Corte costituzionale

Ordinanza n. 444/1998

Altra decisione · depositata il 23/12/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1,

del codice di procedura penale come modificato dalla legge 7 agosto

1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura

penale in tema di valutazione delle prove), promossi con ordinanze

emesse il 22 gennaio 1998 dal tribunale di Trani, il 10 febbraio 1998

dalla Corte di assise di Agrigento, il 22 dicembre 1997 dal Tribunale

di Napoli, l'11 marzo ed il 18 febbraio 1998 dal tribunale di Locri e

l'8 maggio 1998 dal tribunale di Napoli, rispettivamente iscritte ai

nn. 234, 237, 319, 351, 353 e 549 del registro ordinanze 1998 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 15, 19, 21 e

34, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il tribunale di Trani (r.o. n. 234 del 1998), la Corte

di assise di Agrigento (r.o. n. 237 del 1998), il tribunale di Napoli

(r.o. n. 319 del 1998) e il tribunale di Locri (r.o. nn. 351 e 353

del 1998) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25,

97, 101, 102, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 513, comma 1, del codice di procedura

penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica

delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di

valutazione delle prove), nella parte in cui tale norma subordina al

consenso degli altri imputati l'utilizzabilità ai fini della

decisione delle dichiarazioni rese dal coimputato che in dibattimento

rifiuti di sottoporsi all'esame o si avvalga della facoltà di non

rispondere;

che il tribunale di Trani censura, congiuntamente all'art. 513,

comma 1, cod. proc. pen., l'art. 6 della legge n. 267 del 1997 nella

parte in cui, quando il coimputato sia esaminato dopo l'entrata in

vigore della legge, prevede l'immediata applicabilità della nuova

disciplina;

che analoga questione, avente ad oggetto l'immediata

applicabilità della nuova normativa ai procedimenti in corso al

momento della entrata in vigore della legge, è prospettata, in

riferimento agli artt. 3, 101 e 112 Cost., dal tribunale di Napoli

(r.o. n. 549 del 1998), sia pure con impugnazione formalmente

indirizzata al solo art. 513 cod. proc. pen. novellato;

che tutte le questioni (comprese quelle prospettate dal tribunale

di Napoli con le ordinanze iscritte ai nn. 319 e 549 del 1998, con le

quali viene impugnato genericamente l'intero testo dell'art. 513 cod.

proc. pen.) sono state sollevate nel corso di procedimenti nei quali

alcuni coimputati, citati per la prima volta dopo l'entrata in vigore

della legge n. 267 del 1997, hanno rifiutato di sottoporsi all'esame

dibattimentale ovvero si sono avvalsi della facoltà di non

rispondere, e i difensori degli altri coimputati non hanno prestato

il consenso alla utilizzazione delle dichiarazioni precedentemente

rese;

che secondo i rimettenti la norma impugnata sarebbe in contrasto

con l'art. 3 della Costituzione per la irragionevole diversità della

disciplina riservata alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini

preliminari dall'imputato che in dibattimento si avvalga della

facoltà di non rispondere o rifiuti di sottoporsi all'esame, le

quali, pur essendo oggettivamente e imprevedibilmente irripetibili,

non sono utilizzabili nei confronti di altri senza il loro consenso,

rispetto:

a) alla disciplina delle dichiarazioni rese in precedenza

dall'imputato in procedimento connesso del quale non è possibile

ottenere la presenza per fatti o circostanze imprevedibili, che

secondo quanto disposto dall'art. 513, comma 2, prima parte, cod.

proc. pen. possono invece essere utilizzate ai sensi dell'art. 512

cod. proc. pen. (r.o. n. 237 del 1998);

b) alla disciplina delle dichiarazioni rese dall'imputato che

decida di sottoporsi all'esame dibattimentale, le quali possono

essere utilizzate, ai sensi dell'art. 503, comma 5, cod. proc. pen.,

previo ricorso al meccanismo delle contestazioni (r.o. n. 237 del

1998);

c) alla disciplina relativa alle dichiarazioni testimoniali rese

nel corso delle indagini preliminari, utilizzabili per la decisione

ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. se divenute irripetibili nella

fase del giudizio "per cause naturali" ovvero in conseguenza

dell'esercizio del diritto di astenersi dal rispondere del prossimo

congiunto (viene richiamata la sentenza n. 179 del 1994), e comunque

utilizzabili previo ricorso al meccanismo delle constestazioni

previsto dall'art. 500 cod. proc. pen. (r.o. n. 237 del 1998 e r.o.

319 del 1998, con particolare riferimento all'ipotesi contemplata nel

comma 5 dell'art. 500 cod.proc.pen. e al controllo del giudice sulla

presenza di eventuali forme di intimidazione che possano aver

determinato il rifiuto di rispondere; nonché r.o. n. 549 del 1998);

che ulteriori profili di irragionevole disparità di trattamento

sono evidenziati in relazione:

a) alla posizione di imputati raggiunti dalle dichiarazioni

accusatorie di altri imputati, a seconda che questi ultimi siano

giudicati cumulativamente o separatamente, essendo necessario, ai

fini della utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle

indagini preliminari, in un caso il consenso degli altri imputati

(art. 513, comma 1, cod. proc. pen.) e nell'altro l'accordo delle

parti (art. 513, comma 2, cod. proc. pen.), con pregiudizio in questa

seconda evenienza dello stesso diritto di difesa qualora, per il

mancato accordo, non sia possibile acquisire dichiarazioni favorevoli

a tutti o ad alcuni imputati (r.o. n. 319 del 1998);

b) alla situazione dell'imputato raggiunto da dichiarazioni

spontanee di altro coimputato o imputato in procedimento connesso

rese in dibattimento al di fuori dello schema dell'esame incrociato e

utilizzabili ai fini della decisione, rispetto alla posizione

dell'imputato che sia raggiunto da pregresse dichiarazioni

accusatorie non ribadite a dibattimento a seguito dell'esercizio del

diritto al silenzio del dichiarante e, a differenza di quelle

spontanee, non utilizzabili ai fini della decisione, anche se in

ipotesi di identico contenuto accusatorio (r.o. n. 319 del 1998);

c) alla possibilità di addivenire, in processi per delitti a

concorso necessario, alla condanna del dichiarante (nei confronti del

quale sono sempre utilizzabili le dichiarazioni autoaccusatorie

precedentemente rese) e alla assoluzione degli altri imputati (nei

confronti dei quali, viceversa, le dichiarazioni eteroaccusatorie non

possono essere utilizzate senza il loro consenso), così

determinandosi una irragionevole disparità di trattamento fra tali

soggetti (r.o. n. 319 del 1998);

d) alla diversa disciplina riservata, nei processi in corso alla

data di entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, alla

situazione del coimputato, esaminato per la prima volta nella vigenza

della nuova legge, che si avvalga della facoltà di non rispondere,

rