 81,

143, 153 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno

1997 e nn. 3, 8, 11, prima serie speciale, dell'anno 1998 e fissate,

per la discussione, all'udienza pubblica del 19 maggio 1998;

2) con ordinanze emesse il 24 settembre 1997 dal tribunale di

Perugia, il 30 settembre 1997 dal tribunale di San Remo; il 13

novembre 1997 dal tribunale militare di Torino; il 3 novembre 1997

dal tribunale di Savona; il 16 ottobre 1997 dal tribunale di Trani,

iscritte ai nn. 787, 861, 898, 908, 913 del registro ordinanze 1997 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 47 e 52,

prima serie speciale, dell'anno 1997 e n. 3, prima serie speciale,

dell'anno 1998, fissate, per la discussione, alla camera di consiglio

del 20 maggio 1998.

Visti, per i giudizi di cui al punto 1), gli atti di costituzione

della provincia di Bologna, di B. F., di B. G., di N. S., della

procura della Repubblica presso il tribunale di Torino, di B. C., di

F. L. ed altri, di G. P., nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti per i giudizi di cui al punto 2), gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 e nella camera di

consiglio del 20 maggio 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Uditi nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 gli avvocati Umberto

Guerini per la provincia di Bologna, Luigi Chiappero per B. F.,

Delfino Siracusano e Vittorio Chiusano per B. G., Piero Longo in

sostituzione dell'avvocato Ennio Festa per N. S., il dott. Marcello

Maddalena per la procura della Repubblica presso il tribunale di

Torino, gli avvocati Roberto Bruni e Giuseppe Frigo per B. C., Paolo

Trombetti e Gaetano Pecorella per F. L. ed altro, Patrizio Rovelli

per G. P. e l'avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per

il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di un minorenne

imputato dei delitti aggravati di banda armata, strage per attentare

alla sicurezza dello Stato, pluriomicidio, porto di esplosivi e

altro, commessi in concorso con maggiorenni nei confronti dei quali

si era proceduto separatamente, il tribunale per i minorenni di

Bologna, all'udienza iniziale del dibattimento, in data 18 aprile

1997, aveva disposto, a norma dell'art. 238 del codice di procedura

penale, l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni dibattimentali

rese dagli imputati maggiorenni, nonché dei verbali delle

dichiarazioni dai medesimi rese nelle precedenti fasi istruttorie

innanzi al pubblico ministero o al giudice istruttore.

Nel prosieguo del dibattimento si era proceduto all'esame di

persone citate a norma dell'art. 210 cod. proc. pen., alcune delle

quali si erano avvalse della facoltà di non rispondere.

All'udienza del 16 settembre 1997, uno degli imputati in

procedimento connesso si avvaleva parzialmente della facoltà di non

rispondere, in relazione ad alcuni specifici temi di prova relativi a

un fatto di omicidio. Il pubblico ministero chiedeva darsi lettura di

quanto in precedenza dichiarato da tale imputato. La difesa si

opponeva alla richiesta, invocando il disposto dell'art. 513, comma

2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267

(Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema

di valutazione delle prove), acconsentendo invece alla lettura di

alcune delle precedenti dichiarazioni, rese nel diverso dibattimento,

da altri imputati in procedimento connesso. Il pubblico ministero si

opponeva a tale acquisizione parziale e, a seguito di eccezione del

medesimo organo, il tribunale, con ordinanza in data 19 settembre

1997 (registro ordinanze n. 776/1997), sollevava questione di

legittimità costituzionale degli artt. 513, comma 2, 238, commi

2-bis e 4, cod. proc. pen., e 6 della legge n. 267 del 1997, in

riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione.

Osserva il tribunale che l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come

novellato, viola il principio di ragionevolezza, ex art. 3 della

Costituzione, perché da un lato consente la utilizzabilità delle

dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalle persone

imputate in un procedimento connesso di cui non sia possibile

ottenere la presenza in dibattimento, dall'altro, qualora dette

persone, pur comparendo, si rifiutino di rispondere, subordina la

utilizzabilità all'accordo delle parti. La norma sarebbe inoltre in

contrasto con gli artt. 111 e 112 della Costituzione, poiché

subordina all'accordo delle parti la possibilità per il giudice di

prendere conoscenza complessiva del materiale probatorio.

Quanto all'art. 238 cod. proc. pen., anch'esso lede il principio di

ragionevolezza, perché discrimina, quanto a utilizzabilità, le

dichiarazioni testimoniali, che sono sempre utilizzabili, e quelle

rese ex art. 210 cod. proc. pen., che sono utilizzabili solo se il

difensore dell'imputato sia stato presente nel procedimento connesso

nel momento in cui le dichiarazioni venivano rese. A giudizio del

rimettente, atteso che le dichiarazioni testimoniali e quelle

provenienti da persona esaminata ex art. 210 cod. proc. pen. "hanno

entrambe valenza processuale", "non si giustificano le diverse

conseguenze che la legge attribuisce al sopravvenuto silenzio del

testimone in sede dibattimentale, rispetto all'analogo silenzio della

persona esaminata ex art. 210 c.p.p.", potendosi solo nel primo caso

procedere alla contestazione e alla utilizzazione delle precedenti

dichiarazioni ai sensi dell'art. 500, commi 2-bis, 3, 4 e 5, cod.

proc. pen.

Il medesimo art. 238 cod. proc. pen. sarebbe inoltre in contrasto

con il diritto di difesa, ex art. 24 Cost., perché mentre non sono

utilizzabili le dichiarazioni rese a norma dell'art. 210 cod. proc.

pen., possono essere utilizzate le sentenze irrevocabili, in forza

dell'art. 238-bis dello stesso codice.

Quanto al comma 4 del medesimo art. 238 cod. proc. pen., anch'esso

violerebbe gli artt. 3, 111 e 112 Cost., perché tale norma fa

irragionevolmente dipendere la utilizzabilità delle dichiarazioni

dal consenso dell'imputato, determinando una disparità tra accusa e

difesa.

Infine, il giudice a quo sospetta che anche la norma transitoria

(art. 6 della legge n. 267 del 1997) sia incostituzionale, perché,

prevedendosi la immediata applicazione della normativa, non è dato

alcun rimedio diretto alla conservazione delle dichiarazioni rese ex

art. 210 cod. proc. pen., mentre nel caso di procedimento nella fase

delle indagini preliminari è possibile ricorrere all'incidente

probatorio a norma dell'art. 392, lett. c) e d) cod. proc. pen.

1.1. - Si è costituito il prof. Vittorio Prodi, nella qualità di

Presidente pro-tempore della provincia di Bologna, parte lesa nel

procedimento a quo, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto

Guerini, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata.

In particolare, con riferimento alle censure mosse all'art. 513,

comma 2, cod. proc. pen., il difensore della persona offesa rileva

che la possibilità per il giudice di conoscere o non conoscere le

dichiarazioni rese precedentemente al dibattimento dalla persona che

si avvalga della facoltà di non rispondere in sede di esame ex art.

210 cod. proc. pen. è conseguenza fisiologica del principio del

contraddittorio, che presuppone la facoltà delle parti di sottoporre

all'esame incrociato la persona che rende dichiarazioni rilevanti ai

fini della decisione.

Quanto alle censure mosse all'art. 238 cod. proc. pen., il

difensore della persona offesa ritiene ragionevole la differenza di

disciplina in ragione della qualità di testimone o di imputato di

reato connesso del dichiarante, poiché, in tale ultima situazione, a

differenza della prima, il dichiarante ha facoltà di non rispondere,

sicché del tutto logicamente la legge condiziona la utilizzazione

delle precedenti dichiarazioni alla circostanza che queste siano

state rese in contraddittorio con chi, nell'ulteriore procedimento,

ne debba subire le conseguenze.

Infine, relativamente alla disciplina transitoria, si sottolinea

che essa del tutto ragionevolmente rende applicabile ai procedimenti

in corso la "nuova" regola recata dal novellato art. 513 cod. proc.

pen.

1.2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione, nei suoi vari profili, sia dichiarata

infondata.

Nell'atto di intervento, relativo anche al distinto giudizio di

costituzionalità di cui alla ordinanza iscritta al n. 787 del

registro ordinanze del 1997, l'Avvocatura rileva, quanto alla

disciplina dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., che

l'impossibilità di ottenere la presenza del dichiarante per fatti o

circostanze imprevedibili, in presenza della quale è consentita la

lettura delle precedenti dichiarazioni, non è equiparabile al caso

in cui il soggetto si avvalga della facoltà di non rispondere, per

il quale la norma ragionevolmente condiziona la lettura all'accordo

delle parti. Né a sorreggere la valutazione di irragionevolezza

della norma denunciata può valere il richiamo alla sentenza n. 254

del 1992 di questa Corte, che aveva ad oggetto un quadro normativo

affatto diverso.

Quanto al presunto contrasto con gli artt. 111 e 112 Cost., la

limitazione del giudicante nella conoscenza del materiale probatorio

sarebbe conseguente alla scelta del legislatore di negare valore

probatorio alle pregresse dichiarazioni in mancanza del vaglio

dibattimentale.

Con riferimento alle censure rivolte all'art. 238-bis cod. proc.

pen., l'utilizzabilità condizionata dei verbali delle dichiarazioni

rese dalle sole persone di cui all'art. 210 cod. proc. pen., a fronte

della ampia utilizzabilità delle dichiarazioni di fonte

testimoniale, troverebbe giustificazione nella minore attendibilità

di tali soggetti. Né potrebbe ravvisarsi alcuna violazione

dell'art. 112 Cost., poiché l'esercizio dell'azione penale non può

che avvenire nei limiti consentiti dalla legge.

Infine, nessuna censura meriterebbe la disciplina transitoria, per

sua natura rimessa alla discrezionalità sovrana del legislatore, che

del resto equilibratamente consente il ricorso all'incidente

probatorio pur dopo l'esercizio dell'azione penale.

1.3. - In prossimità dell'udienza, il Presidente della provincia

di Bologna ha presentato una articolata memoria, ove si ripercorrono

le vicende legislative e gli interventi della Corte costituzionale

sull'art. 513 cod. proc. pen., rilevando, tra l'altro, che la vera

origine delle tensioni costituzionali in materia andrebbe ricercata

nella disciplina del diritto al silenzio configurata dall'art. 210,

comma 4, cod. proc. pen. in relazione sia alle dichiarazioni

autoaccusatorie, sia a quelle eteroaccusatorie; disciplina che

sarebbe peraltro difficilmente superabile, a causa del rischio di

incidere sul principio nemo tenetur se detegere. Vengono poi

esaminati i vari parametri costituzionali con riferimento a tutte le

ordinanze di rimessione; infine la memoria si sofferma sulle

peculiarità della specifica situazione processuale su cui si è

innestata l'ordinanza di rimessione del tribunale per i minorenni di

Bologna.

In particolare, la difesa eccepisce il difetto di rilevanza della

questione, non essendo adeguatamente motivate le ragioni per cui, a

fronte del rifiuto solo parziale del dichiarante di rispondere alle

domande nel corso dell'esame, non sarebbe stato possibile fare

ricorso in via analogica alla disciplina prevista dall'art. 500,

comma 2-bis, cod. proc. pen. per le contestazioni in sede di esame

dei testimoni, identica essendo la ratio che sottostà alla posizione

dei testimoni e delle persone che rendono dichiarazioni ex art. 210

cod. proc. pen. Al riguardo, viene sollecitato un intervento

interpretativo di questa Corte. In ogni caso, la difesa rileva che

nel processo a quo è stato acquisito un imponente materiale

probatorio, a fronte del quale sarebbe carente di motivazione

l'affermazione circa l'impossibilità di definire il giudizio senza

acquisire le dichiarazioni delle persone esaminate a norma dell'art.

210 cod. proc. pen.

2. - Il tribunale di Torino, in un procedimento a carico di vari

imputati per i delitti di cui agli artt. 323 e 426 del codice penale,

aveva esaminato in dibattimento, su richiesta del pubblico ministero,

un ex coimputato prosciolto in udienza preliminare, nonché, ex art.

507 cod. proc. pen., un coimputato nel medesimo procedimento.

Entrambi si erano avvalsi della facoltà di non rispondere ed erano

state acquisite le dichiarazioni da loro rese in precedenza al

pubblico ministero e al giudice per le indagini preliminari. Nelle

more tra la chiusura dell'istruzione dibattimentale e l'inizio della

discussione era entrata in vigore la legge n. 267 del 1997 e il

tribunale aveva disposto la riapertura dell'istruzione dibattimentale

e la citazione dell'ex coimputato in procedimento connesso e del

coimputato: entrambi comparivano e dichiaravano di avvalersi della

facoltà di non rispondere. A seguito dell'opposizione della difesa

degli imputati del procedimento a quo alla acquisizione delle

dichiarazioni predibattimentali rese dall'ex coimputato (già

prosciolto in udienza preliminare) e dal coimputato, i relativi

verbali venivano espunti dal fascicolo processuale. Il pubblico

ministero eccepiva questione di legittimità costituzionale dell'art.

513 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 267 del 1997, e

della relativa disciplina transitoria. Il tribunale, revocata

l'ordinanza con la quale erano stati espunti i verbali delle

dichiarazioni predibattimentali, sollevava con ordinanza in data 12

novembre 1997 (registro ordinanze n. 915/1997) questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, della legge n. 267

del 1997, in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 101, comma

secondo, e 112 della Costituzione. Il collegio rimettente ritiene

che la disposizione transitoria, contraddicendo il principio tempus

regit actum, attribuisce alle dichiarazioni di cui al comma 2

dell'art. 6 della legge n. 167 del 1997 (già acquisite ai sensi

dell'art. 513 cod. proc. pen. previgente, rese da soggetti che

nuovamente citati dopo l'entrata in vigore della legge n. 267 del

1997 si avvalgono della facoltà di non rispondere) "una valenza

probatoria di segno intermedio per i processi in corso, ossia

attenuata rispetto al vecchio testo dell'art. 513 cod. proc. pen.,

preclusa invece dal nuovo testo", con conseguente disparità di

trattamento per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore

della legge (art. 3 Cost.). Mentre il fatto che la diversa

utilizzazione dello stesso tipo di prova, in relazione a reati in

ipotesi commessi tutti prima della nuova legge, sia ricollegata a

circostanze del tutto casuali, quali lo stato del procedimento,

costituirebbe altresì palese violazione del diritto di difesa e

dunque dell'art. 24, comma secondo, della Costituzione. A parere

del tribunale, inoltre, la norma transitoria, così come il nuovo

testo dell'art. 513 cod. proc. pen., consente la utilizzazione delle

dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato in procedimento

connesso solo con il consenso delle parti; ma poiché per

l'opposizione non è richiesta alcuna motivazione, il diritto di veto

attribuito alle parti in relazione alla acquisizione della prova

costituirebbe violazione del principio per il quale il giudice è

soggetto soltanto alla legge, e quindi dell'art. 101, comma secondo,

della Costituzione. Infine, "l'utilizzo variabile della stessa

prova, confligge con il principio, più volte riconosciuto dalla

Corte costituzionale, della necessità di non dispersione della

prova"; il potere di vietare l'ingresso di una prova, rimesso alla

volontà anche di una sola delle parti, contrasterebbe, dunque, con

l'art. 112 della Costituzione, in quanto l'esercizio dell'azione

penale verrebbe "incrinato" da una facoltà attribuita ad una delle

parti e il processo penale subirebbe per tale via "un completo

stravolgimento". D'altro canto, a parere del tribunale rimettente,

il rifiuto di rendere dichiarazioni in dibattimento dei soggetti

indicati al comma 1 e al comma 2 dell'art. 513 cod. proc. pen. "rende

le precedenti dichiarazioni da costoro rese, "irripetibili ", al

pari delle altre situazioni " imprevedibili " di cui all'art. 512

c.p.p.", mentre è invece completamente diverso il trattamento

processuale riservato a chi si rende irreperibile per non rispondere,

rispetto a chi "a viso aperto dichiari di non volere rendere la

dichiarazione".

2.1. - Si sono costituiti gli imputati S.N.,

rappresentato e difeso dall'avvocato Ennio Festa, G.B. rappresentato

e difeso dagli avvocati Vittorio Chiusano e Delfino Siracusano, F.B.,

rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Chiappero. I difensori

degli imputati, nei loro atti di costituzione sostanzialmente

identici, chiedono che la questione venga dichiarata inammissibile e

comunque infondata, rinviando per quanto riguarda la non rilevanza

alle deduzioni illustrate nel processo a quo. Per quanto concerne la

non fondatezza, i difensori osservano che non basta denunciare

genericamente una violazione del principio di razionalità perché

una norma sia da ritenere incostituzionale. Al contrario, la

previsione di diverse discipline a seconda dello stadio del

procedimento (incidente probatorio per i procedimenti nuovi,

possibilità di nuova audizione, a richiesta, per i procedimenti in

corso) appare ragionevolmente contemperare le esigenze di

conservazione dei mezzi di prova e del contraddittorio. D'altro

canto, ogni modifica legislativa irrimediabilmente comporta

diversità di "trattamento" in relazione al momento di entrata in

vigore delle nuove disposizioni, e la disciplina transitoria ha

solamente voluto temperare gli effetti dell'immediata applicazione in

base alla regola tempus regit actum, proprio in vista della non

totale dispersione dei mezzi di prova precedentemente acquisiti, nel

rispetto dell'esigenza prioritaria di garantire il principio del

contraddittorio e contestualmente il diritto di difesa.

2.2. - Si è

costituita la Procura della Repubblica di Torino, in persona del

Procuratore della Repubblica aggiunto. Il Procuratore della

Repubblica aggiunto insiste preliminarmente sulla ammissibilità

della propria costituzione. Pur tenendo presenti i precedenti di

questa Corte, il Procuratore della Repubblica confida in un mutamento

di giurisprudenza, fondato sul non dubitabile connotato di parte del

pubblico ministero, tanto più in sede dibattimentale (al riguardo si

richiamano le sentenze n. 249 del 1990, n. 353 del 1990, n. 190 del

1991, n. 363 del 1991, n. 96 del 1997), e argomenta come parrebbe

irragionevole far discendere dalla, pur peculiare, posizione di parte

pubblica del pubblico ministero la sua totale esclusione dalla

partecipazione ad un giudizio incidentale che è fondamentale per

l'esito del processo. In particolare non potrebbe ritenersi che

l'interesse del pubblico ministero sia assorbito dalla possibilità

di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, poiché

questi rappresenta l'indirizzo politico del Governo, mentre il

pubblico ministero agirebbe "in qualità di (neutro) tutore e

promotore di " legalità" (anche costituzionale)". Nel merito, il

procuratore della Repubblica di Torino conduce una articolata

disamina, anche con riferimento a norme e parametri costituzionali

non richiamati nell'ordinanza di rimessione. Premesso che nel corso

dei lavori parlamentari erano stati sollevati dubbi e perplessità

sulla costituzionalità delle nuove disposizioni, le deduzioni

insistono soprattutto sulla portata del principio di non dispersione

degli elementi di prova, quale delineato dai precedenti di questa

Corte, sulla "irragionevolezza" di riservare un diverso trattamento,

quanto alla loro utilizzabilità, alle dichiarazioni testimoniali e a

quelle rese contra alios dall'imputato in procedimento connesso,

sulla assimilabilità della facoltà di non rispondere alle altre

situazioni di irripetibilità delle dichiarazioni rese in precedenza,

sul fatto che si attribuisca non solo alle parti, ma anche ad un

terzo estraneo rispetto al processo, quale è appunto l'imputato in

procedimento connesso, la facoltà di condizionare la qualità e la

quantità del bagaglio di conoscenze destinato ad essere utilizzato

dal giudice per la decisione. Infine, per quanto concerne la

disciplina transitoria, rileva come sarebbe irragionevole far

dipendere la dichiarazione di innocenza o di colpevolezza

dell'imputato dalla sola circostanza occasionale che il processo

fosse o no in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 267

del 1997.

2.3. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

L'Avvocatura dello Stato si richiama in generale alle considerazioni

già espresse nell'atto di intervento relativo al giudizio di

costituzionalità promosso con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787

del registro ordinanze del 1997, rilevando in particolare: quanto

alla censura di irragionevolezza mossa alla disciplina transitoria,

che la scelta di fissare il discrimine della avvenuta lettura degli

atti ai fini della operatività della normativa transitoria appare

ragionevolmente volta a contemperare le esigenze di economia

processuale e le ragioni di garanzia che hanno portato alla novella

legislativa, mentre l'ampliamento richiesto dal rimettente

costituirebbe invasione della sfera di discrezionalità riservata al

legislatore; quanto alla dedotta violazione del principio di non

dispersione dei mezzi di prova per il tramite dell'art. 112 Cost.,

che perlomeno di pari rilievo costituzionale sono le esigenze di

garanzia dell'imputato.

2.4. - Con successiva memoria, l'Avvocatura

dello Stato, richiamandosi tra l'altro ai rilievi contenuti nelle

deduzioni del pubblico ministero, secondo cui la nuova disciplina

esporrebbe l'imputato in procedimento connesso a coercizioni e

intimidazioni perché si avvalga della facoltà di non rispondere,

rileva che la scelta del legislatore è coerente con le cautele che

debbono circondare la chiamata in correità; inoltre, con riferimento

alla supposta violazione del principio di obbligatorietà dell'azione

penale, l'interveniente precisa che il contemperamento tra ius

puniendi e ius libertatis giustifica i limiti eventualmente

introdotti all'art. 112 Cost., alla luce delle garanzie che debbono

essere riservate all'imputato. Infine, con riferimento all'art. 111,

comma secondo, della Costituzione e ai principi di non dispersione e

di indisponibilità delle prove che da tale norma vengono fatti

discendere, l'Avvocatura rileva che tali principi non costituiscono

precetti costituzionali, ma canoni processuali dettati da norme

ordinarie, suscettibili di interventi legislativi volti a consentire

il contraddittorio e a meglio garantire l'attendibilità del

materiale probatorio.

3. - Il tribunale di Bergamo, nel corso di un procedimento penale

per i reati di cui agli artt. 110 e 319 del cod. pen., all'udienza

dibattimentale del 28 novembre 1997 ammetteva l'esame di imputati in

procedimento connesso, già giudicati ai sensi degli artt. 444 e

segg. cod. proc. pen. Poiché uno di questi si avvaleva della

facoltà di non rispondere, il pubblico ministero e i difensori della

parte civile chiedevano l'acquisizione delle sue precedenti

dichiarazioni ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen., come

modificato dall'art. 1 della legge n. 267 del 1997; oppostasi la

difesa dell'imputato, il pubblico ministero reiterava la richiesta ai

sensi dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997. Il tribunale,

rilevato che nel caso in esame non poteva trovare applicazione la

disciplina transitoria dettata dall'art. 6 della legge n. 267 del

1997, poiché alla data di entrata in vigore di detta legge (12

agosto 1997) non solo non era stata data lettura, a norma dell'art.

513 cod. proc. pen. previgente, delle precedenti dichiarazioni

dell'imputato di reato connesso, ma non era ancora in corso il

dibattimento de quo, con ordinanza del 15 dicembre 1997 (registro

ordinanze n. 81/1998) sollevava, in riferimento agli artt. 2 (non

riprodotto nel dispositivo), 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo,

101, 102, comma primo, 111 e 112 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale: 1) degli artt. 210, comma 4, e 513 cod.

proc. pen., nella parte in cui prevedono che le persone indicate

nell'art. 210 cod. proc. pen. le quali abbiano reso al pubblico

ministero dichiarazioni indizianti a carico di determinati soggetti,

possono avvalersi, nel dibattimento a carico di questi soggetti,

della facoltà di non rispondere; 2) dell'art. 513, comma 2, cod.

proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge n. 267 del 1997,

nella parte in cui subordina all'accordo delle parti la lettura dei

verbali contenenti dichiarazioni rese al pubblico ministero dalle

persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. qualora esse si siano

avvalse della facoltà di non rispondere o, nel caso di accoglimento

della questione sub a) si siano rifiutate di rispondere. Nel merito

il rimettente rileva che: a) l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.,

nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 267 del 1997, nella

parte in cui subordina all'accordo delle parti la lettura dei verbali

contenenti le dichiarazioni predibattimentali delle persone indicate

nell'art. 210 cod. proc. pen. che si siano avvalse a dibattimento

della facoltà di non rispondere, si pone in contrasto con gli artt.

3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 111 e

112 della Costituzione: 1) apparendo priva di ragionevolezza (viene

richiamata la sentenza n. 254 del 1992) la diversa disciplina di

utilizzabilità degli atti "a seconda che si tratti di dichiaranti in

relazione ai quali non è possibile ottenere la presenza o procedere

all'esame (...) per fatti o circostanze imprevedibili al momento

delle dichiarazioni, ovvero che si tratti di dichiaranti che si

presentano a dibattimento, ma che si avvalgono della facoltà di non

rispondere", poiché è evidente che l'irripetibilità dell'atto è

imprevedibile anche quando dipende da una scelta rimessa all'arbitrio

del soggetto (viene richiamata la sentenza n. 179 del 1994); 2)

risultando vulnerato il principio di non dispersione della prova,

enucleato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 254 e 255 del

1992 e tendente a contemperare il rispetto del principio guida

dell'oralità con l'esigenza di evitare la perdita di quanto

acquisito prima del dibattimento, nonché, in virtù di un malinteso

principio dispositivo (viene richiamata la sentenza n. 111 del 1993),

i principi di indefettibilità della giurisdizione, del libero

convincimento del giudice e della sua soggezione solo alla legge, in

quanto il diritto riconosciuto all'imputato di opporsi ad libitum

all'utilizzazione di prove a suo carico gli consentirebbe di disporre

del processo e impedirebbe al giudice di conoscere i fatti del

processo e di valutare complessivamente il materiale probatorio; 3)

discendendo, infine, dalla normativa impugnata, la violazione dei

principi di obbligatorietà dell'azione penale e di legalità

nell'uguaglianza affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza

n. 88 del 1991, nonché del diritto di difesa della parte civile; b)

gli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., nella parte in cui

prevedono che l'imputato in procedimento connesso, che abbia reso

dichiarazioni accusatorie a carico di soggetti non presenti all'atto

di assunzione davanti al pubblico ministero, possa avvalersi, nel

dibattimento a carico di quei soggetti, della facoltà di non

rispondere, si porrebbero inoltre in contrasto con gli artt. 3, 24,

comma secondo, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 111 e 112

della Costituzione, poiché, tutelandosi sino all'estremo limite per

un verso il diritto all'assunzione delle prove nel contraddittorio

delle parti e per l'altro il diritto degli imputati a non sottoporsi

all'esame dibattimentale, si finisce per sacrificare: 1) l'esercizio

della funzione giurisdizionale e la possibilità di emettere "una

giusta decisione" attraverso la piena conoscenza dei fatti ad opera

del giudice (artt. 2, 3, 25, comma secondo, 101, comma secondo, 102 e

111 della Costituzione); 2) l'equilibrio tra i diritti di difesa di

cui sono titolari i diversi soggetti del procedimento. A tal

proposito il tribunale rimettente osserva che "il conflitto reale non

è tra diritto di difesa e giurisdizione, ma tra i diritti di difesa

di cui sono titolari i diversi soggetti" e che tale conflitto "è

stato erroneamente risolto (dal legislatore del 1997) a tutto danno

della giurisdizione", con conseguente lesione degli artt. 3 e 24,

comma secondo, della Costituzione. Unica via razionale per la

soluzione del problema sarebbe, dunque, ammettere che "il diritto di

difesa del dichiarante si affievolisca di fronte al diritto di difesa

dei chiamati in causa, ai quali deve essere riconosciuta la

possibilità di interrogarlo" sulle accuse loro mosse: posto che

l'indagato o imputato che accusa altri da un lato esercita il proprio

diritto di difesa, ma dall'altro pone a carico dell'autorità

giudiziaria l'onere di approfondire e indagare quelle dichiarazioni,

non pare possibile "esimere il dichiarante da una assunzione di

responsabilità che comporti, quanto meno, l'obbligo di rispondere

alle domande rivoltegli in sede di esame e controesame", ferma la sua

facoltà di "dare versioni diverse, ritrattare, perfino mentire". Al

legislatore rimarrebbe da valutare, secondo il rimettente, se il

dichiarante-accusatore debba essere equiparato al testimone o, in

caso contrario, se debba introdursi un nuovo reato contro

l'amministrazione della giustizia, costituito dal rifiuto di

rispondere. La declaratoria di illegittimità dell'art. 513, comma

2, cod. proc. pen., nella parte in cui subordina al consenso delle

parti l'acquisizione delle dichiarazioni di colui il quale si sia

illegittimamente avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbe

comunque conseguenziale alla declaratoria di illegittimità dell'art.

210 cod. proc. pen., nella parte in cui consente all'imputato di

reato connesso di avvalersi della facoltà di non rispondere.

3.1. -

Si è costituito l'imputato C.B., rappresentato e difeso dagli

avvocati Giuseppe Frigo e Roberto Bruni, chiedendo che la questione

sia dichiarata infondata. In particolare i difensori rilevano, in

ordine alla denunciata illegittimità costituzionale dell'art. 513,

comma 2, cod. proc. pen., che l'esercizio da parte del dichiarante

dello ius tacendi a dibattimento rientra pienamente nel novero delle

evenienze prevedibili, tanto che la nuova legge disciplina più

ampiamente la possibilità di far ricorso all'incidente probatorio

per scongiurarne gli effetti, ed è proprio l'incidente probatorio il

sistema per contemperare esigenze di oralità e di non dispersione

dei mezzi di prova. È errato poi, a giudizio della parte privata,

l'assunto per il quale sarebbe lasciato alle parti il potere di

disporre della prova: al contrario, in via di principio il sistema è

improntato al canone per cui "in tanto un atto può assumere

efficacia probatoria nei confronti di un soggetto, in quanto questi

abbia potuto partecipare alla sua formazione in contraddittorio";

così le dichiarazioni di una delle persone indicate dall'art. 210

cod. proc. pen., assunte unilateralmente dal pubblico ministero o

dalla polizia giudiziaria, non hanno attitudine probatoria, mentre il

consenso delle parti può conferire efficacia di prova ad atti che ab

origine tale efficacia non hanno, come nel caso del giudizio

abbreviato. Di conseguenza l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. vieta

la lettura in via di principio, riconoscendo peraltro all'imputato

che consenta ad essa, e così rinunci al suo diritto al

contraddittorio per la prova, la facoltà di accettare di quell'atto

un effetto probatorio che altrimenti l'atto non avrebbe. Quanto al

libero convincimento esso è principio deputato ad operare

nell'ambito di ciò che il legislatore disciplina come idoneo ad

avere efficacia probatoria, e non è da confondere con l'arbitraria

utilizzazione di ogni materiale comunque strutturato o acquisito. In

conclusione, la difesa sostiene che nel rispetto del principio del

contraddittorio (che non necessariamente coincide con oralità e

immediatezza) sta il discrimine tra ciò che il legislatore considera

prova e ciò che tale non è, e che proprio tale principio,

tutt'altro che irragionevole, costituisce uno dei principi cardine

del "giusto processo" (anche alla stregua delle convenzioni

internazionali sui diritti dell'uomo). Per quanto concerne, poi, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 4, cod.

proc. pen., la difesa da un lato mette in luce le difficoltà di

distinguere tra dichiarazioni sul fatto proprio (per le quali il

diritto al silenzio non potrebbe mai affievolirsi) e dichiarazioni

sul fatto altrui, dall'altro segnala che la soluzione - auspicata dal

rimettente - di imporre un obbligo di rendere l'esame in dibattimento

in ordine alle dichiarazioni sul fatto altrui comporterebbe una

molteplicità di opzioni: si dovrebbe ad esempio stabilire se sia

sufficiente, quale presupposto dell'obbligo di sottoporsi all'esame,

la rinuncia al diritto al silenzio espressa davanti al pubblico

ministero o alla polizia giudiziaria; ed ancora, dovrebbero essere

stabilite idonee garanzie contro il rischio che comunque le

dichiarazioni dibattimentali possano essere utilizzate contro il

dichiarante. La materia non si presterebbe pertanto ad essere

oggetto di una decisione, sia pure additiva, della Corte, ma potrebbe

solo porsi come futuro impegno del legislatore.

3.2. - Si è

costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi

integralmente all'atto di intervento relativo al giudizio di

costituzionalità promosso con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787

del registro ordinanze del 1997.

3.3. - Con memoria del 4 maggio

1998 l'Avvocatura dello Stato ha precisato e integrato quanto dedotto

nell'atto di intervento, insistendo per la infondatezza della

questione.

4. - Il tribunale di Bologna, nel corso di un procedimento penale a

carico di numerose persone imputate di molteplici reati (in

particolare, corruzioni proprie connesse a una truffa pluriaggravata,

a vari reati fiscali e a falsi in bilancio), disponeva per l'udienza

dell'11 giugno 1997 la citazione ai sensi dell'art. 210 cod. proc.

pen. di due ex coimputati, già giudicati ai sensi dell'art. 444 cod.

proc. pen. In tale udienza, precedente all'entrata in vigore della

legge n. 267 del 1997, tali soggetti si avvalevano della facoltà di

non rispondere, sicché su richiesta del pubblico ministero venivano

"acquisite" al fascicolo del dibattimento, ma non materialmente

lette, le dichiarazioni da essi rese nel corso delle indagini

preliminari. Nel prosieguo del dibattimento, entrata ormai in vigore

la legge n. 267 del 1997, alcuni difensori chiedevano, ai sensi

dell'art. 6, comma 2, della legge citata, un nuovo esame di uno dei

due imputati nel procedimento connesso, il quale si avvaleva

nuovamente della facoltà di non rispondere. Nelle udienze

successive tutti gli altri soggetti citati a comparire ai sensi

dell'art. 210 cod. proc. pen. rifiutavano di rispondere e il pubblico

ministero chiedeva che fossero acquisite al fascicolo del

dibattimento tramite lettura le dichiarazioni rese durante le

indagini preliminari. Alla richiesta si opponevano i difensori degli

imputati in base a quanto disposto dall'art. 513, comma 2, cod. proc.

pen., come sostituito dall'art. 1 della legge n. 267 del 1997, di

immediata applicabilità nel processo in corso. Su eccezione del

pubblico ministero, il tribunale di Bologna, con ordinanza del 1

dicembre 1997 (registro ordinanze n. 143/1998), sollevava quindi, in

riferimento agli artt. 3, 24, 101, 112 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 5, legge n. 267

del 1997, in quanto rende immediatamente applicabile il nuovo regime

di acquisizione della prova ai giudizi di primo grado, anche quando

non sia possibile, come nella specie, ricorrere all'incidente

probatorio perché si è ormai pervenuti a dibattimento. Il

tribunale, richiamando la giurisprudenza costituzionale in argomento

(sentenze nn. 255 del 1992, 24 e 254 del 1992, 179 del 1994, 111 del

1993, 88 del 1991, 56 del 1992, 92 del 1992, 56 del 1993), pone in

evidenza come - alla luce di principi fondamentali del processo

penale, quali quello della ricerca della verità e della non

disponibilità, se non entro determinati limiti, della prova - l'art.

6, commi 2 e 5, legge n. 267 del 1997 sia censurabile in riferimento

all'art. 3 della Costituzione in quanto determina una irragionevole

disparità di trattamento fra situazioni processuali equipollenti. Ed

infatti la norma impugnata, pur introducendo ai commi 2 e 5 una

disciplina di salvaguardia delle situazioni in cui il dichiarante sia

già stato esaminato prima dell'entrata in vigore della legge, nulla

dispone in ordine alla situazione del tutto analoga in cui il

dichiarante, esaminato in dibattimento dopo l'entrata in vigore della

legge, si avvalga della facoltà di non rispondere senza che vi sia

stata neppure la possibilità di esperire tempestivamente un

eventuale incidente probatorio, con conseguente dispersione degli

elementi di prova legittimamente acquisiti. Tale conseguenza -

dipendente dalla circostanza del tutto casuale dello svolgimento

dell'esame anteriormente o successivamente all'entrata in vigore

della legge - si rivela, a parere del rimettente, tanto più

irragionevole quando, come nella specie, il procedimento riguarda

numerosi imputati, alcuni esaminati prima dell'entrata in vigore

della legge ed altri citati successivamente ad essa: invero, in un

caso trova applicazione la disciplina transitoria (e, dunque, il

particolare criterio di valutazione delle dichiarazioni rese

anteriormente al dibattimento, previsto al comma 5 dell'art. 6 della

legge n. 267 del 1997), nell'altro la disciplina a regime (con

conseguente impossibilità di utilizzare le dichiarazioni

precedentemente rese in assenza di accordo delle parti). Ne deriva

che il giudice è costretto a ignorare nei confronti di alcuni

imputati quanto è invece tenuto a valutare nei confronti di altri,

così seguendo "metodiche decisionali poco comprensibili e

praticabili" contrarie non solo ai principi di legalità, soggezione

del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.) e obbligatorietà

dell'azione penale (art. 112 Cost.), ma anche al principio di

ragionevolezza (art. 3 Cost.). Il rimettente dubita, inoltre, della

ragionevolezza della disciplina transitoria nel suo funzionamento

interno (oltre che nei rapporti con la normativa a regime),

censurando il fatto che l'utilizzabilità delle dichiarazioni

precedentemente rese sia condizionata dalla scelta del soggetto di

non sottoporsi all'esame dibattimentale, scelta che, oltre a poter

risultare "arbitraria e casuale, non può neppure facilmente

giustificarsi con ragioni difensive dell'interessato quando si tratti

di ex coimputato nei cui confronti sia divenuta irrevocabile, come

nella specie, una sentenza di applicazione della pena ex art. 444

c.p.p.".

4.1. - Si sono costituiti gli imputati L.F. e A.D.,

rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Trombetti, chiedendo che

la questione sia dichiarata infondata. A giudizio della parte

privata, la disciplina transitoria di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 6

della legge n. 267 del 1997 non violerebbe il principio di

ragionevolezza, in quanto il legislatore ha derogato al principio

tempus regit actum (in base al quale l'art. 513 cod. proc. pen.

novellato avrebbe dovuto trovare immediata applicazione nei

procedimenti in corso) solo nell'ipotesi in cui la lettura sia già

stata disposta prima dell'entrata in vigore della legge. Tale deroga,

ad avviso della difesa, risulta ispirata non già dal principio di

non dispersione della prova, ma all'intento di "temperare il valore

di dichiarazioni assunte - pur validamente, a fronte della precedente

formulazione della norma - fuori dal contraddittorio". Sotto tale

profilo la questione dovrebbe essere più esattamente dichiarata

irrilevante perché intempestiva, dal momento che, con riferimento al

comma 2, l'art. 6 impugnato dovrebbe aver già trovato applicazione

e, con riferimento al comma 5, la sua applicazione è rimandata al

momento della decisione. Del resto - osserva ancora la difesa -

l'intervento richiesto dal rimettente (sostanzialmente rivolto ad

introdurre una disciplina transitoria diversa - e derogatoria in

malam partem rispetto al principio tempus regit actum) esula

dall'ambito del controllo di costituzionalità, poiché si

tradurrebbe in una inammissibile pronuncia additiva e

rappresenterebbe uno sconfinamento in spazi riservati alla

discrezionalità legislativa. Da ultimo nell'atto di costituzione si

sottolinea che la disciplina transitoria racchiusa nei commi 2 e 5

dell'art. 6 legge n. 267 del 1997, costituendo una eccezione in bonam

partem al principio tempus regit actum (e alla regola di giudizio

contenuta nell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), non può essere

estesa al caso - ritenuto analogo dal rimettente - di esercizio della

facoltà di non rispondere successivo all'entrata in vigore della

legge, poiché essa si trasformerebbe inevitabilmente in "una

eccezione in malam partem di quel principio", come tale non

consentita in sede di scrutinio di legittimità.

4.2. - È

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata infondata e riportandosi integralmente,

stante l'analogia delle questioni, all'atto di intervento relativo ai

giudizi di costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai

nn. 776 e 787 del registro ordinanze del 1997.

4.3. - Con memoria

del 4 maggio 1998 l'Avvocatura dello Stato ha precisato e integrato

quanto dedotto nell'atto di intervento, insistendo per la

infondatezza della questione.

5. - Nel corso di un procedimento penale pendente dinanzi al

Tribunale di Cagliari a carico di diversi imputati del delitto di

rapina aggravata, nelle more della celebrazione del dibattimento il

pubblico ministero, entrata in vigore la legge n. 267 del 1997,

formulava ai sensi dell'art. 6 della legge citata richiesta di

incidente probatorio, onde procedere all'esame di due coimputati che

in sede di indagini avevano reso ampia confessione, chiamando in

correità altri due imputati. In sede di incidente probatorio tali

soggetti si avvalevano della facoltà di non rispondere, ribadendo

detta volontà in dibattimento, ove tuttavia rendevano dichiarazioni

spontanee negando la loro responsabilità. Su richiesta del pubblico

ministero venivano acquisiti al fascicolo del dibattimento, previa

lettura, i verbali delle dichiarazioni da costoro rese nel corso

delle indagini preliminari e già acquisiti in sede di incidente

probatorio. Tutti i difensori degli imputati negavano il consenso

alla utilizzazione nei confronti dei loro assistiti delle suddette

dichiarazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 513 cod. proc. pen.

novellato. All'esito del dibattimento il pubblico ministero

concludeva nel merito per la condanna di tutti gli imputati,

ritenendo utilizzabili, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della legge

n. 267 del 1997, le dichiarazioni rese in sede di indagini

preliminari dai due coimputati che si erano avvalsi della facoltà di

non rispondere, ed eccepiva in subordine l'illegittimità

costituzionale degli artt. 513 cod. proc. pen. e 6 della legge n.

267 del 1997. Il Tribunale con ordinanza del 22 dicembre 1997

(registro ordinanze n. 153/1998) sollevava, in riferimento agli artt.

3, 25, 101, 111 e 112 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. "nella parte in cui, in

assenza di consenso degli altri imputati, esclude l'utilizzabilità

nei confronti di ciascuno di essi delle dichiarazioni rese da un

imputato nel corso delle indagini preliminari qualora in dibattimento

questi si sia avvalso della facoltà di non rispondere" e dell'art. 6

della legge n. 267 del 1997 "nella parte in cui non consente

l'applicazione della disciplina transitoria di cui al quinto comma

della medesima disposizione ai procedimenti in cui sia già stato

disposto il giudizio". In ordine alla rilevanza della questione, il

collegio rimettente osserva in primo luogo che, contrariamente

all'assunto del pubblico ministero, il comma 5 dell'art. 6 della

legge n. 267 del 1997 non è applicabile alla situazione dei

coimputati che abbiano esercitato la facoltà di non rispondere

nell'incidente probatorio disposto ai sensi del comma 1 della

medesima disposizione (e successivamente abbiano ribadito detta

volontà in dibattimento), dovendosi la disciplina contenuta nel

comma 5 intendersi riferita solo alle ipotesi, contemplate nel comma

2 dell'art. 6, in cui alla data di entrata in vigore della legge sia

stata già disposta la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese

dai soggetti indicati nell'art. 513 cod. proc. pen. Di qui la

rilevanza della questione, che per il rimettente si appalesa

pregiudiziale rispetto alla decisione da adottare in ordine alla

responsabilità di tutti gli imputati, le cui posizioni non possono

essere definite senza l'apporto delle indicate dichiarazioni, per un

verso confessorie e per l'altro accusatorie: tali dichiarazioni

infatti, precisa il giudice a quo, pur utilizzabili nei confronti di

chi le ha rese, non potrebbero essere valutate quali prove dei fatti

in esse affermati in relazione alla responsabilità degli altri due

imputati, né potrebbero essere utilizzate "ai fini del riscontro

reciproco" stante il dissenso espresso dai difensori. Nel merito il

rimettente, richiamando la sentenza n. 254 del 1992 di questa Corte,

ritiene che l'art. 513 cod. proc. pen., nel testo modificato dalla

legge n. 267 del 1997, violi l'art. 3 della Costituzione in quanto

determina una irragionevole disparità di trattamento fra la

disciplina riservata agli atti irripetibili (per cause originarie o

sopravvenute), di cui è consentita la utilizzabilità a fini

decisori, e quella prevista in relazione alle dichiarazioni

dell'imputato che si avvalga della facoltà di non rispondere, che

pure a quella categoria appartengono, per le quali invece il nuovo

art. 513 cod. proc. pen. vieta l'utilizzazione contra alios in

mancanza del loro consenso. Fra le situazioni "consimili" eppure

diversamente disciplinate, il giudice a quo indica quella

dell'esercizio della facoltà dei prossimi congiunti di astenersi dal

deporre, esercizio che, quale causa di irripetibilità sopravvenuta,

non preclude, secondo l'interpretazione che di tale disciplina ha

dato la Corte nella sentenza n. 179 del 1994, l'utilizzabilità delle

dichiarazioni precedentemente rese. Inoltre, si osserva

nell'ordinanza, l'art. 513 cod. proc. pen. nella sua attuale

formulazione, allorquando "fa dipendere il dispiegarsi del

contraddittorio dibattimentale dall'esercizio della facoltà di non

sottoporsi all'esame da parte di imputati che in sede di indagini

abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri e alla

mancanza del contraddittorio fa conseguire l'impossibilità per il

giudice di conoscere e valutare le dichiarazioni rese", contrasta con

il principio di non dispersione della prova più volte affermato da

questa Corte (sentenze n. 255 del 1992, n. 88 del 1991, n. 111 del

1993). Ulteriore profilo di irragionevolezza del nuovo art. 513 cod.

proc. pen. deriverebbe, a giudizio del rimettente, dalla

impossibilità di valutare le ragioni del silenzio opposto

dall'imputato, quanto meno nei termini nei quali ad esse è data

rilevanza nella pur diversa situazione dell'esame del testimone (art.

500, comma 5, cod. proc. pen.). Sarebbe inoltre violato il

principio dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112

Cost., teso a realizzare nell'ambito del principio di legalità (art.

25 Cost.) l'uguaglianza fra i cittadini, in quanto la disciplina

impugnata produrrebbe l'effetto di paralizzare l'iniziativa penale,

subordinando ad "insondabili scelte del dichiarante" la conoscenza

delle prove da parte del giudice, con violazione anche del principio

della sottoposizione del giudice soltanto alla legge (art. 101

Cost.). Altro profilo di illegittimità sarebbe ravvisabile nella

mancata estensione della disciplina transitoria introdotta nel comma

5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997 a tutti i casi in cui il

pubblico ministero abbia già esercitato l'azione penale. Sarebbe

infatti lesivo del principio di obbligatorietà dell'azione penale il

fatto che il medesimo materiale probatorio, sulla base del quale il

pubblico ministero può nel corso delle indagini chiedere

l'applicazione di misure cautelari o addirittura il rinvio a giudizio

dell'imputato, venga all'improvviso reso "indisponibile" a causa

dell'esercizio della facoltà di non rispondere da parte

dell'imputato. Tale situazione si presenta più grave nei casi, come

quello di specie, in cui è "già stata esercitata l'azione penale

con il rinvio a giudizio degli attuali imputati": in questi casi

infatti il materiale probatorio non è più surrogabile, avendo il

pubblico ministero perduto la "disponibilità delle indagini". 5.1.

- Si è costituito in giudizio l'imputato P.G., rappresentato e

difeso dall'avvocato Patrizio Rovelli, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata. In particolare, il difensore contesta che al

principio di non dispersione della prova possa essere riconosciuta

valenza costituzionale: la stessa giurisprudenza richiamata dal

rimettente attribuirebbe, invece, a tale principio il valore di

semplice "espressione della volontà del legislatore", di volta in

volta derogabile in ragione del suo contemperamento con altri valori

altrettanto rilevanti (oralità e contraddittorio). In questa

direzione, quindi, rientrerebbe nella discrezionalità del

legislatore modificare e correggere le proprie precedenti scelte e

determinazioni. A giudizio del difensore non sussisterebbe, inoltre,

la asserita irragionevole disparità di trattamento tra la disciplina

prevista per le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari

dal teste che si avvalga della facoltà di astenersi e quella

prevista per le dichiarazioni rese dall'imputato che esercita il

diritto al silenzio, stante la diversità delle situazioni poste a

confronto. Quanto alla censura mossa dal giudice a quo alla

disciplina impugnata sotto il profilo della impossibilità di

valutare le ragioni dell'esercizio della facoltà di non rispondere,

nell'atto di costituzione si osserva che essa andrebbe più

correttamente rivolta all'art. 210 cod. proc. pen., che tale diritto

riconosce, piuttosto che all'art. 513 cod. proc. pen., che

regolamenta il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni

precedentemente rese. Ancora, la difesa mostra di dissentire dal

giudizio di irragionevolezza espresso dal giudice a quo in ordine ai

"meccanismi di recupero delle dichiarazioni rese dagli indagati"

predisposti dalla disciplina transitoria, che sarebbero invece

opportunamente differenziati a seconda della fase in cui si trova il

processo al momento dell'entrata in vigore della nuova legge.

Apodittica apparirebbe, inoltre, l'affermazione del contrasto di tale

normativa con il principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Infine, si ricorda come, per costante giurisprudenza di questa Corte,

rientra nella discrezionalità del legislatore regolare nella maniera

ritenuta più opportuna i rapporti processuali pendenti mediante il

diritto transitorio (si richiama la sentenza n. 268 del 1986). 5.2.

- Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata e riportandosi,

stante l'analogia delle questioni, all'atto di intervento relativo al

giudizio di costituzionalità promosso con ordinanza iscritta al n.

861 del registro ordinanze del 1997.

5.3. - In prossimità

dell'udienza il difensore dell'imputato ha depositato una lunga e

articolata memoria, nella quale vengono premesse considerazioni di

ordine generale sull'impianto accusatorio del codice del 1988, sul

diritto al contraddittorio e sulla portata dell'art. 6 della

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali. La parte iniziale della memoria è inoltre

dedicata all'esame delle varie formulazioni degli attuali artt. 513 e

210 cod. proc. pen. nel corso dei lavori preparatori del codice e

delle antinomie che alla fine sono derivate dal confronto tra il

testo definitivo delle due norme; antinomie in cui, ad avviso del

difensore, va ricercata la spiegazione degli interventi pendolari

della Corte costituzionale e, poi, del legislatore del 1997 in tema

di utilizzazione delle dichiarazioni relative alla responsabilità di

terzi rese dall'imputato nel medesimo o in separato procedimento.

Sulla base di queste premesse, la difesa ribadisce che non sussistono

le violazioni dei principi di non dispersione degli elementi di

prova, di obbligatorietà dell'azione penale, dell'essenza della

funzione giurisdizionale, di indisponibilità della prova, di

uguaglianza e di ragionevolezza, con riferimento sia all'art. 513,

comma 1, cod. proc. pen. che alla disciplina transitoria.

5.4. - In

prossimità dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha presentato una

memoria integrativa, nella quale ha eccepito l'inammissibilità per

difetto di motivazione, in quanto l'ordinanza di rimessione, pur

denunciando il mancato contemperamento tra principi di rilevanza

costituzionale, avrebbe omesso di verificare se tale contemperamento

sia stato attuato dalle norme impugnate, attribuendo valore assoluto

alle norme di "azione", e sacrificando quelle di garanzie e di tutela

della libertà. Quanto al merito, l'Avvocatura assume che è

inesatto tacciare di irragionevolezza la diversità di trattamento

tra testimone prossimo congiunto e imputato di reato connesso,

poiché tra le due situazioni non è possibile alcuna analogia. A

parere dell'Avvocatura, poi, non sussisterebbe neppure il contrasto

con l'art. 112 Cost.: il principio dell'obbligatorietà dell'azione

penale sarebbe, infatti, deputato a garantire l'imparzialità

dell'amministrazione della giustizia, per escluderne ogni potere

discrezionale nella scelta dei reati da perseguire, non per garantire

un esercizio di quella funzione incondizionato e prioritario su ogni

altro interesse; il contemperamento che la Costituzione impone tra

ius puniendi e ius libertatis non consente di individuare

l'attribuzione di un potere che non soffra limiti, né di censurare

scelte di politica legislativa che offrano alla difesa dell'imputato

garanzie più ampie rispetto alla disciplina previgente. Sarebbe,

del pari, infondata la censura relativa ai principi di non

dispersione e di indisponibilità delle prove, in riferimento agli

artt. 25, 101 e 111 Cost., in quanto quei principi non costituiscono

precetti costituzionali ma principi processuali, desumibili dunque

dalla normativa ordinaria, seppure funzionali alla realizzazione del

"giusto processo". Peraltro, a parere dell'Avvocatura, le norme

impugnate non impediscono l'attuazione di tali principi, ma si

limitano a variarne le regole per consentire il contraddittorio e

meglio garantire l'attendibilità del materiale probatorio. Quanto

all'osservazione secondo la quale sarebbe incongruo rispetto ai

principi costituzionali far discendere il dispiegarsi del

contraddittorio dibattimentale dall'esercizio da parte degli imputati

della facoltà di non sottoporsi al contraddittorio dibattimentale,

potrebbe, secondo l'Avvocatura, agevolmente controbattersi che non è

irragionevole che la scelta legislativa del 1997 trovi fondamento nel

sospetto sulla genuinità delle chiamate di correo fatte innanzi al

pubblico ministero senza contraddittorio o contro-esame. Infine, in

ordine alla censura, riferita agli artt. 3 e 101 Cost., di

irragionevolezza della disciplina che consente al dichiarante di

sottrarsi all'esame dibattimentale nel procedimento a carico di

alcuni coimputati e non in quello a carico di altri, l'Avvocato dello

Stato osserva che la legge prevede per la generalità dei casi gli

strumenti per evitare contrasti tra giudicati: ma ogni processo ed

ogni sentenza restano autonomi, per cui l'opposta tesi condurrebbe a

ritenere incostituzionali tutte le norme della procedura penale e

della procedura civile che consentono che i giudizi su casi identici

vengano definiti in modo diverso.

6. - Nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato

del delitto di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.), il Tribunale

di Perugia nell'udienza dibattimentale del 19 dicembre 1996 acquisiva

a norma dell'art. 238 cod. proc. pen. alcuni verbali di dichiarazioni

rese nell'ambito di separato dibattimento da soggetti imputati di

reato connesso. Successivamente, entrata in vigore la legge n. 267

del 1997, il difensore dell'imputato, che non aveva partecipato al

separato dibattimento, dichiarava di non acconsentire alla

utilizzazione di alcuni di detti verbali, a norma del novellato art.

238, comma 4, cod. proc. pen. All'udienza del 24 settembre 1997 il

Tribunale, rilevato che non era stato prestato consenso alla

utilizzazione di alcune dichiarazioni rese da un soggetto esaminato

nel separato procedimento a norma dell'art. 210 cod. proc. pen.,

ritenute influenti ai fini del decidere, sollevava con ordinanza in

pari data (r.o. n. 787/1997) questione di costituzionalità dell'art.

238, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 3 della

legge n. 267 del 1997, in riferimento agli artt. 112, 3, 101, comma

secondo, e 111 Cost., "nella parte in cui limita l'utilizzabilità

delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p.

agli imputati i cui difensori abbiano partecipato alla loro

assunzione ovvero, in subordine, nella parte in cui non prevede che

nei procedimenti nei quali i verbali siano stati acquisiti prima

dell'entrata in vigore della legge di modifica, sia applicabile il

regime transitorio di cui all'art. 6 legge n. 267 cit. e comunque, in

generale, nella parte in cui non prevede l'utilizzabilità attenuata

di cui all'art. 6, comma 5, legge n. 267 cit.". Osserva il Tribunale

che l'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen. si pone, innanzi tutto,

in contrasto con l'art. 112 della Costituzione, perché, facendo

dipendere dalla partecipazione del difensore nel separato

procedimento l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese ex art. 210

cod. proc. pen., rende inefficace l'esercizio dell'azione penale (che

su tali fonti si sia legittimamente fondata) nella fase del giudizio,

tanto più quando, come nel caso in esame, al momento di entrata in

vigore della nuova disciplina fosse già avvenuto il rinvio giudizio

e, quindi, non fosse più attivabile l'incidente probatorio. La

norma censurata, inoltre, violerebbe sotto vari profili il principio

di ragionevolezza, ex art. 3 Cost. In primo luogo, la radicale

inutilizzabilità stabilita in favore dell'imputato il cui difensore

non abbia partecipato all'assunzione delle pregresse dichiarazioni

viola il fondamentale principio di non dispersione dei mezzi di

prova, che informa il sistema processuale penale, preordinato

all'accertamento della verità; e ciò a differenza del regime

previsto per altre dichiarazioni (quelle testimoniali o quelle

divenute irripetibili), delle quali è invece consentito il recupero

in sede dibattimentale. È inoltre irragionevole far dipendere il

regime di utilizzazione non dal meccanismo di acquisizione delle

dichiarazioni, ma da contingenti valutazioni opportunistiche circa il

loro contenuto, rimesse al consenso dell'imputato. La norma

violerebbe ancora il canone della ragionevolezza in quanto postula un

contraddittorio che non poteva essere realizzato nel procedimento a

quo: non solo perché in tale sede non si procedeva a carico

dell'imputato, divenuto tale solo successivamente, ma anche perché

l'istituto dell'estensione del contraddittorio è realizzabile solo

nell'incidente probatorio e non nel dibattimento. Irragionevolmente,

poi, il legislatore impone una serie indeterminata di ripetizioni

delle dichiarazioni nei vari processi, a scapito non solo

dell'economia processuale, ma anche della chiarezza e della verità

(in considerazione del progressivo affievolirsi della memoria),

mentre rende utilizzabile la sentenza irrevocabile pronunciata a

carico di terzi, ex art. 238-bis cod. proc. pen. Ancora, la norma in

questione appare irragionevole perché, ove il dichiarante nel

precedente dibattimento abbia avuto la veste di testimone, e solo

successivamente sia divenuto, per indizi sopraggiunti, imputato di

reato connesso, il pubblico ministero poteva confidare nella

utilizzabilità delle dichiarazioni, senza poi essere più in grado

di richiedere l'incidente probatorio. Inoltre, l'art. 238, comma

2-bis, cod. proc. pen. irragionevolmente discrimina tra soggetti che

hanno, da un lato, la qualità di imputato di reato connesso, ex art.

210 cod. proc. pen., e, dall'altro, di imputato nello stesso

procedimento qualora quest'ultimo abbia reso dichiarazioni in un

separato procedimento. Mentre, poi, per le dichiarazioni acquisite

ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen. l'art. 6 della legge n. 267

del 1997 introduce una disciplina transitoria che consente una

utilizzazione attenuata, correlata alla sussistenza di altri elementi

di conferma, in caso di nuovo rifiuto di rispondere del soggetto

chiamato all'esame ex art. 210 cod. proc. pen., nulla di simile è

previsto per le analoghe dichiarazioni acquisite (prima dell'entrata

in vigore della legge) da altro procedimento a norma dell'art. 238

cod. proc. pen., le quali, in mancanza di consenso dell'imputato,

restano radicalmente inutilizzabili. Infine, il giudice a quo

ravvisa il contrasto tra la norma denunciata e il combinato disposto

degli artt. 101, comma secondo, e 111 Cost., perché fa dipendere

l'esercizio della giurisdizione non dal convincimento del giudice,

espresso sulla base del materiale probatorio raccolto, ma da elementi

spuri, quali il consenso immotivato dell'imputato, e cioè del

soggetto la cui condotta forma oggetto dell'accertamento penale,

tanto più quando, come nella specie, ad esso sia consentita la

selezione del materiale utilizzabile.

6.1. - È intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione, nei

suoi vari profili, sia dichiarata infondata. Osserva l'Avvocatura

nell'atto di intervento, relativo anche all'ordinanza iscritta al n.

776 del r.o. del 1997, che, quanto alle censure che si dirigono

contro l'art. 238-bis cod. proc. pen., la condizionata

utilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni rese dalle sole

persone di cui all'art. 210 cod. proc. pen., a fronte della ampia

utilizzabilità delle dichiarazioni di fonte testimoniale, trova

giustificazione nella minore attendibilità di tali soggetti. Né

può ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 112 Cost., poiché

l'esercizio dell'azione penale non può che avvenire nei limiti

consentiti dalla legge. Non viola, poi, il principio della

soggezione del giudice soltanto alla legge, la scelta non

irragionevole del legislatore di far dipendere la utilizzabilità di

dichiarazioni ad efficacia probatoria "incompleta" dal consenso

dell'imputato, e cioè del soggetto contro il quale le medesime

potrebbero gravare. L'interveniente osserva inoltre che nessuna

censura merita la disciplina transitoria, per sua natura rimessa alla

discrezionalità sovrana del legislatore, che del resto

equilibratamente consente il ricorso all'incidente probatorio pur

dopo l'esercizio dell'azione penale.

7. - Nel corso di un dibattimento innanzi al Tribunale di San Remo,

dopo che erano stati acquisiti i verbali degli interrogatori resi nel

corso delle indagini preliminari da due persone che, esaminate in

dibattimento ex art. 210 cod. proc. pen., si erano avvalse della

facoltà di non rispondere, essendo successivamente intervenuta la

legge 7 agosto 1997, n. 267, veniva disposto il nuovo esame di tali

soggetti e di una terza persona, imputata in procedimento connesso.

Tutti si avvalevano della facoltà di non rispondere. Preso atto del

difetto di consenso da parte della difesa alla lettura delle

dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da tali

soggetti, il Tribunale, su eccezione del pubblico ministero,

sollevava, con ordinanza emessa alla predetta udienza (r.o. n.

861/1997), questione di costituzionalità degli artt. 513 e 514 cod.

proc. pen., e 6, comma 2, della legge n. 267 del 1997, in riferimento

agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost. Osserva il Tribunale che il nuovo

testo dell'art. 513 cod. proc. pen. introduce una irragionevole

differenziazione di disciplina tra le dichiarazioni sul fatto di

altri precedentemente rese dall'imputato nello stesso procedimento e

quelle della persona esaminata ex art. 210 cod. proc. pen., "in

quanto solo per il primo si è ritenuta in concreto sussistente

l'ipotesi della sopravvenuta irripetibilità dell'atto in caso di non

presenza in dibattimento o di esercizio della facoltà di non

rispondere, ritenute quindi situazioni di pari rilevanza,

considerando invece in modo diverso e con differente trattamento sul

piano probatorio delle relative dichiarazioni, le identiche

fattispecie se rilevate nei confronti delle persone ex art. 210 cod.

proc. pen.". Il giudice a quo rileva al riguardo che proprio in

considerazione di un diverso ingiustificabile regime tra i commi 1 e

2 dell'art. 513 cod. proc. pen. la Corte costituzionale aveva

dichiarato incostituzionale, con la sentenza n. 254 del 1992, la

disciplina del comma 2. Un ulteriore profilo di incostituzionalità,

con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., viene desunto "dalla

circostanza che l'ingresso del materiale probatorio sottoposto alla

valutazione del giudice si fa discendere dalla volontà delle parti,

violandosi così anche i principi informatori del codice di rito come

la parità tra accusa e difesa nella partecipazione al processo, la

garanzia del diritto delle parti e del PM ad ottenere l'ammissione e

l'acquisizione dei mezzi di prova, l'obbligo del giudice di assumere

le prove a discarico e a carico dell'imputato". Tale intrinseca

illogicità della scelta del legislatore determinerebbe anche una

violazione degli artt. 111 e 112 Cost., perché l'evidente

sperequazione tra le parti processuali "porta ad incidere sulla

possibilità del giudice di conoscere i fatti del processo con

impedimento di una valutazione complessiva del materiale probatorio".

I medesimi aspetti di incostituzionalità, osserva da ultimo il

Tribunale, riguardano anche il regime transitorio di cui all'art. 6,

comma 2, della legge n. 267 del 1997, rilevante nel caso di specie

con riferimento specifico alla posizione dei due soggetti le cui

dichiarazioni predibattimentali, stante la loro dichiarata volontà

di non rispondere all'esame dibattimentale, erano state già

acquisite prima della entrata in vigore della predetta legge.

7.1. -

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, e riportandosi,

stante l'analogia delle questioni, all'atto di intervento relativo ai

giudizi di costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai

nn. 776 e 787 del r.o. del 1997.

8. - Nel corso di un dibattimento innanzi al Tribunale militare di

Torino il pubblico ministero chiedeva l'esame di un imputato di reato

connesso, il quale tuttavia non si presentava e anzi, tramite missiva

inoltrata a mezzo del difensore, dichiarava di avvalersi della

facoltà di non rispondere. Il Tribunale, rilevato che, stante il

mancato consenso della difesa dell'imputato nel presente

procedimento, non era possibile acquisire il verbale delle

dichiarazioni rese dal soggetto indicato in sede di indagini

preliminari, e che tali dichiarazioni erano indispensabili ai fini

del decidere, con ordinanza in data 13 novembre 1997 (r.o. n.

898/1997) sollevava questione di costituzionalità: 1) degli artt.

210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24,

comma secondo, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 111 e 112

della Costituzione, "nella parte in cui prevedono che l'imputato in

un procedimento connesso, che abbia reso al pubblico ministero

dichiarazioni direttamente od indirettamente indizianti a carico di

determinati soggetti, possa avvalersi, nel dibattimento a carico di

quei soggetti, della facoltà di non rispondere"; 2) dell'art. 513,

comma 2, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge n.

267 del 1997, in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 101,

102, comma primo, 111 e 112 Cost., "nella parte in cui subordina

esclusivamente all'accordo delle parti la lettura dei verbali

contenenti le dichiarazioni rese al pubblico ministero dalle persone

indicate nell'art. 210 c.p.p., qualora queste si siano avvalse della

facoltà di non rispondere o, nel caso di accoglimento della

eccezione sub 1), si siano rifiutate di rispondere". Osserva il

Tribunale come la giurisprudenza costituzionale abbia in varie

pronunce evidenziato che il rispetto del principio dell'oralità

debba essere contemperato con la esigenza di evitare la perdita, ai

fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e

che sia irripetibile in tale sede. In particolare, con la sentenza

n. 179 del 1994, la Corte ha affermato che nell'ipotesi in cui il

prossimo congiunto dell'imputato, dopo avere reso dichiarazioni nella

fase delle indagini preliminari, si avvalga della facoltà di non

rispondere solo in sede di testimonianza dibattimentale, le

precedenti dichiarazioni, ritualmente acquisite, non possono subire

una successiva invalidazione per il tardivo esercizio da parte del

testimone della facoltà di astensione, sicché esse possono essere

utilizzate, quali atti irripetibili, a norma dell'art. 512 cod.

proc. pen. Anche nel caso delle persone esaminate ex art. 210 cod.

proc. pen. si è in presenza di soggetti che nella fase delle

indagini preliminari non si sono avvalse della facoltà di non

rispondere; con la conseguenza che la loro decisione di non

rispondere in sede di esame dibattimentale rende l'atto

oggettivamente e imprevedibilmente irripetibile. Ne consegue,

secondo il giudice a quo, che la disciplina introdotta dal novellato

art. 513 cod. proc. pen. è doppiamente censurabile: non solo

perché differenzia ingiustificatamente la posizione di chi non si

presenti all'esame dibattimentale rispetto a quella di chi,

comparendo, si avvalga della facoltà di non rispondere (in quanto

nel primo caso, a differenza del secondo, le precedenti dichiarazioni

possono essere utilizzate), ma, più in generale, perché

irragionevolmente sacrifica il potere del giudice del dibattimento di

pervenire alla piena conoscenza dei fatti oggetto del processo

affinché possa essere emessa una giusta decisione, e, ad un tempo, i

principi di uguaglianza, legalità, esercizio dell'azione penale,

funzione conoscitiva del processo e indefettibilità della

giurisdizione, in violazione degli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 25,

comma secondo, 101, comma secondo, 102, comma primo, 111 e 112 della

Costituzione. La salvaguardia del contraddittorio dibattimentale,

costituente un principio cardine della riforma del 1988, può essere

realizzata, osserva il Tribunale, solo se il soggetto che è

sottoposto all'esame incrociato, e che abbia consapevolmente

rilasciato dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari, sia

gravato dell'obbligo di rispondere alle domande che gli vengono

rivolte; fermo restando che una eventuale declaratoria di

incostituzionalità non equivarrebbe di per sé a parificare tale

soggetto al testimone (in particolare quanto all'obbligo di dire la

verità), essendo una simile scelta rimessa al legislatore, che

sarebbe libero di stabilire se sanzionare, e in quali forme, la

violazione del dovere di rispondere all'esame. In presenza

dell'attuale disciplina, invece, il soggetto esaminato resterebbe

arbitro di vanificare l'altrui diritto all'esame e controesame. Il

Tribunale ritiene inoltre che l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.,

nella parte in cui rimette all'accordo delle parti la utilizzabilità

delle dichiarazioni rese nella fase predibattimentale dal soggetto

che in sede di esame dibattimentale ex art. 210 cod. proc. pen. abbia

deciso di non rispondere, determini, per altro verso, un

irragionevole ostacolo all'esercizio della giurisdizione penale. Un

simile potere immotivato, discrezionale e incontrollabile delle parti

di disporre della prova, contrastante con reiterate affermazioni di

principio della giurisprudenza costituzionale (in particolare viene

richiamata la sentenza n. 111 del 1993), inciderebbe sul principio di

soggezione del giudice soltanto alla legge: la disponibilità della

prova rende infatti disponibile, indirettamente, la stessa res

judicanda, che viene così a sfuggire all'esercizio della

giurisdizione, in violazione dell'art. 101, comma secondo, Cost. Il

giudice a quo prospetta anche la violazione dell'art. 25, comma

secondo, Cost., che implica la punibilità dei colpevoli di reati:

infatti, condizionandosi l'utilizzo da parte del giudice di elementi

di prova irripetibili al consenso dell'imputato, si consente che

quest'ultimo, mediante una scelta totalmente discrezionale, impedisca

l'accertamento del fatto e perciò delle sue eventuali

responsabilità.

8.1. - È intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, e

riportandosi, stante l'analogia delle questioni, all'atto di

intervento relativo ai giudizi di costituzionalità promossi con le

ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997.

9. - Nel corso di un procedimento penale nei confronti di diversi

imputati, il Tribunale di Savona alla udienza del 27 giugno 1996

disponeva, su richiesta del pubblico ministero, l'acquisizione dei

verbali delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini

preliminari da un ex coimputato, la cui posizione era già stata

definita ex art. 444 cod. proc. pen., il quale, comparso in

dibattimento per essere esaminato a norma dell'art. 210 cod. proc.

pen., si era avvalso della facoltà di non rispondere. Entrata in

vigore la legge n. 267 del 1997, alla udienza del 20 ottobre 1997 il

pubblico ministero chiedeva, a norma dell'art. 6, comma 2, della

predetta legge, che venisse disposta nuova citazione di tale

soggetto, nonché di altro imputato di reato connesso, nei cui

confronti, al pari del primo, era precedentemente intervenuta

sentenza di patteggiamento. Entrambi i soggetti si avvalevano della

facoltà di non rispondere e, non avendo i difensori degli imputati

acconsentito alla lettura delle relative dichiarazioni

predibattimentali, il Tribunale, su eccezione del pubblico ministero,

sollevava, con ordinanza in data 3 novembre 1997 (r.o. n. 908/1997),

questione di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 25, 101

e 112 Cost., dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge n. 267 del 1997,

nonché dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. Nel merito della

questione relativa alla disciplina transitoria, rilevante in ordine

alle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso e già

acquisite prima dell'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997,

il Tribunale denuncia, in primo luogo, la violazione degli artt. 3,

25, 101 e 112 della Costituzione in quanto la norma impugnata

"attribuisce rilevanza al consenso espresso dalla difesa ai fini

della valutazione della prova, consistente in dichiarazioni rese da

coimputati e da imputati o indagati in procedimento connesso o

probatoriamente collegato di cui sia stata data lettura ai sensi

dell'art. 513 c.p.p. previgente". Al riguardo il rimettente osserva

che "il principio di eguaglianza e il principio di legalità in

materia penale, da cui discende l'indisponibilità pubblica e privata

della pretesa punitiva dello Stato, il principio di obbligatorietà

dell'azione penale e la regola dell'obbligo di motivazione delle

sentenze (con il corollario della necessaria coerenza intrinseca tra

premesse e conclusioni) conducono a ritenere incompatibile con

l'ordinamento costituzionale una interferenza tra volontà delle

parti del processo e valutazione della prova, che potrebbe

costringere il giudice a pervenire ad una pronuncia irragionevolmente

discriminatrice e contraddittoria, che si fondi non sulla valutazione

razionale degli elementi legittimamente acquisiti, ma anche sulla

volontà insindacabile delle parti processuali". In particolare,

risulterebbe evidente la lesione del principio di eguaglianza in

quanto, in conseguenza di differenti condotte processuali della

difesa (consenso prestato o meno dai vari difensori prima della

entrata in vigore della legge), il giudice, utilizzando nei confronti

di ciascun imputato un materiale probatorio diverso, potrebbe

pervenire alla condanna dell'uno e alla assoluzione dell'altro, pur

in presenza di una identica posizione processuale. In secondo luogo

il Tribunale, con riferimento agli artt. 3, 101, comma secondo, 111,

comma primo, Cost., ravvisa la "intrinseca irrazionalità dell'art. 6

comma 5 legge n. 267/1997 nella parte in cui vieta di valutare le

dichiarazioni acquisite ai sensi del testo previgente dell'art. 513

c.p.p.": infatti la norma transitoria, "mentre consente

l'utilizzazione a fini di prova delle dichiarazioni precedentemente

rese dalle persone indicate dall'art. 513 se la loro intrinseca

attendibilità è riscontrata anche soltanto da altri elementi di

natura logica, vieta al giudice di utilizzare come riscontro

dichiarazioni della stessa natura provenienti da persone diverse

delle quali abbia riconosciuto l'attendibilità e l'autonomia

rispetto a quella da riscontrare, così imponendogli di contraddire

la propria motivata convinzione nel contesto della medesima

decisione". In terzo luogo il giudice a quo ritiene violato l'art. 3

della Costituzione per disparità di trattamento "tra chi è

raggiunto da più chiamate in correità convergenti, acquisite ex

art. 513 e chi lo è soltanto, o anche, da dichiarazioni acquisite ex

art. 503 c.p.p. per avere il dichiarante rifiutato di rispondere

soltanto a singole domande, o, ancora, da dichiarazioni

predibattimentali acquisite ex art. 512 c.p.p.". In ordine alla

questione relativa all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., rilevante

in ordine alle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento

connesso citato a comparire per rendere esame dopo l'entrata in

vigore della legge n. 267 del 1997, il Tribunale deduce, innanzi

tutto, la violazione dell'art. 3 Cost., "nella parte in cui prevede

un diverso regime di lettura e conseguente utilizzabilità delle

dichiarazioni del coimputato a seconda che questi sia giudicato

contestualmente o separatamente". Si osserva al riguardo che la

coesistenza di due regimi di utilizzabilità, a seconda che si tratti

di imputato giudicato contestualmente (art. 513, comma 1) o

separatamente (art. 513, comma 2) evidenzia una irragionevole

disparità di trattamento, analoga a quella che aveva dato luogo alla

declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte

costituzionale con la sentenza n. 254 del 1992. Inoltre, il giudice

a quo ravvisa la violazione degli artt. 3 e 112 Cost., "nella parte

in cui (l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. novellato) non consente

la lettura di dichiarazioni rese al P.M., alla P.G. delegata o al

G.I.P. nella fase delle indagini ovvero al G.U.P. senza le forme

degli artt. 498 e 499 c.p.p. da persone indagate o imputate in

procedimento connesso o probatoriamente collegato che si siano

avvalse della facoltà di non rispondere nel caso che le

dichiarazioni siano state assunte prima dell'entrata in vigore della

novella". Rileva il Tribunale che tale assetto normativo si risolve

in una pura e semplice sottrazione al processo di materiale

probatorio ritualmente assunto, senza che fosse possibile, prima

della entrata in vigore della novella, rimediare a tale conseguenza

con il ricorso all'incidente probatorio: ciò non solo determina una

irragionevole disparità di trattamento tra imputati, a seconda che

il dichiarante si sia o meno avvalso della facoltà di non

rispondere, ma anche un impedimento alla utilizzazione di prove

raccolte dal pubblico ministero, non più in grado di chiederne

l'assunzione con modalità tali da impedirne la dispersione. Ancora,

sarebbe ravvisabile la violazione degli artt. 3 e 24 della

Costituzione "nella parte in cui la norma subordina l'acquisizione

delle dichiarazioni al consenso di tutte le parti". Ed infatti,

attribuire ad una qualsiasi delle parti, sia pubbliche che private,

compresa la parte civile, la facoltà di paralizzare l'acquisizione

della prova nel processo, anche favorevole a questo o a quello

imputato, mentre conduce a conseguenze inammissibili con gli stessi

principi del processo accusatorio, dove la iniziativa della parte è

mezzo per ampliare, e non per restringere, la conoscenza del giudice,

determina conseguenze lesive degli stessi interessi difensivi, che

potrebbero essere sacrificati dalle peculiari strategie difensive di

ciascuna parte.

9.1. - È intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che, riportandosi, stante l'analogia delle questioni, all'atto

di intervento relativo ai giudizi di costituzionalità promossi con

le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997, ha chiesto

che la questione sia dichiarata infondata.

10. - Nel corso di un procedimento penale a carico di diversi

imputati dei delitti di falsità ideologica e abuso di ufficio, il

Tribunale di Trani disponeva ex art. 210 cod. proc. pen. la citazione

per l'udienza del 16 ottobre 1997 di un ex coindagato nei cui

confronti era stata disposta l'archiviazione ai sensi dell'art. 408

cod. proc. pen. All'udienza indicata, successiva all'entrata in

vigore della legge n. 267 del 1997, tale soggetto si avvaleva della

facoltà di non rispondere e il pubblico ministero chiedeva che

fossero acquisite le dichiarazioni dallo stesso rese in sede di

interrogatorio. All'acquisizione si opponevano i difensori degli

imputati in base a quanto disposto dall'art. 513, comma 2, cod. proc.

pen. come sostituito dall'art. 1 della legge n. 267 del 1997, di

immediata applicabilità nel processo in corso. Il pubblico ministero

eccepiva l'illegittimità costituzionale della suddetta norma per

contrasto con gli artt. 3, 97 e 112 Cost. Il Tribunale, valutata la

rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di

legittimità prospettata e ritenuto di dover estendere d'ufficio, in

riferimento agli stessi parametri costituzionali, la censura,

formulata dal pubblico ministero in relazione all'art. 513 cod. proc.

pen., agli artt. 238 cod. proc. pen. e 6 della legge n. 267 del

1997, con ordinanza del 16 ottobre 1997 (r.o. n. 913 del 1997)

rimetteva il giudizio dinanzi alla Corte. A giudizio del Tribunale

rimettente l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., novellato dalla

legge n. 267 del 1997, viola in primo luogo l'art. 3 Cost., in quanto

determina una irragionevole disparità di trattamento fra situazioni

processuali equipollenti: mentre, infatti, nel caso in cui il

testimone rifiuti di rispondere è possibile ai sensi dell'art. 500,

comma 2-bis, cod. proc. pen. procedere alle contestazioni e così

"recuperare" le dichiarazioni precedentemente rese, quando a deporre

sia un imputato di reato connesso il "recupero" delle sue

dichiarazioni può avvenire solo su accordo delle parti. Al riguardo

il rimettente osserva che a venire in discussione è, sotto questo

profilo, direttamente l'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., che

attribuisce la facoltà di non rispondere all'indagato o imputato in

un procedimento connesso anche con riferimento a fatti riguardanti la

responsabilità di terzi, ipotesi nella quale il dichiarante ex art.

210 cod. proc. pen. è in una situazione equiparabile a quella del

testimone. Di qui la censura mossa, in riferimento all'art. 3 Cost.,

anche all'art. 210 cod. proc. pen. per i riflessi sull'attuale

disciplina dell'art. 513 cod. proc. pen. Un ulteriore profilo di

disparità di trattamento viene ravvisato dal giudice a quo in

relazione alla disciplina transitoria prevista dall'art. 6 della

legge n. 267 del 1997. Infatti la norma impugnata, pur introducendo

ai commi 2 e 5 una disciplina di salvaguardia delle situazioni in cui

il dichiarante sia già stato esaminato prima dell'entrata in vigore

della legge, nulla dispone in ordine alla situazione del tutto

equipollente in cui, come nella specie, il dichiarante, esaminato in

dibattimento dopo l'entrata in vigore della legge, si avvalga della

facoltà di non rispondere e tuttavia il pubblico ministero non abbia

avuto alcuna possibilità, ai sensi del comma 1, di ricorrere

all'incidente probatorio, essendo già esaurite le fasi in cui tale

mezzo è consentito. L'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. violerebbe

inoltre il principio del buon andamento della pubblica

amministrazione "in quanto determina un rilevante spreco di attività

amministrativa, finalizzata all'espletamento delle indagini e

all'introduzione del giudizio dibattimentale, allorché tale

attività venga vanificata in conseguenza della impossibilità non

prevedibile di poter utilizzare una fonte di prova", nonché l'art.

112 della Costituzione in quanto la norma impugnata è di ostacolo al

valido esercizio dell'azione penale promossa.

10.1. - È intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato che, richiamandosi integralmente

all'atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalità

promossi con le ordinanze iscritte ai numeri 776 e 787 del r.o. del

1997, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata. Considerato in diritto

1. - Preliminarmente la Corte deve prendere in esame le questioni

della ammissibilità della costituzione in giudizio del Procuratore

della Repubblica presso il Tribunale di Torino (r.o. n. 915 del 1997)

e della provincia di Bologna, qualificatasi come persona offesa nel

procedimento avanti al tribunale per i minorenni di Bologna (r.o. n.

776 del 1997).

1.1. - Come questa Corte ha più volte avuto

occasione di affermare (sentenze numeri 1 e 375 del 1996 e ordinanza

n. 327 del 1995), la costituzione del pubblico ministero nel giudizio

incidentale di costituzionalità deve ritenersi inammissibile:

infatti, nonostante al pubblico ministero debba riconoscersi la

qualità di parte nel processo a quo, da un lato la peculiarità

della sua posizione ordinamentale e processuale, dall'altro l'attuale

disciplina (articoli 20, 23 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

articoli 3 e 17 delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale), che tiene distinti il "pubblico ministero" e

le "parti", inducono ad escludere la costituzione in giudizio di tale

soggetto. La peculiarità del ruolo del pubblico ministero fa poi

ritenere non irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di

distinguere tale organo rispetto alle parti del procedimento a quo,

non prevedendone la legittimazione a costituirsi nel giudizio sulle

leggi. Appare pertanto priva di fondamento la questione di

legittimità costituzionale degli articoli 23 e 25 della legge 11

marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non contemplano il pubblico

ministero tra i soggetti che possono costituirsi, prospettata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Torino nelle deduzioni scritte

presentate sotto forma di atto di costituzione, nonché

nell'illustrazione delle ragioni che è stato ammesso a rendere

nell'udienza pubblica.

1.2. - È del pari inammissibile la

costituzione della persona offesa provincia di Bologna, che non era

parte nel procedimento a quo.

2. - Le numerose questioni di legittimità costituzionale

sottoposte all'esame della Corte riguardano l'art. 210, comma 4, cod.

proc. pen., nonché gli articoli 238, commi 2-bis e 4, e 513, commi

1 e 2, cod. proc. pen. - questi ultimi nelle parti modificate,

rispettivamente, dagli articoli 3 e 1 della legge 7 agosto 1997, n.

267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in

tema di valutazione delle prove) - e l'art. 6, commi 2 e 5, della

predetta legge, contenente norme transitorie circa la nuova

disciplina dell'art. 513 cod. proc. pen. In estrema sintesi, tutte

le questioni attengono alle regole di acquisizione probatoria di

dichiarazioni sul fatto altrui rese in precedenza da imputati, sia

nel medesimo procedimento, sia in procedimento separato, non comparsi

in dibattimento, ovvero che rifiutino di sottoporsi all'esame o si

avvalgano della facoltà di non rispondere. Le questioni si

riferiscono dunque, nell'ambito dell'articolato e complesso sistema

normativo che disciplina la formazione della prova in dibattimento,

ad una peculiare categoria di dichiarazioni, caratterizzate

dall'essere rese da imputati e dall'avere per oggetto fatti

concernenti la responsabilità di altri imputati. In particolare, le

questioni investono: con riguardo all'art. 513, comma 1, cod. proc.

pen., la regola che subordina al consenso degli altri imputati

l'utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato

nel medesimo procedimento che in dibattimento rifiuti di sottoporsi

all'esame; con riguardo all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., la

regola che condiziona all'accordo delle parti la lettura delle

dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato in procedimento

separato che in dibattimento si avvale della facoltà di non

rispondere; con riguardo alle disposizioni transitorie dettate

dall'art. 6 della legge n. 267 del 1997 in relazione all'art. 513

cod. proc. pen., la diversità di disciplina circa l'utilizzazione

delle dichiarazioni nei giudizi in corso, a seconda che, al momento

di entrata in vigore della legge, non fosse ancora ovvero fosse già

stata disposta la lettura delle dichiarazioni rese in precedenza; con

riguardo all'art. 238, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., la

disciplina che prevede la utilizzazione delle dichiarazioni rese in

altro dibattimento soltanto nei confronti degli imputati i cui

difensori hanno partecipato all'assunzione della prova nel

procedimento separato, ovvero soltanto nei confronti dell'imputato

che vi consenta; infine, con riguardo all'art. 210, comma 4, cod.

proc. pen., non modificato dalla legge n. 267 del 1997, la facoltà

di non rispondere riconosciuta all'imputato in procedimento connesso

o probatoriamente collegato. Poiché le ordinanze di rimessione

sollevano questioni identiche o analoghe, comunque coinvolgenti

complessivamente gli articoli del codice di procedura penale

sostituiti o modificati dalla legge n. 267 del 1997 e le relative

norme transitorie, nonché l'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., ad

essi strettamente collegato, è opportuno disporre la riunione dei

relativi giudizi.

2.1. - L'esame delle molteplici questioni

prospettate dai giudici rimettenti presuppone l'individuazione

preliminare dei valori costituzionali coinvolti dal complesso sistema

normativo sottoposto al giudizio della Corte. Viene innanzitutto in

gioco l'inviolabilità del diritto di difesa dell'imputato, nella sua

dimensione di diritto fondamentale della persona, garantito dall'art.

24 della Costituzione, con particolare riferimento, per quanto qui

interessa, sia all'imputato che ha reso dichiarazioni sul fatto

altrui, sia all'imputato nei cui confronti tali dichiarazioni sono

rivolte. Quanto al primo, l'intangibilità del diritto di difesa,

sotto forma del rispetto del principio nemo tenetur se detegere, e

conseguentemente del diritto al silenzio, si manifesta nella garanzia

dell'esclusione, anche quando l'imputato abbia reso dichiarazioni su

fatti concernenti la responsabilità di altri, dell'obbligo di

rispondere in dibattimento a domande che potrebbero coinvolgere

responsabilità proprie. Quanto al secondo, è manifestazione

irrinunciabile del diritto di difesa che all'imputato sia assicurata

la possibilità, salvo che egli stesso vi abbia rinunciato, di

sottoporre al vaglio del contraddittorio le dichiarazioni che lo

riguardano, in conformità al metodo di formazione dialettica della

prova davanti al giudice chiamato a decidere. Sul piano

costituzionale, viene inoltre in gioco la funzione del processo

penale, che è strumento, non disponibile dalle parti, destinato

all'accertamento giudiziale dei fatti di reato e delle relative

responsabilità. Tale funzione non può essere utilizzata per

attenuare la tutela - piena e incoercibile - del diritto di difesa,

coessenziale allo stesso processo. Sono invece censurabili, sotto il

profilo della ragionevolezza, soluzioni normative che, non necessarie

per realizzare le garanzie della difesa, pregiudichino la funzione

del processo.

3. - La maggior parte delle ordinanze sollevano problemi di

costituzionalità dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. riguardante

il rifiuto di rispondere in dibattimento della persona imputata in

separato procedimento connesso o collegato, che abbia in precedenza

reso dichiarazioni sul fatto altrui. Il Tribunale per i minorenni di

Bologna (r.o. n. 776/1997), il tribunale di Bergamo (r.o. n.

81/1998), il tribunale militare di Torino (r.o. n. 898/1997), il

tribunale di Savona (r.o. n. 908/1997), il tribunale di Trani (r.o.

n. 913/1997) e il Tribunale di San Remo (r.o. n. 861/1997) dubitano

della legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc.

pen., nella parte in cui subordina all'accordo delle parti la lettura

dei verbali contenenti le dichiarazioni predibattimentali delle

persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. (imputati del medesimo

reato, di reati connessi ovvero di reati probatoriamente collegati

nei confronti dei quali si procede o si è proceduto separatamente),

che si avvalgano in dibattimento della facoltà di non rispondere.

Il tribunale di San Remo (r.o. n. 861/1997) formalmente impugna,

unitamente all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., che detta i

criteri cui è subordinata la lettura delle suddette dichiarazioni,

anche l'art. 514 cod. proc. pen., che, al contrario, quale norma di

chiusura, disciplina le letture vietate. Il tribunale di Bergamo

(r.o. n. 81/1998), il tribunale militare di Torino (r.o. n. 898/1997)

e il tribunale di Trani (r.o. n. 913/1997) impugnano inoltre il

regime processuale delle letture dettato dall'art. 513, comma 2,

cod. proc. pen. in relazione al comma 4 dell'art. 210, cod. proc.

pen., che attribuisce la facoltà di non rispondere ai soggetti

indicati nel comma 1 del medesimo articolo.

3.1. - A parere dei

rimettenti l'art. 513, comma 2, violerebbe gli articoli 3 e 24 della

Costituzione: a) perché l'ingresso delle dichiarazioni rese in

precedenza fra il materiale probatorio sottoposto alla valutazione

del giudice viene fatto dipendere dalla volontà delle parti (r.o. n.

776/1997 con esclusivo riferimento alla intrinseca irragionevolezza):

in particolare, attribuendo ad una qualsiasi di essa, compresa la

parte civile, la facoltà di paralizzare l'acquisizione della prova,

anche se favorevole ad un imputato (r.o. n. 908/1997), violando la

parità tra accusa e difesa nella partecipazione al processo, la

garanzia del diritto delle parti private e del pubblico ministero ad

ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova, ed

impedendo al giudice di assumere le prove a discarico e a carico

dell'imputato (r.o. n. 861/1997); b) in quanto tale disposizione

determina una irragionevole disparità di trattamento tra la

disciplina della utilizzazione delle dichiarazioni rese nel corso

delle indagini dal testimone che rifiuti in dibattimento di

rispondere e quella delle dichiarazioni rese dagli imputati in un

procedimento connesso, "giacché mentre nel caso in cui il testimone

si rifiuti di rispondere possono, ai sensi del comma 2-bis dell'art

500 cod. proc. pen., recuperarsi le sue dichiarazioni, viceversa nel

caso in cui il dichiarante ex art. 210 cod. proc. pen. (che

sostanzialmente altri non è che un testimone seppure fornito di

particolari garanzie) si rifiuta di rispondere, il recupero delle sue

dichiarazioni non può avvenire che con l'accordo delle parti" (r.o.

n. 913/1997); c) perché, in riferimento anche agli articoli 2, 25,

101, 102, 111 e 112 della Costituzione, la norma impugnata -

comportando la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito

prima del dibattimento e che sia oggettivamente irripetibile in tale

sede, per via della decisione di non rispondere a dibattimento di

persone che avevano precedentemente scelto di non avvalersi di tale

facoltà rendendo dichiarazioni indizianti nei confronti di altri -

pone il giudice nell'impossibilità di emettere una giusta decisione

e viola ad un tempo i principi di uguaglianza, legalità, esercizio

dell'azione penale, funzione conoscitiva del processo,

indefettibilità della giurisdizione ed essenzialmente lo stesso

diritto al contraddittorio ("il conflitto reale non è tra diritto di

difesa e giurisdizione, ma tra i diritti di difesa di cui sono

titolari i diversi soggetti" - r.o. n. 898/1997).

3.2. - Facendo

riferimento agli stessi parametri sopra indicati, richiamati per lo

più congiuntamente, alcune ordinanze denunciano inoltre la

violazione: a) del principio di indefettibilità della

giurisdizione, del libero convincimento del giudice e della sua

soggezione solo alla legge, in quanto il diritto riconosciuto

all'imputato di opporsi ad libitum all'utilizzazione di prove a suo

carico gli consentirebbe di disporre del processo e impedirebbe al

giudice di conoscere i fatti del processo oggetto del giudizio,

nonché di valutare complessivamente il materiale probatorio (r.o. n.

81/1998, r.o. n. 776/1997, r.o. n. 861/1997, in riferimento agli

articoli 111 e 112 della Costituzione e r.o. n. 898/1997, in

riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost.); b) del principio di

non dispersione della prova, enucleato dalla Corte costituzionale con

le sentenze n. 254 e 255 del 1992, e tendente a contemperare il

rispetto del principio guida dell'oralità con l'esigenza di evitare

la perdita di quanto acquisito prima del dibattimento, così che non

sia sacrificato lo scopo essenziale del processo penale, che consiste

nella ricerca della verità e in una decisione giusta, nonché, sotto

altro profilo, del diritto di difesa della parte civile la quale, non

potendo chiedere né partecipare all'incidente probatorio nella fase

delle indagini preliminari, potrebbe vedere irrimediabilmente

compromesso il suo interesse alla acquisizione della prova a carico

dell'imputato, e tuttavia potrebbe anche, per il suo singolare

interesse, opporsi alla acquisizione di dichiarazione che scagionino

l'imputato (r.o. n. 81/1998, in riferimento agli articoli 3, 24, 25,

101, 102, 111 e 112 Cost.); c) del principio dell'obbligatorietà

dell'azione penale, in quanto la disciplina impugnata produrrebbe

l'effetto di paralizzare ex post l'iniziativa penale, così di fatto

violando il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale che

comporta che l'organo della pubblica accusa sia messo nelle

condizioni di esercitare validamente l'azione promossa (r.o. n.

913/1997, in riferimento all'art. 112 Cost.). Per il tribunale

militare di Torino e per il tribunale di Trani sarebbero inoltre

violati l'art. 25, secondo comma, Cost., perché i principi in esso

affermati implicano la punibilità dei colpevoli di reati (r.o. n.

898/1997), e l'art. 97 Cost., in quanto la norma impugnata "determina

un rilevante spreco di attività amministrativa, finalizzata

all'espletamento delle indagini e all'introduzione del giudizio

dibattimentale, (...) vanificata in conseguenza della impossibilità

non prevedibile di poter utilizzare una fonte di prova" (r.o. n.

913/1997).

3.3. - Il tribunale di Savona e il tribunale di San Remo

censurano il medesimo art. 513, comma 2, cod. proc. pen. per la

irragionevole diversità dei regimi di utilizzabilità dettati nel

caso in cui l'imputato - dello stesso reato, di reato connesso o di

reato probatoriamente collegato - sia giudicato contestualmente (art.

513, comma 1, cod. proc. pen.) o separatamente (art. 513, comma 2,

cod. proc. pen.) (r.o. n. 861/1997 e n. 908/1997).

4. - Le censure mosse all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. sono

sostanzialmente riconducibili a quattro profili, sovente prospettati

come concorrenti o interdipendenti. In primo luogo, viene eccepita,

in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., l'illegittimità

costituzionale della norma in esame per l'irragionevolezza di una

disciplina che subordina alla volontà delle parti l'acquisizione del

materiale probatorio suscettibile di essere valutato dal giudice ai

fini della decisione, attribuendo ad una qualsiasi delle parti, ivi

compresa la parte civile, la facoltà di paralizzare l'acquisizione

della prova. Verrebbe cioè introdotto un inammissibile principio

dispositivo in materia di prova, e si consentirebbe allo stesso

imputato di disporre del processo, attribuendogli ad libitum il

diritto di opporsi all'utilizzazione di prove a suo carico e

impedendo correlativamente al giudice di conoscere i fatti di causa e

di valutare complessivamente il materiale probatorio. Consequenziali

a questo profilo sarebbero la violazione del principio della parità

tra accusa e difesa e del diritto delle parti di ottenere

l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova. La violazione del

principio di ragionevolezza viene eccepita anche sotto il diverso

profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra la

disciplina delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal

testimone, che poi rifiuta o omette in tutto o in parte di rispondere

durante l'esame in dibattimento, e quella riservata alle

dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato in un procedimento

connesso, che poi si avvale in dibattimento della facoltà di non

rispondere: nel primo caso, infatti, le dichiarazioni del testimone

possono essere "recuperate" mediante il meccanismo delle

contestazioni, operante ex art. 500, comma 2-bis cod. proc. pen.

anche nel caso di rifiuto parziale o totale di rispondere, mentre nel

caso in cui l'imputato in procedimento connesso, che sostanzialmente

non sarebbe altro che un testimone, seppure fornito di particolari

garanzie, si avvale in dibattimento della facoltà di non rispondere,

le dichiarazioni rese in precedenza possono essere recuperate solo se

vi è l'accordo delle parti. Un ulteriore profilo pone l'accento

sulla violazione del diritto al contraddittorio, in riferimento

all'art. 24 Cost.: a seguito della disciplina impugnata, "il

conflitto reale" non si porrebbe tra diritto di difesa ed esercizio

della giurisdizione, ma tra i diritti di difesa di cui sono

rispettivamente titolari l'imputato in procedimento connesso

"dichiarante contra alios" che si avvale della facoltà di non

rispondere, e l'imputato destinatario delle dichiarazioni, che

perderebbe il diritto al contraddittorio. Infine, un quarto gruppo

di censure chiama in causa anche la violazione degli articoli 101,

secondo comma, 102, primo comma, 111 e 112 Cost.: la norma

impugnata, in quanto comporta la perdita, ai fini della decisione, di

elementi di prova divenuti oggettivamente irripetibili in

dibattimento a causa della decisione di non rispondere di persone che

in precedenza non si erano avvalse di tale facoltà ed avevano reso

dichiarazioni a carico di altri, porrebbe il giudice

nell'impossibilità di emettere una giusta decisione e inciderebbe

sul libero convincimento del giudice e sulla sua soggezione solo alla

legge, sulla funzione conoscitiva del processo, sull'indefettibilità

della giurisdizione, sull'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione

penale. 4.1 - Le questioni sono fondate, nei limiti di seguito

precisati, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost. L'art. 513,

comma 2, cod. proc. pen. prevede i casi in cui è possibile procedere

alla lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese in precedenza

al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del

pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari

o nell'udienza preliminare dalle persone indicate nell'art. 210 cod.

proc. pen. (imputati in un procedimento connesso a norma dell'art.

12 cod. proc. pen. e imputati di un reato probatoriamente collegato a

norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., nei cui

confronti si procede o si è proceduto separatamente). Si tratta di

persone che, proprio in quanto esaminate in un procedimento diverso

da quello a loro carico, sono necessariamente sentite su fatti

concernenti la responsabilità di altri imputati. In base

all'originaria disciplina del codice, ove il dichiarante, presente,

si fosse avvalso della facoltà di non rispondere, riconosciutagli

dall'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., secondo la prevalente

interpretazione giurisprudenziale non era possibile disporre la

lettura delle precedenti dichiarazioni, espressamente ammessa solo

nel caso in cui lo stesso non fosse presente. Alla stregua di tale

interpretazione, si ritenne che la disciplina differisse da quella

stabilita nell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. in caso di rifiuto

dell'imputato nel medesimo procedimento di sottoporsi all'esame: tale

norma prevedeva infatti che, a richiesta di parte, poteva esser

disposta la lettura-acquisizione delle precedenti dichiarazioni sia

nei casi di contumacia o assenza, sia in quello di rifiuto

dell'imputato, presente, di sottoporsi all'esame. La ritenuta

disparità di trattamento tra il secondo e il primo comma dell'art.

513 cod. proc. pen. venne giudicata da questa Corte (v. sentenza n.

254 del 1992) "del tutto sfornita di ragionevole giustificazione": da

un lato la Corte ha rilevato che, essendo riconosciuta anche

all'imputato in procedimento connesso la facoltà di non rispondere,

e di sottrarsi quindi, in tutto o in parte, all'esame, si versava in

una situazione di impossibilità sopravvenuta di ripetizione

dell'atto del tutto analoga alla indisponibilità dell'imputato di

sottoporsi all'esame, che a norma del primo comma determinava la

lettura delle precedenti dichiarazioni; dall'altro, che la palese

irragionevolezza della norma impugnata si manifestava con particolare

evidenza ove si considerasse che la diversità di disciplina in

ordine alla possibilità di lettura delle dichiarazioni rese in

precedenza, a seconda che si procedesse in un unico processo

cumulativo ovvero separatamente, dipendeva da "scelte o valutazioni

contingenti di natura strettamente processuale ..., se non da eventi

del tutto casuali"; con la conseguenza che "la circostanza che al

simultaneus processus non si addivenga per qualsiasi causa non può

ragionevolmente mutare il regime di leggibilità in dibattimento (e

quindi di utilizzabilità ai fini della decisione) delle

dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dagli imputati di

detti procedimenti". L'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. è stato

pertanto dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevedeva la

lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate

nell'art. 210 cod. proc. pen., che si erano avvalse della facoltà

di non rispondere. La disciplina risultante da tale intervento

additivo è stata radicalmente modificata dalla legge n. 267 del

1997. Dalla nuova formulazione dell'art. 513, comma 2, cod. proc.

pen. emerge in primo luogo che è stata reintrodotta, ai fini della

disciplina della lettura, la distinzione tra impossibilità di

ottenere la presenza del dichiarante (ovvero di procedere all'esame a

domicilio o alla rogatoria internazionale o all'esame in altro modo

previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio) e esercizio

da parte del dichiarante presente della facoltà di non rispondere.

Ove ricorra la prima situazione, il giudice, a richiesta di parte,

dispone a norma dell'art. 512 cod. proc. pen. la lettura delle

dichiarazioni rese in precedenza qualora la impossibilità di

ripetizione dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento

delle dichiarazioni. Ove il dichiarante, presente, si avvalga della

facoltà di non rispondere, la lettura dei verbali delle precedenti

dichiarazioni può invece essere disposta soltanto con l'accordo

delle parti. Si è quindi ritornati, sia pure con alcune variazioni,

ad una disciplina analoga a quella vigente prima della sentenza n.

254 del 1992: in caso di esercizio della facoltà di non rispondere,

la lettura non è preclusa in modo assoluto, ma risulta condizionata

all'accordo delle parti; in caso di impossibilità di ottenere la

presenza del dichiarante, la lettura non è ammessa sempre, ma solo

nelle ipotesi in cui la impossibilità di ripetizione dell'atto

dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle

dichiarazioni.

4.2. - La scelta del legislatore del 1997 è venuta

incontro all'indiscutibile esigenza di precludere, in mancanza del

consenso dei soggetti interessati, l'acquisizione meramente

"cartolare" delle dichiarazioni precedentemente rese sul fatto altrui

dall'imputato di reato connesso o collegato che in dibattimento

rifiuti di rispondere: il metodo di acquisizione di queste

dichiarazioni, raccolte in un contesto in cui non è assicurata la

garanzia del contraddittorio, impediva infatti all'imputato a cui

erano rivolte di esercitare in dibattimento il fondamentale diritto

di confrontarsi con la fonte di accusa. Lo stesso legislatore del

1997 ha poi allargato le ipotesi in cui è possibile disporre con

incidente probatorio l'esame su fatti concernenti la responsabilità

di altri sia della persona sottoposta alle indagini nel medesimo

procedimento, sia delle persone indicate nell'art. 210 cod. proc.

pen. (art. 392, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen.), ed ha

esteso all'udienza preliminare la possibilità di esaminarle con le

forme dell'esame diretto e del controesame (art. 421, comma 2, cod.

proc. pen.), ampliando, mediante strumenti attivabili anche per

iniziativa della difesa dell'imputato, gli spazi del contraddittorio

(sia pure anticipato) su atti destinati ad essere utilizzati in

dibattimento. Ciò che invece nella legge n. 267 del 1997 delinea un

sistema privo di ragionevole giustificazione è che la

utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni venga fatta dipendere

dalla scelta meramente discrezionale dell'imputato in procedimento

connesso di rispondere in dibattimento su fatti concernenti la

responsabilità di altri, dopo che il medesimo imputato, pur avendo

la facoltà di non rispondere a norma dell'art. 210, comma 4, cod.

proc. pen., si era in precedenza consapevolmente risolto a rendere

dichiarazioni erga alios. Va infatti considerato che, da un lato,

l'ordinamento consente di assumere nel corso delle indagini

preliminari dichiarazioni dell'indagato o dell'imputato su fatti

concernenti la responsabilità di altri; dall'altro lato, la norma

impugnata subordina la possibilità di fare rientrare le precedenti

dichiarazioni tra il materiale suscettibile di valutazione probatoria

alla scelta del dichiarante, assolutamente discrezionale e

potestativa, di non avvalersi della facoltà di non rispondere.

Specularmente, la scelta del dichiarante di rifiutare in dibattimento

di sottoporsi al contraddittorio con il destinatario delle sue

precedenti dichiarazioni viene a combinarsi con la prevedibile

mancanza dell'accordo di tutte le parti - portatrici di contrastanti

interessi processuali, - alla lettura. L'irragionevolezza e

l'incoerenza di tale meccanismo sono di immediata evidenza:

l'esclusione delle dichiarazioni rese in precedenza dal patrimonio di

conoscenze del giudice risulta infatti rimessa alla concorrente

volontà dell'imputato in procedimento connesso e della parte

processualmente interessata a impedire l'acquisizione e

l'utilizzazione delle dichiarazioni stesse. Ne risulta pregiudicata

la stessa funzione essenziale del processo, che è appunto quella di

verificare la sussistenza dei reati oggetto del giudizio e di

accertare le relative responsabilità. Da un lato, non è conforme

al principio costituzionale di ragionevolezza una disciplina che

precluda a priori l'acquisizione in dibattimento di elementi di prova

raccolti legittimamente nel corso delle indagini preliminari o

nell'udienza preliminare; dall'altro, la tutela del diritto di difesa

impone che l'ingresso di tali elementi nel patrimonio di conoscenze

del giudice sia subordinato alla possibilità di instaurare il

contraddittorio tra il dichiarante e il destinatario delle

dichiarazioni. La mancata previsione di contestazioni in caso di

esercizio della facoltà di non rispondere preclude invece in modo

assoluto la possibilità di esaminare il dichiarante. L'effetto che

ne consegue - perdita definitiva delle precedenti dichiarazioni -

impedisce, proprio in virtù della disciplina contenuta nell'art.

513, comma 2, cod. proc. pen., la formazione dialettica della prova

davanti al giudice. Diversamente, nel disciplinare l'esame dei

testimoni, i commi 2-bis e 4 dell'art. 500, cod. proc. pen. -

introdotti dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7

agosto 1992, n. 356, dopo che questa Corte, con sentenza n. 255 del

1992, aveva dichiarato illegittima la precedente disciplina nella

parte in cui non prevedeva l'acquisizione nel fascicolo per il

dibattimento, se erano state utilizzate per le contestazioni, delle

dichiarazioni precedentemente rese dal testimone - stabiliscono che

le parti possono procedere alle contestazioni anche quando il teste

rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle

circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni, e che le

dichiarazioni utilizzate per le contestazioni sono acquisite nel

fascicolo per il dibattimento e valutate come prova dei fatti in esse

affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano

l'attendibilità. Ebbene, il meccanismo disegnato dall'art. 500,

comma 2-bis cod. proc. pen. indica la soluzione, offerta dallo

stesso ordinamento, per porre rimedio ai vizi di legittimità

costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. Va tenuto

infatti presente che sul terreno processuale l'imputato in

procedimento connesso è in gran parte già sottoposto alla

disciplina propria dei testimoni: l'art. 210, comma 2, cod. proc.

pen. prevede la citazione mediante le norme per i testimoni,

l'obbligo di presentazione al giudice e l'accompagnamento coattivo.

Tali simmetrie trovano appunto spiegazione e giustificazione nella

analogia tra le posizioni processuali di soggetti le cui

dichiarazioni sono contraddistinte dall'essere rivolte, e dall'essere

destinate a valere, nei confronti di altri. È dunque coerente con

il rispetto dei principi costituzionali di cui è stata denunciata la

violazione che alle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen.

vengano applicate le regole relative alle contestazioni previste per

i testimoni anche in caso di rifiuto di rispondere: mediante il

sistema delle contestazioni di cui all'art. 500, comma 2-bis cod.

proc. pen., alla parte che ha chiesto l'esame è infatti data la

possibilità di portare direttamente davanti al giudice il contenuto

delle dichiarazioni rese in precedenza e alle controparti di

sottoporle al vaglio critico, sollecitando e favorendo eventuali

ritrattazioni, correzioni e chiarimenti. Risulta così possibile:

superare la manifesta irragionevolezza di disposizioni che consentono

all'autorità giudiziaria di raccogliere legittimamente dichiarazioni

nel corso delle indagini preliminari e che, poi, ne affidano la

possibilità di acquisizione in dibattimento alla scelta

discrezionale di chi in precedenza ha liberamente reso quelle

dichiarazioni; salvaguardare il diritto di difesa dell'imputato

dichiarante e insieme dell'imputato destinatario delle dichiarazioni:

il diritto al silenzio non viene scalfito ove il dichiarante venga

sottoposto alle contestazioni sulle circostanze riferite nelle

precedenti dichiarazioni; il diritto al contraddittorio dell'accusato

non può identificarsi con il potere di veto, ma va correttamente

inteso come diritto a contestare tali dichiarazioni in

contraddittorio con le altre parti e davanti al giudice, adottando il

meccanismo già previsto dal legislatore in caso di rifiuto totale o

parziale di rispondere del testimone. Al riguardo, è opportuno

precisare che, ove le dichiarazioni sul fatto altrui risultino

inscindibilmente connesse con i profili di responsabilità sul fatto

proprio, la contestazione ad iniziativa delle parti di singoli

contenuti narrativi appare un meccanismo idoneo a consentire al

soggetto chiamato all'esame di identificarne concretamente la portata

probatoria e, quindi, l'eventuale pregiudizio che potrebbe derivarne

alla sua difesa. In particolare, poiché l'acquisizione mediante

contestazione di singoli contenuti narrativi potrebbe in ipotesi

esporre l'imputato in procedimento connesso a nuovi o più gravi

profili di responsabilità, diversi e ulteriori rispetto a quelli

risultanti dalle sue precedenti dichiarazioni, la garanzia di un

consapevole esercizio del diritto di difesa del dichiarante, nel

rispetto del principio nemo tenetur se detegere, e, nello stesso

tempo, quella del diritto al contraddittorio di tutte le parti, sono

assicurate dalla più ampia esplicazione del metodo

dialettico-contestativo proprio del dibattimento, cui è funzionale

l'onere, per la parte che chiede l'esame ex art. 210 cod. proc. pen.,

di presentare la lista dei soggetti da esaminare "con l'indicazione

delle circostanze su cui deve vertere l'esame", secondo il disposto

dell'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., implicitamente richiamato

dal rinvio, contenuto nell'art. 210, comma 2, cod. proc. pen., alle

norme per la citazione dei testimoni.

4.3. - In accoglimento delle

questioni elencate sub 3.1.a), 3.1.b) e 3.1.c), in riferimento agli

articoli 3 e 24 Cost., l'art. 513, comma 2, ultimo periodo, cod.

proc. pen. va pertanto dichiarato illegittimo nella parte in cui non

prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in

tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la

responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti

dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si

applica l'art. 500, commi 2-bis e 4 cod. proc. pen. Risultano così

assorbite le questioni - indicate sub 3.1.c) e

3.2. - sollevate in

riferimento agli articoli 2, 25, 97, 101, 102, 111 e 112 Cost. È

opportuno precisare che nell'intervento additivo sull'art. 513, comma

2, cod. proc. pen. il richiamo anche al comma 4 dell'art. 500 cod.

proc. pen. è funzionale a rendere applicabile il meccanismo di

acquisizione nel fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni

utilizzate per le contestazioni: il criterio di giudizio che

subordina il valore probatorio delle precedenti dichiarazioni alla

sussistenza di altri elementi di prova che ne confermino

l'attendibilità, stabilito per i testimoni nello stesso comma 4, è

infatti dettato dall'analoga regola prevista in via generale

dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. anche per il coimputato e

per l'imputato in procedimento connesso. Non è invece necessario

alcun richiamo all'art. 500, comma 5, cod. proc. pen., in quanto la

situazione ivi contemplata rimane attratta nella disciplina delle

contestazioni prevista in via generale in caso di rifiuto o di

omissione totale o parziale di rispondere; né vi è motivo di

applicare la regola di valutazione probatoria dettata dal comma 5, in

quanto le dichiarazioni sul fatto altrui rese dall'imputato in

procedimento connesso continuano ad essere sottoposte, proprio

perché provenienti da un imputato, alla regola di giudizio dettata

dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. La valutazione

dell'efficacia probatoria di tali dichiarazioni - raccolte

dall'autorità giudiziaria fuori del contraddittorio, rese da un

imputato che si è poi avvalso in dibattimento della facoltà di non

rispondere, acquisite mediante il meccanismo delle contestazioni -

dovrà avvenire con la cautela e il rigore richiesti da tali

caratteristiche, ferma restando la facoltà del legislatore di

tradurre queste ovvie esigenze in una appropriata formula normativa.

4.4. - Le questioni sollevate dal tribunale di San Remo e dal

tribunale di Savona esposte sub 3.3., relative al comma 2 dell'art.

513 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione

per disparità di trattamento rispetto al regime di utilizzabilità

dettato dal comma 1 del medesimo articolo, difettano di rilevanza.

Tenendo presenti le differenze di disciplina tra il primo e il

secondo comma dell'art. 513 cod. proc. pen., risulta che entrambe le

ordinanze di rimessione si riferiscono all'ipotesi del rifiuto di

rispondere del soggetto citato ex art. 210 cod. proc. pen.,

accompagnato dal dissenso sulla utilizzazione da parte dell'imputato

a cui si riferiscono le dichiarazioni rese in precedenza: situazione

nella quale la disciplina dei commi 1 e 2 dell'art. 513 cod. proc.

pen. conduce alle medesime conseguenze in punto di lettura e di

utilizzabilità erga alios delle dichiarazioni predibattimentali. Le

questioni vanno pertanto dichiarate inammissibili per difetto di

rilevanza.

4.5. - Il Tribunale di San Remo (r.o. n. 861/1997)

impugna, unitamente all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., anche

l'art. 514 dello stesso codice. In realtà, la disciplina cui si

riferiscono i dubbi di legittimità costituzionale è interamente

contenuta nell'art. 513, comma 2, mentre l'art. 514 non ha autonomo

contenuto normativo rispetto alle regole di utilizzazione probatoria

delle dichiarazioni rese in precedenza. Ne consegue che, essendo

l'art. 514 cod. proc. pen. erroneamente evocato dal rimettente, la

relativa questione deve essere dichiarata inammissibile.

5. - Il Tribunale di Cagliari (r.o. n. 153/1998) dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen.,

nella parte in cui, in assenza di consenso degli altri imputati,

esclude l'utilizzabilità nei confronti di ciascuno di essi delle

dichiarazioni rese da un imputato nel corso delle indagini

preliminari qualora in dibattimento questi si sia avvalso della

facoltà di non rispondere.

5.1. - A giudizio del rimettente

sarebbero violati: a) l'art. 3 Cost., in quanto irragionevolmente la

norma impugnata "fa dipendere il dispiegarsi del contraddittorio

dibattimentale dall'esercizio della facoltà di non sottoporsi

all'esame da parte di imputati che in sede di indagini abbiano reso

dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri" e alla mancanza del

contraddittorio fa conseguire l'impossibilità per il giudice di

conoscere le dichiarazioni sul fatto altrui da essi precedentemente

rese, sacrificando il principio di non dispersione degli elementi di

prova; b) l'art. 3 Cost., per la irragionevole disparità di

trattamento che la norma impugnata determina fra la disciplina delle

dichiarazioni in precedenza rese dal coimputato che si avvalga in

dibattimento della facoltà di non rispondere, dichiarazioni delle

quali è vietata l'utilizzabilità nei confronti di altri senza il

loro consenso, e quella riservata agli atti irripetibili per cause

originarie o sopravvenute, delle quali è invece sempre consentita la

lettura; c) ancora l'art. 3 Cost., in quanto sarebbe irragionevole

non attribuire alcun rilievo alle ragioni sopravvenute di

irripetibilità dell'atto, mentre tali ragioni comportano che, previo

ricorso al meccanismo delle contestazioni di cui all'art. 500 cod.

proc. pen., venga attribuito valore di prova alle precedenti

dichiarazioni del testimone che sia stato indotto a non deporre o a

deporre il falso in dibattimento; d) gli artt. 3 e 101 Cost., in

quanto la norma impugnata determinerebbe "l'aberrante conseguenza"

che il dichiarante potrebbe in un determinato procedimento sottrarsi

all'esame dibattimentale e in un diverso procedimento sottoporsi

all'esame nei confronti di altri imputati, consentendo o negando a

suo arbitrio l'ingresso in dibattimento delle stesse precedenti

dichiarazioni.

5.2. - Ad avviso del rimettente la norma impugnata si

pone inoltre in contrasto con: a) gli artt. 25 e 112 Cost., in

quanto produrrebbe l'effetto di paralizzare ex post l'iniziativa

penale, così di fatto violando il principio dell'obbligatorietà

dell'azione penale il quale comporta che l'organo della pubblica

accusa sia messo nelle condizioni di esercitare validamente l'azione

promossa; b) l'art. 101 Cost., in quanto la norma censurata,

subordinando ad "insondabili scelte del dichiarante" la conoscenza

delle prove da parte del giudice, si pone in contrasto con il

principio della sottoposizione del giudice soltanto alla legge.

6. - L'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., sia nella formulazione

originaria, sia a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n.

267 del 1997, si riferisce alle dichiarazioni rese in precedenza (al

pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico

ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o

nell'udienza preliminare) dall'imputato nel medesimo procedimento,

sia sul fatto proprio, sia su fatti concernenti la responsabilità di

altri. Al riguardo, va precisato che le eccezioni di legittimità

costituzionale, si riferiscono esclusivamente alle dichiarazioni

aventi per oggetto la responsabilità di altri, la cui utilizzazione

è subordinata, in caso di contumacia, assenza o rifiuto

dell'imputato di sottoporsi all'esame, al consenso degli altri

imputati. Rimane ferma la disciplina relativa alla utilizzazione

delle dichiarazioni sul fatto proprio, per la quale non sono stati

sollevati dubbi di costituzionalità.

6.1. - Le questioni di

legittimità costituzionale ricalcano sostanzialmente quelle

prospettate in ordine all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. Viene

in primo luogo eccepita l'intrinseca irragionevolezza di una

disciplina che fa dipendere il dispiegarsi del contraddittorio

dibattimentale dall'insindacabile scelta di non sottoporsi all'esame

dell'imputato che in precedenza aveva reso dichiarazioni nei

confronti di altri, e poi, in caso di dissenso degli imputati alla

loro utilizzazione, comporta l'esclusione di tali dichiarazioni dal

patrimonio di conoscenze del giudice. Sotto un diverso profilo,

viene denunciata l'irragionevole disparità di trattamento tra la

disciplina riservata a tali dichiarazioni, utilizzabili solo se vi è

il consenso degli altri imputati, e la disciplina degli atti

irripetibili per cause originarie o sopravvenute, dei quali è invece

sempre consentita la lettura, con particolare riferimento alla

sentenza n. 179 del 1994, con la quale sono state ritenute

utilizzabili le dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle

indagini preliminari dal prossimo congiunto che in dibattimento abbia

poi esercitato la facoltà di astenersi. La disciplina impugnata

viene denunciata sotto il profilo dell'irragionevole disparità di

trattamento anche perché non attribuisce alcun rilievo alle ragioni

della sopravvenuta irripetibilità dell'atto, mentre di tali ragioni

il legislatore tiene conto in tema di esame dei testimoni,

attribuendo valore di prova piena, previo ricorso al meccanismo delle

contestazioni di cui all'art. 500 cod. proc. pen., alle precedenti

dichiarazioni del teste che sia stato indotto a non deporre o a

deporre il falso in dibattimento. In riferimento anche all'art. 101

Cost., viene infine denunciata l'irragionevolezza della disciplina

impugnata in quanto consentirebbe al dichiarante di rifiutarsi di

sottoporsi all'esame dibattimentale in un determinato procedimento,

così rendendo non conoscibili al giudice di quel procedimento le

precedenti dichiarazioni, e di sottoporsi all'esame in un diverso

procedimento a carico di altri imputati, così facendo entrare nel

patrimonio di conoscenze di quel giudice le medesime dichiarazioni e

attribuendovi valore di prova.

6.2. - I dubbi di costituzionalità

sono fondati in riferimento all'art. 3 Cost., nei termini di seguito

precisati, ma vanno più propriamente risolti intervenendo sull'art.

210, cod. proc. pen. Occorre in via preliminare tenere presente che,

mediante la modifica dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., la

legge n. 267 del 1997 ha introdotto una particolare disciplina per il

caso in cui si intenda utilizzare nei confronti di altri le

dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato: ove l'imputato sia

contumace, assente o rifiuti di sottoporsi all'esame, la norma

impugnata prevede appunto che le precedenti dichiarazioni su fatti

concernenti la responsabilità di altri non siano utilizzabili senza

il loro consenso, mentre continuano ad essere utilizzabili a

richiesta di parte le dichiarazioni riguardanti il fatto proprio.

Tale differenza di regole in tema di utilizzabilità implica

un'autonomia concettuale e sistematica dell'esame su fatti

concernenti la responsabilità di altri, era del resto già

desumibile dalla specifica disciplina ad esso riservata nella fase

delle indagini preliminari e in tema di valutazione della prova. Il

codice del 1988 ha infatti preso atto dell'indiscutibile fenomeno

processuale, sempre più frequente non solo nei procedimenti per

fatti di criminalità organizzata, rappresentato da soggetti che

abbinano alla qualità di imputati quella di "dichiaranti" sulla

posizione di altri imputati, dettando appunto regole peculiari per

l'esame su fatti concernenti la responsabilità di altri, comuni sia

per l'imputato nel medesimo procedimento, sia per l'imputato in

procedimento connesso. Tra i casi in cui è possibile ricorrere

all'incidente probatorio - non ammesso per l'esame dell'imputato sul

fatto proprio - l'art. 392, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.

contempla l'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti

concernenti la responsabilità di altri e la lettera d) l'esame delle

persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen., cioè dei soggetti

nei cui confronti si è proceduto o si procede separatamente e che

vengono quindi esaminati su fatti concernenti la responsabilità di

altri. Ove si presenti la necessità di anticipare rispetto al

dibattimento la formazione della prova relativa a dichiarazioni

concernenti la responsabilità di altri, le due categorie di imputati

risultano così accomunate dalla possibilità di sottoporli ad esame

mediante incidente probatorio. Al fine di procedere all'esame

mediante incidente probatorio sui fatti concernenti la

responsabilità di altri, è inoltre possibile ordinare

l'accompagnamento coattivo sia dell'imputato nel medesimo

procedimento, sia dell'imputato in procedimento connesso. Previsto

dall'art. 399 cod. proc. pen. quando la persona sottoposta alle

indagini non compaia senza addurre alcun legittimo impedimento e la

sua presenza sia necessaria per compiere un atto da assumere mediante

incidente probatorio, l'accompagnamento coattivo è espressamente

richiamato in via generale dall'art. 210, comma 2, cod. proc. pen.

per l'esame dell'imputato in procedimento connesso e, quindi, anche

per l'esame di cui all'art. 392, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.

Infine, in tema di valutazione della prova l'art. 192, comma 3, cod.

proc. pen. detta una specifica regola di giudizio per le

dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, rese

sia dal coimputato, sia dall'imputato in un procedimento connesso.

Ma tali simmetrie di disciplina vengono meno nella fase

dibattimentale. Mentre per l'esame dell'imputato in procedimento

connesso o collegato sono sempre previsti l'obbligo di presentarsi al

giudice e l'accompagnamento coattivo (art. 210, comma 2, cod. proc.

pen.), in dibattimento l'esame dell'imputato nel medesimo

procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri è in

tutto e per tutto assimilato all'esame sul fatto proprio. L'art. 503

cod. proc. pen. prevede, infatti, che l'esame venga disposto solo se

l'imputato ne abbia fatto richiesta o vi abbia consentito, a norma

dell'art. 208 cod. proc. pen.; non è previsto l'obbligo di comparire

e non è consentito l'accompagnamento coattivo dell'imputato (art.

490 cod. proc. pen.). Tali regole sono conformi all'intangibilità

del diritto di difesa dell'imputato esaminato sul fatto proprio: la

decisione di chiedere l'esame ovvero di consentirvi, alla stregua

della valutazione dei rischi che può rispettivamente comportare il

contro-esame ovvero l'esame diretto ad iniziativa della parte che lo

ha chiesto, rientra tra le insindacabili scelte relative alla

strategia difensiva adottata; conseguentemente, è perfettamente

congeniale all'esercizio del diritto di difesa che non sia

contemplato l'obbligo di comparire e che non possa essere ordinato

l'accompagnamento coattivo. Ma quando l'esame verte su fatti non

propri, bensì concernenti la responsabilità di altri, assumono

prevalenza la specificità di tale istituto rispetto all'esame sul

fatto proprio, la sostanziale coincidenza tra questa forma di esame e

l'esame dell'imputato in procedimento connesso, che dal primo si

distingue solo perché disposto in un separato procedimento,

l'esigenza di non escludere a priori il diritto dell'imputato

destinatario delle dichiarazioni di confrontarsi con il dichiarante

in contraddittorio. La disciplina dell'esame dibattimentale

dell'imputato nel medesimo procedimento sul fatto altrui risulta

pertanto priva di ragionevole giustificazione sotto una duplice

prospettiva. Ove la si confronti, da un lato, con quanto previsto per

l'esame mediante incidente probatorio, che altro non è che una

anticipazione della prova assunta in dibattimento, dall'altro con la

disciplina dell'esame dell'imputato in procedimento connesso, che si

svolge separatamente solo per circostanze processuali meramente

occasionali e contingenti, è incoerente che per l'esame

dell'imputato nel medesimo procedimento sul fatto altrui non siano

contemplati anche nella fase dibattimentale l'obbligo di presentarsi

e l'eventuale accompagnamento coattivo, analogamente a quanto

disposto, rispettivamente, dagli artt. 399 e 210, comma 2, cod. proc.

pen. Questa duplice asimmetria si è ovviamente riflessa sulle

regole dettate dall'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. in tema di

lettura e di utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza sul

fatto altrui; il suo superamento costituisce pertanto la premessa

logica e sistematica per ricondurre a legittimità costituzionale la

disciplina riservata all'esame dell'imputato nel medesimo

procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri. 6.3.

- Al riguardo, occorre tenere presente che, come sopra precisato, le

censure del rimettente, significativamente coincidenti con quelle

sollevate nei confronti del comma 2 dell'art. 513 cod. proc. pen.,

attengono esclusivamente all'esame dell'imputato nel medesimo

procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri.

L'esame di tali censure deve pertanto muovere dalla constatazione che

la figura del dichiarante erga alios sia esso imputato nel medesimo

procedimento o in separato procedimento connesso, è sostanzialmente

identica, in quanto l'esame sul fatto altrui viene condotto su un

imputato che assume l'una piuttosto che l'altra veste per ragioni

meramente processuali e occasionali (v. sentenza n. 254 del 1992).

Ne deriva che le censure, benché formalmente rivolte all'art. 513,

comma 1, cod. proc. pen., debbono più propriamente intendersi

riferite all'art. 210 cod. proc. pen., del quale va pertanto

dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art.

3 Cost., nella parte in cui non ne è prevista l'applicazione anche

all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti

concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle sue

precedenti dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla

polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero.

L'equiparazione tra imputato nel medesimo procedimento e imputato in

procedimento connesso consente di concentrare nell'art. 513, comma 2,

cod. proc. pen. la disciplina, unitaria, di tutti i casi di rifiuto

del dichiarante di rispondere sul fatto altrui, rendendo omogenea la

disciplina dell'esame avente ad oggetto fatti concernenti la

responsabilità di altri, e così superando anche le ulteriori

disparità di trattamento tra il comma 1 e il comma 2 dell'art. 513

cod. proc. pen; conseguentemente, il comma 1 risulta ora riservato

esclusivamente all'esame dell'imputato sul fatto proprio (art. 208

cod. proc. pen.), per il quale è pienamente conforme all'esercizio

del diritto di difesa che l'imputato scelga di rimanere assente o

contumace, ovvero rifiuti di sottoporsi all'esame. Le questioni

formalmente sollevate nei confronti dell'art. 513, comma 1, cod.

proc. pen. rimangono pertanto risolte attraverso l'intervento

additivo sull'art. 210 cod. proc. pen.

6.4. - La sfera di

applicazione rispettivamente riservata al primo e al secondo comma

dell'art. 513 cod. proc. pen. implica che, ove le dichiarazioni rese

in precedenza dall'imputato nel medesimo procedimento riguardino

fatti concernenti la responsabilità di altri, spetterà al pubblico

ministero, o alle parti private interessate, fare richiesta perché

l'imputato venga sottoposto ad esame su tali dichiarazioni a norma

dell'art. 210 cod. proc. pen.. Anche nei confronti dell'esame

dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la

responsabilità di altri giova precisare che, ove le dichiarazioni

sul fatto altrui risultino inscindibilmente connesse con i profili di

responsabilità sul fatto proprio e il meccanismo della

contestazione-acquisizione di singoli contenuti narrativi possa in

concreto recare pregiudizio alla posizione dell'imputato dichiarante,

valgono le considerazioni svolte in precedenza (par. 4.2.) per

rendere effettivo il rispetto del principio nemo tenetur se detegere

e garantire il diritto al contraddittorio di tutte le parti. Ove,

invece, nessuna delle parti abbia presentato specifica richiesta di

esame sui fatti concernenti la responsabilità di altri, né tale

esame non sia stato disposto dal giudice a norma dell'art. 507 cod.

proc. pen., è coerente con la piena esplicazione del diritto di

difesa che l'imputato nel medesimo procedimento rimanga contumace,

assente o rifiuti di sottoporsi all'esame, anche se le sue precedenti

dichiarazioni si riferiscono a fatti concernenti la responsabilità

di altri; specularmente, è coerente con l'esercizio del diritto di

difesa degli altri imputati che tali dichiarazioni possano essere

utilizzate solo con il loro consenso, secondo quanto previsto

dall'art. 513, comma 1, cod. proc. pen.

7. - Il Tribunale per i minorenni di Bologna (r.o. n. 776/1997) e

il Tribunale di Perugia (r.o. n. 787/1997) dubitano della

legittimità costituzionale dei commi 2-bis e 4 dell'art. 238 cod.

proc. pen., nella parte in cui limitano l'utilizzabilità delle

dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 cod. proc.

pen. agli imputati i cui difensori abbiano partecipato alla loro

assunzione, o che consentano a tale utilizzazione.

7.1. - Ad avviso

del Tribunale per i minorenni di Bologna le norme censurate violano

l'art. 3 Cost., perché discriminano irragionevolmente, quanto a

utilizzabilità, le dichiarazioni testimoniali, che sono sempre

utilizzabili, e quelle rese ex art. 210 cod. proc. pen., che sono

utilizzabili solo se il difensore dell'imputato era presente nel

momento in cui le dichiarazioni venivano rese nel procedimento

connesso.

7.2. - Sarebbero inoltre violati: a) l'art. 24 Cost.,

perché mentre non sono utilizzabili le dichiarazioni rese a norma

dell'art. 210 cod. proc. pen., possono essere utilizzate le sentenze

irrevocabili, in forza dell'art. 238-bis dello stesso codice; b) gli

artt. 3, 111 e 112 Cost., perché la normativa impugnata fa

irragionevolmente dipendere la utilizzabilità delle dichiarazioni

dal consenso dell'imputato, determinando una disparità tra accusa e

difesa.

7.3. - Per il Tribunale di Perugia le medesime norme si

pongono in contrasto con l'art. 3 Cost.: a) perché, in riferimento

alle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 cod.

proc. pen., assunte senza la presenza del difensore dell'imputato,

derogano irragionevolmente al principio di non dispersione dei mezzi

di prova e determinano una ingiustificata diversità di disciplina

rispetto al regime previsto per altre dichiarazioni (quelle

testimoniali o quelle divenute irripetibili), delle quali è invece

consentito il recupero in sede dibattimentale; b) perché è

irragionevole far dipendere il regime di utilizzazione da contingenti

valutazioni opportunistiche dell'imputato sul contenuto degli atti da

utilizzare; c) perché la disposizione del comma 2-bis postula un

contraddittorio che a volte non avrebbe potuto essere realizzato,

come nel caso del procedimento a quo nel quale non si procedeva a

carico del dichiarante divenuto imputato solo successivamente; d)

perché, ove il dichiarante nel precedente dibattimento abbia avuto

la veste di testimone, e solo successivamente sia divenuto, per

indizi sopraggiunti, imputato di reato connesso, il pubblico

ministero avrebbe potuto confidare nella utilizzabilità delle sue

dichiarazioni; e) perché è irragionevole che si imponga una serie

indeterminata di ripetizioni delle dichiarazioni nei vari processi a

scapito dell'economia processuale, della chiarezza e della verità,

quando è utilizzabile la sentenza irrevocabile pronunciata a carico

di terzi, ex art. 238-bis cod. proc. pen.; f) perché si discrimina

tra soggetti che hanno la qualità di imputato di reato connesso, ex

art. 210 cod. proc. pen., e di imputato nello stesso procedimento

qualora quest'ultimo abbia reso dichiarazioni in un separato

procedimento. Secondo lo stesso rimettente sarebbero inoltre violati

gli artt. 101, comma secondo, e 111 Cost., in quanto la

giurisdizione non viene esercitata dal giudice in base al suo

convincimento, espresso sulla base del materiale probatorio raccolto,

ma è condizionata da elementi spuri, quali la selezione del

materiale utilizzabile ad opera dell'imputato, e cioè del soggetto

la cui condotta forma oggetto dell'accertamento penale.

7.4. -

Ancora, per il Tribunale di Perugia l'art. 238 cod. proc. pen.

violerebbe l'art. 3 della Costituzione perché mentre per le

dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen. l'art.

6 della legge n. 267 del 1997 introduce una disciplina transitoria

che consente, in caso di nuovo rifiuto di rispondere del soggetto

chiamato all'esame ex art. 210 cod. proc. pen., una utilizzazione

attenuata (correlata alla sussistenza di altri elementi di conferma),

irragionevolmente nulla di simile è previsto per le analoghe

dichiarazioni acquisite (prima dell'entrata in vigore della legge) da

altro procedimento a norma dell'art. 238, le quali, in mancanza di

consenso dell'imputato, restano radicalmente inutilizzabili.

8. - L'art. 238 cod. proc. pen., inserito nel Libro III (Prove),

Titolo II (Mezzi di prova), Capo VII (Documenti), disciplina

l'acquisizione dei verbali di prove provenienti da altri

procedimenti; prove che, appunto perché non formate nello stesso

procedimento in cui sono destinate ad essere utilizzate, sono

considerate documenti, aventi natura giuridica di mezzi di prova.

Nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dalla legge

n. 267 del 1997, l'art. 238 cod. proc. pen. prevedeva che i verbali

delle prove assunte nell'incidente probatorio o in dibattimento

fossero in ogni caso utilizzabili come prove nel procedimento ad

quem. Mediante l'inserimento nell'art. 238 cod. proc. pen. di un

apposito comma 2-bis questa regola generale, contenuta nel comma 1,

rimasto formalmente immutato, ha subito una deroga per le

dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 cod. proc.

pen.: l'utilizzabilità di tali dichiarazioni come prova nel

procedimento ad quem è stata infatti subordinata al presupposto

della partecipazione alla loro assunzione nel procedimento a quo dei

difensori degli imputati nei cui confronti dovrebbero essere

utilizzate. In mancanza di tale partecipazione, la nuova

formulazione dell'art. 238, comma 4, cod. proc. pen. prevede che le

dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 cod. proc.

pen. siano utilizzabili come prova nel dibattimento ad quem solo nei

confronti dell'imputato che vi consenta. L'ultima parte del comma 4

stabilisce poi che, in mancanza di consenso, le dichiarazioni possono

essere utilizzate solo per le contestazioni, a norma, per quanto qui

interessa, dell'art. 503 cod. proc. pen., che disciplina l'esame

delle parti, tra cui rientra, appunto, l'esame dell'imputato in

procedimento connesso. Al riguardo, si deve precisare che l'art. 503

cod. proc. pen. non consente, a differenza di quanto previsto per

l'esame dei testimoni dall'art. 500 cod. proc. pen., anch'esso

richiamato per la prova testimoniale dall'art. 238, comma 4, cod.

proc. pen., di impiegare per le contestazioni le dichiarazioni rese

in precedenza nel caso in cui il dichiarante rifiuti o ometta in

tutto o in parte di rispondere: ne deriva che, in mancanza di

consenso dell'imputato, il silenzio del dichiarante determina la non

utilizzabilità delle dichiarazioni da lui rese in precedenza in sede

di incidente probatorio o nel dibattimento del procedimento a quo.

Si deve inoltre tenere presente che l'art. 238 cod. proc. pen.

costituisce il veicolo di trasmigrazione da altri procedimenti non

solo di atti costituenti "mezzi di prova", assunti in incidente

probatorio o in dibattimento, ma anche di atti di natura

investigativa (o, comunque, predibattimentali), assunti nel corso

delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare. Come si

ricava dall'esordio dell'art. 238, comma 4, cod. proc. pen., ove si

fa riferimento a "verbali di dichiarazioni" diversi da quelli

relativi agli atti menzionati nel comma 1 (prove assunte

nell'incidente probatorio o in dibattimento), le "dichiarazioni

diverse" non possono che riferirsi agli atti assunti dal pubblico

ministero o dalla polizia giudiziaria o dal giudice nel corso delle

indagini preliminari o nell'udienza preliminare. Si tratta, cioè, di

atti formati in un contesto predibattimentale, utilizzabili in

giudizio per le contestazioni nel corso dell'esame a norma degli

artt. 500 e 503 cod. proc. pen., a seconda della loro natura di

deposizioni testimoniali o di dichiarazioni delle parti, e presi in

considerazione anche da varie altre disposizioni che ne ammettono a

determinate condizioni la lettura, tra cui l'art. 513 cod. proc.

pen., che fa appunto riferimento a dichiarazioni rese in precedenza

dall'imputato all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria su

delega del pubblico ministero. Anche tale categoria di atti

dichiarativi risulta pertanto compresa nella disciplina prevista

dell'art. 238, comma 4, cod. proc. pen., così come modificato dalla

legge n. 267 del 1997.

8.1. - Le questioni relative all'art. 238,

commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. ricalcano sostanzialmente le

argomentazioni poste a sostegno delle censure sollevate nei confronti

dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. In sintesi, viene

denunciata l'irragionevole disparità tra la disciplina riservata

alle dichiarazioni testimoniali, recuperabili, in caso di rifiuto o

di omissione parziale o totale o parziale di rispondere, mediante il

meccanismo delle contestazioni di cui all'art. 500, comma 2-bis cod.

proc. pen., e quella prevista dalle norme impugnate, che in caso di

rifiuto di rispondere da parte dell'imputato in procedimento connesso

subordinano la utilizzazione delle precedenti dichiarazioni al dato

estrinseco ed eventuale della partecipazione dei difensori nel

momento della loro assunzione nel procedimento a quo ovvero, in

mancanza della partecipazione, al consenso degli imputati nel

procedimento ad quem.

8.2. - Le censure rivolte all'art. 238, comma

4, cod. proc. pen. muovono dal rilievo che, ove le dichiarazioni

delle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. siano state

acquisite a norma dell'art. 238 cod. proc. pen. in quanto assunte in

un diverso procedimento, non vi è ragione di non assoggettarle alle

regole previste per le dichiarazioni raccolte nel medesimo

procedimento. In effetti, la disciplina di cui all'art. 238, comma

4, cod. proc. pen. appare priva di ragionevole giustificazione

proprio in quanto non prevede che trovi applicazione una normativa

analoga a quella stabilita dall'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.,

così come modificato dalla contestuale declaratoria di

illegittimità della Corte. L'analogia tra le due situazioni (tanto

più stretta ove si consideri che le dichiarazioni rese

nell'incidente probatorio o in dibattimento hanno natura di veri e

propri mezzi di prova), comporta di conseguenza che, in caso di

rifiuto del dichiarante di rispondere e di mancanza di consenso

dell'imputato alla utilizzazione di tali dichiarazioni, ne venga

prevista la possibilità di recupero stabilita in tema di deposizioni

testimoniali dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. In

accoglimento delle questioni indicate sub 7.1. e 7.2., va pertanto

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 238, comma 4,

cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella

parte in cui non prevede che, qualora in dibattimento la persona

esaminata a norma dell'art. 210 cod. proc. pen. rifiuti o comunque

ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la

responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti

dichiarazioni, in mancanza di consenso dell'imputato alla

utilizzazione si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4 cod. proc. pen.

La dizione "precedenti dichiarazioni" consente, formalmente, di

comprendere nella disciplina delle contestazioni non solo le

dichiarazioni assunte in sede di incidente probatorio o in

dibattimento, ma anche quelle altrimenti rese all'autorità

giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico

ministero. Tale conseguenza, peraltro, discende già dall'intervento

additivo sull'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.: come si ricava

implicitamente dalla sentenza della Corte n. 254 del 1992 -

riguardante appunto un caso di rifiuto di un imputato di reato

connesso di rispondere su fatti già oggetto di sue precedenti

dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari di altro

procedimento - deve infatti ritenersi che, una volta confluite nel

fascicolo del pubblico ministero, tali dichiarazioni siano

assoggettate, al pari di quelle rese nel medesimo procedimento, alla

disciplina dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. È opportuno,

infine, rilevare che l'intervento sull'art. 238, comma 4, cod. proc.

pen., collegato con quello sull'art. 210 cod. proc. pen., consente

di eliminare una irragionevole disparità di trattamento provocata

dalla disciplina impugnata. Tenendo presente che le dichiarazioni

concernenti il fatto altrui acquisite da altro procedimento possono

essere state rese da un soggetto che nel procedimento ad quem riveste

la qualità di imputato, alla stregua della disciplina dichiarata

costituzionalmente illegittima tali dichiarazioni erano

incondizionatamente e direttamente utilizzabili, mentre

l'utilizzazione delle analoghe dichiarazioni rese dall'imputato in

procedimento connesso o collegato era subordinata al consenso

dell'imputato nei cui confronti dovevano essere utilizzate. Questo

profilo di irragionevolezza viene appunto a cadere a seguito

dell'unificazione sub art. 210 cod. proc. pen. dell'esame

dell'imputato nel medesimo procedimento all'esame dell'imputato in

procedimento connesso o collegato quando sia l'uno che l'altro

abbiano comunque reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di

altri: risulta infatti applicabile ad entrambi la disciplina delle

contestazioni conseguente all'intervento additivo sull'art. 238,

comma 4, cod. proc. pen.

8.3. - Sono infondate tutte le censure

indicate sub 7.3., prospettate dal Tribunale di Perugia. Il

rimettente chiede, infatti, esclusivamente il recupero delle

precedenti dichiarazioni mediante la lettura dei verbali assunti in

altro procedimento (senza che si sia proceduto, in quanto non

richiesto da alcuna delle parti, all'esame del dichiarante, e senza

che il giudice, abbia provveduto a disporlo d'ufficio ex art. 507

cod. proc. pen.), mentre il meccanismo che consente la salvaguardia

di tutti i beni costituzionali coinvolti è quello delle

contestazioni, secondo le modalità indicate nel par. 8.2.

8.4. -

Infine, circa la questione indicata sub 7.4., la censura, benché

formalmente rivolta all'art. 238, comma 4, cod. proc. pen., è

riferita in realtà alla disciplina transitoria contenuta nell'art.

6 della legge n. 267 del 1967, nella parte in cui non prevede un

meccanismo di recupero delle dichiarazioni già acquisite ex art.

238 cod. proc. pen. nel momento di entrata in vigore della legge,

analogo a quello stabilito per le dichiarazioni già acquisite a

norma dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. La questione verrà

pertanto trattata unitamente alle altre relative alla disciplina

transitoria (par. 11 e 12).

9. - Il Tribunale di Bergamo (r.o. n. 81/1998), il Tribunale

militare di Torino (r.o. n. 898/1997) e il Tribunale di Trani (r.o.

n. 913/1997) dubitano della legittimità costituzionale dell'art.

210, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che

l'imputato in procedimento connesso, per il quale si procede o si è

proceduto separatamente, che abbia in precedenza reso dichiarazioni

su fatti concernenti la responsabilità di terzi, possa avvalersi,

nel dibattimento a carico di quei soggetti, della facoltà di non

rispondere. L'art. 210, comma 4, cod. proc. pen. viene impugnato

unitamente all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., per i riflessi che

l'eliminazione del diritto al silenzio produrrebbe sulla disciplina

delle letture nel caso in cui i soggetti indicati dall'art. 210,

comma 1, rifiutino di rispondere in dibattimento,.

9.1. - A parere

dei rimettenti risulterebbero violati: a) l'art. 3 Cost., in quanto

si determina una irragionevole disparità di trattamento tra la

disciplina delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal

testimone che rifiuti in dibattimento di rispondere (dichiarazioni di

cui è consentita, ex art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen.,

l'utilizzazione attraverso le contestazioni) e la disciplina delle

dichiarazioni rese dagli imputati in un procedimento connesso (la cui

utilizzazione in caso di esercizio della facoltà di non rispondere

è possibile solo su accordo delle parti) (r.o. n. 913/1997); b)

l'art. 24 Cost., perché la salvaguardia del contraddittorio

dibattimentale può essere realizzata solo se il soggetto che è

sottoposto all'esame incrociato, e che abbia consapevolmente

rilasciato dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari, sia

gravato dell'obbligo di rispondere alle domande che gli vengono

rivolte, mentre l'attuale disciplina consente al soggetto esaminato

di essere arbitro di vanificare l'altrui diritto all'esame e

controesame (r.o. n. 898/1997); c) gli artt. 3 e 24 Cost. perché,

escludendo l'obbligo di rispondere del soggetto sottoposto ad esame,

viene irragionevolmente sacrificato l'equilibrio tra i diritti di

difesa di cui sono titolari i soggetti del procedimento (r.o. n.

81/1998); d) gli artt. 2, 3, 25, comma secondo, 101, comma secondo,

102 e 111 Cost. perché, tutelandosi sino all'estremo limite, con la

norma impugnata, il diritto degli imputati a non sottoporsi all'esame

dibattimentale, e mediante l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. il

diritto all'assunzione delle prove in contraddittorio, viene ad

essere sacrificato l'esercizio della giurisdizione penale e la

possibilità di una decisione giusta (r.o. n. 81/1998).

10. - L'art. 210 cod. proc. pen., non modificato dalla legge n.

267 del 1997, detta specifiche regole per l'esame delle persone

imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 cod. proc.

pen. ovvero imputate di un reato probatoriamente collegato, nei

confronti delle quali si è proceduto o si procede separatamente. La

peculiarità della disciplina - sostanzialmente analoga a quella

dettata dall'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 534, con il quale

venne introdotto nel codice di procedura penale del 1930 l'art.

348-bis sotto la rubrica "Interrogatorio libero di persona imputata

di reati connessi" - rispecchia la particolare condizione

dell'imputato in procedimento connesso esaminato su fatti concernenti

la responsabilità di altri. Mentre sono previsti l'obbligo di

presentarsi al giudice, con la possibilità di ordinare

l'accompagnamento coattivo, nonché la citazione mediante le norme

sui testimoni (art. 210, comma 2, cod. proc. pen.), ed è contemplata

l'applicazione dell'art. 194 cod. proc. pen., relativo all'oggetto e

ai limiti della testimonianza (art. 210, comma 5, cod. proc. pen.),

il permanere della qualità di imputato emerge dal diritto di essere

assistito da un difensore (art. 210, comma 3, cod. proc. pen.), dal

richiamo all'art. 503 cod. proc. pen., relativo all'esame delle parti

private (comma 5) e dal riconoscimento della facoltà di non

rispondere (comma 4), nei cui confronti sono appunto dirette le

censure di legittimità costituzionale.

10.1. - Le doglianze dei

giudici rimettenti sono sostanzialmente riconducibili a due profili,

entrambi connessi alle ricadute della disciplina denunciata sul

regime di utilizzazione probatoria dettato dall'art. 513, comma 2,

cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 267 del 1997:

in riferimento all'art. 3 Cost., viene denunciata l'irragionevole

disparità di trattamento tra il regime previsto per le dichiarazioni

rese in precedenza dall'imputato in procedimento connesso che si sia

avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere, la cui

utilizzazione è subordinata all'accordo delle parti, e la disciplina

riservata alle dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle

indagini preliminari, delle quali, in caso di rifiuto o omissione

totale o parziale del testimone di rispondere, è consentita

l'utilizzazione, previa contestazione a norma dell'art. 500, comma

2-bis, cod. proc. pen; in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., viene

censurato lo squilibrio tra i diritti di difesa degli imputati, a

causa dell'irragionevole sacrificio del diritto al contraddittorio

dell'imputato nei cui confronti sono rivolte le dichiarazioni e della

prevalenza della tutela del diritto al silenzio del dichiarante, che

diviene così arbitro del diritto degli altri imputati di sottoporre

al contraddittorio dibattimentale la fonte delle accuse a loro mosse.

10.2. - Nei termini in cui sono poste, e in riferimento all'attuale

formulazione dell'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., le questioni

sono infondate. Così come regolato dalla norma impugnata, il

diritto al silenzio non è suscettibile di censure di

costituzionalità. Il carattere ibrido della disciplina contenuta

nell'art. 210 cod. proc. pen., ove sono appunto richiamate alcune

delle regole operanti nei confronti dei testimoni, è una conseguenza

della peculiarità della posizione dell'imputato in procedimento

connesso, chiamato a rendere dichiarazioni su fatti concernenti la

responsabilità di altri, ma comunque non identificabile, sul terreno

sostanziale, con la figura del testimone, sicché appare coerente la

scelta del legislatore di attribuirgli la facoltà di non rispondere,

irrinunciabile manifestazione del diritto di difesa dell'imputato.

Altri sono gli strumenti offerti dall'ordinamento processuale penale

per porre rimedio alle censure dei giudici rimettenti, già indicati

da questa Corte mediante il contestuale intervento additivo sull'art.

513, comma 2, cod. proc. pen. (par. 4.2. e 4.3.). L'estensione della

disciplina delle contestazioni prevista dall'art. 500, comma 2-bis,

cod. proc. pen. all'esame dell'imputato in procedimento connesso su

fatti concernenti la responsabilità di altri consente infatti di

garantire sia il diritto dell'imputato dichiarante di avvalersi della

facoltà di non rispondere, sia il diritto al contraddittorio

dell'imputato destinatario delle dichiarazioni, nel rispetto del

principio della formazione dialettica della prova in dibattimento.

Le questioni sollevate vanno pertanto dichiarate infondate, non

essendo riscontrabili i denunciati vizi di costituzionalità

nell'attuale disciplina del diritto al silenzio riconosciuto

dall'art. 210, comma 4, cod. proc. pen. anche agli imputati in

procedimento connesso chiamati a rendere dichiarazioni su fatti

concernenti la responsabilità di altri.

11. - Il Tribunale di Torino (r.o. n. 915/1997) e il Tribunale di

Bologna (r.o. n. 143/1998) impugnano la disciplina transitoria

introdotta dall'art. 6 della legge n. 267 del 1997; la stessa

disciplina è censurata, unitamente alle norme a regime, dal

Tribunale per i minorenni di Bologna (r.o. n. 776/1997), nonché dal

Tribunale di Cagliari (r.o. n. 153/1998), dal Tribunale di San Remo

(r.o. n. 861/1997), dal Tribunale di Savona (r.o. n. 908/1997), dal

Tribunale di Trani (r.o. n. 913/1997). Il Tribunale di Perugia (r.o.

n. 787/1997) denuncia poi, in riferimento all'art. 238, commi 2-bis e

4, cod. proc. pen., la mancata previsione di una disciplina

transitoria analoga a quella prevista per le dichiarazioni acquisite

ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen., mentre il Tribunale di

Savona, che pure impugna autonomamente la disciplina transitoria, e

specificamente i commi 2 e 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del

1997, solleva nei confronti della disciplina a regime (art. 513,

comma 2, cod. proc. pen.) censure che in realtà afferiscono alla

regola di valutazione di cui all'art. 6, comma 5. Tutti i rimettenti

denunciano la disciplina transitoria nella parte in cui esclude o

limita l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in altra fase del

procedimento o in altro dibattimento da coimputati o imputati in

procedimento connesso, già acquisite ai sensi dei previgenti artt.

513, comma 2 (Tribunale di Torino, di Bologna, di San Remo, di

Savona e di Trani) e comma 1 (Tribunale di Cagliari), nonché art. e

238 cod. proc. pen. (Tribunale per i minorenni di Bologna e Tribunale

di Perugia). Le censure appaiono quindi rivolte ai commi 2 e 5

dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, anche quando non vi è

formale impugnativa di tali commi (r.o. nn. 776/1997, 153/1998,

913/1997), ovvero quando il vulnus viene riferito alla disciplina a

regime in quanto immediatamente applicabile (r.o. n. 787/1997 e

908/1997, per quanto sopra specificato).

11.1. - I rimettenti

dubitano della legittimità costituzionale della disciplina

transitoria perché, in relazione ad atti già acquisiti prima della

entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, irragionevolmente

contraddice il principio tempus regit actum, limitandone o

escludendone la utilizzabilità in ragione dello stato del

procedimento nonostante la prova concerna reati commessi

anteriormente all'entrata in vigore della legge, senza offrire

rimedio diretto alla conservazione delle dichiarazioni erga alios

rese, da coimputati o imputati in procedimento connesso, quando la

normativa in vigore non consentiva di ricorrere all'incidente

probatorio a norma dell'art. 392, comma 1, lettere c) e d), cod.

proc. pen. ovvero all'assunzione ai sensi degli artt. 498 e 499 cod.

proc. pen. in udienza preliminare a norma dell'art. 421 cod. proc.

pen., come novellati dalla legge n. 267 del 1997. La censura viene

formulata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale per i

minorenni di Bologna, nonché dai Tribunali di Torino, San Remo e

Trani; in riferimento anche all'art. 24 dal Tribunale di Torino; in

riferimento agli artt. 3 e 112 Cost. dal Tribunale di Savona; in

riferimento all'art. 112 dal Tribunale di Cagliari. Il Tribunale di

Savona e il Tribunale di Trani prospettano la violazione dell'art. 3

Cost. anche sotto il profilo della irragionevole disparità di

trattamento, in quanto il giudice può pervenire alla condanna di un

imputato e alla assoluzione di un altro imputato pur in presenza di

una identica posizione processuale, utilizzando nei confronti di

ciascun imputato un materiale probatorio diverso, a causa: a) del

consenso prestato o meno dagli imputati alla utilizzazione delle

dichiarazioni acquisite prima dell'entrata in vigore della legge

(r.o. n. 908/1997); b) della circostanza che alcuni imputati siano

stati raggiunti da dichiarazioni acquisite ex art. 503 cod. proc.

pen. per avere il dichiarante rifiutato di rispondere a singole

domande, altri solo da dichiarazioni acquisite in virtù del

previgente art. 513, altri infine da dichiarazioni acquisite ex art.

512 cod. proc. pen. (r.o. n. 908/1997); c) ovvero della scelta del

chiamante in correità di avvalersi della facoltà di non rispondere,

occasionalmente esercitata prima invece che dopo l'entrata in vigore

della legge (r.o. n. 913/1997). Il Tribunale di Bologna ritiene che

la normativa transitoria violi anche gli artt. 24, 101 e 112 Cost.,

perché impone al giudice, soprattutto in processi con numerosi

imputati, alcuni dei quali soltanto esaminati prima dell'entrata in

vigore della legge, "metodiche decisionali" contrarie ai principi di

legalità, di soggezione del giudice soltanto alla legge e

dell'obbligatorietà dell'azione penale, costringendolo ad ignorare

nei confronti di alcuni (per effetto della immediata applicabilità

ad essi della nuova disciplina a regime) quanto è tenuto invece a

valutare in relazione alla posizione di altri (in virtù della

disciplina transitoria contenuta nei commi 2 e 5 impugnati). Il

Tribunale di Savona prospetta inoltre la lesione degli artt. 3, 101,

secondo comma, 111, primo comma, Cost., ritenendo che la disciplina

in questione sia irrazionale nella parte in cui prevede

l'utilizzabilità ai fini della decisione delle dichiarazioni

precedentemente rese dalle persone indicate dall'art. 513 cod. proc.

pen. se la loro intrinseca attendibilità è confermata anche

soltanto da altri elementi di natura logica, ma vieta l'utilizzazione

come riscontro di dichiarazioni della stessa natura, così imponendo

al giudice una motivazione contrastante con la propria intima

convinzione. Infine, il Tribunale di Torino rivolge alla disciplina

transitoria censure analoghe a quelle espresse in relazione alla

disciplina a regime da altri rimettenti, in particolare censurando il

comma 5 dell'art. 6 in riferimento: a) all'art. 3 Cost., perché è

irragionevole il diverso trattamento processuale riservato a chi si

rende irreperibile per non rispondere, rispetto a chi "a viso aperto

dichiari di non volere rendere la dichiarazione", in quanto il

rifiuto dei soggetti di cui al comma 1 o al comma 2 dell'art. 513

cod. proc. pen. di rispondere in dibattimento rende le precedenti

dichiarazioni da costoro rese "irripetibili", al pari delle altre

situazioni "imprevedibili" di cui all'art. 512 cod. proc. pen; b)

all'art. 101, secondo comma, Cost., perché risulterebbe vulnerato il

principio per il quale il giudice è soggetto soltanto alla legge, in

quanto consente che la utilizzazione delle dichiarazioni

precedentemente rese dal coimputato in procedimento connesso sia

impedita dal "veto" delle parti; c) all'art. 112 Cost., in quanto

l'esercizio dell'azione penale verrebbe ostacolato da facoltà

attribuite ad una delle parti, con conseguente "completo

stravolgimento" del processo; d) al principio di non dispersione

della prova più volte riconosciuto dalla Corte costituzionale.

12. - Pur nella loro articolazione assai analitica, le censure di

illegittimità delle norme transitorie sono tutte riconducibili alla

denuncia di irragionevolezza, e delle relative ricadute in termini di

ingiustificata disparità di trattamento, di una disciplina che

subordina la valutazione probatoria delle dichiarazioni acquisite a

norma dell'art. 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen. ad un nuovo

criterio di giudizio, ovvero ne sottopone l'utilizzazione alle nuove

regole introdotte dalla legge n. 267 del 1997, in base al dato

meramente occasionale che al momento di entrata in vigore della legge

le dichiarazioni fossero già state acquisite mediante lettura,

ovvero, pur essendo già stato disposto il rinvio a giudizio, non si

fosse ancora proceduto all'esame del dichiarante. In sostanza, i

rimettenti vorrebbero ripristinare integralmente nei procedimenti in

corso la disciplina antecedente alla riforma del 1997, e

conseguentemente mantenere ferma la già intervenuta acquisizione

delle precedenti dichiarazioni, ovvero, se il dichiarante non è

ancora stato sottoposto all'esame, procedere, in caso di rifiuto di

rispondere, all'acquisizione mediante lettura. Occorre al riguardo

considerare che la disciplina risultante dal contestuale intervento

della Corte sugli artt. 513, comma 2, e 210 cod. proc. pen. incide su

entrambi i termini di riferimento delle censure rivolte alle norme

transitorie: il meccanismo di acquisizione, previa contestazione, di

singoli contenuti narrativi delle precedenti dichiarazioni delinea,

infatti, una disciplina diversa sia da quella antecedente al 1997,

che prevedeva l'acquisizione delle precedenti dichiarazioni mediante

la loro lettura integrale, sia da quella introdotta dalla legge n.

267 del 1997, che subordinava l'acquisizione al consenso delle parti.

Si impone pertanto la restituzione degli atti ai giudici rimettenti,

perché valutino se le questioni sollevate sulle norme transitorie

conservano la loro rilevanza, ovvero oppure se risultano superate

alla luce della nuova disciplina che ora permette di recuperare

mediante il sistema delle contestazioni singoli contenuti narrativi

delle dichiarazioni rese in precedenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma

2, ultimo periodo del codice di procedura penale nella parte in cui

non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in

tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la

responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti

dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si

applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 210 del

codice di procedura penale nella parte in cui non ne è prevista

l'applicazione anche all'esame dell'imputato nel medesimo

procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri, già

oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese all'autorità

giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico

ministero;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 238, comma

4, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che,

qualora in dibattimento la persona esaminata a norma dell'art. 210

del codice di procedura penale rifiuti o comunque ometta in tutto o

in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di

altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza di

consenso dell'imputato alla utilizzazione si applica l'art. 500,

commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura

penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

sotto il profilo della disparità di trattamento in relazione al

comma 1 dello stesso articolo, dal Tribunale di San Remo e dal

Tribunale di Savona con le ordinanze in epigrafe;.

5) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 514 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 112 della

Costituzione, dal Tribunale di San Remo;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 238, commi 2-bis e 4, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101,

secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Perugia con

l'ordinanza in epigrafe;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 210, comma 4, del codice di procedura

penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo

comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111 e 112 della

Costituzione, dal Tribunale di Bergamo, dal Tribunale militare di

Torino, e dal Tribunale di Trani, con le ordinanze in epigrafe;

8) ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino, al

Tribunale per i minorenni di Bologna, al Tribunale di Cagliari, al

Tribunale di San Remo, al Tribunale di Savona e al Tribunale di Trani

in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art.

6, commi 2 e 5, della legge 7 agosto 1967, n. 267 (Modifica delle

disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione

delle prove), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101,

secondo comma, 111, primo comma, e 112 della Costituzione, con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:361 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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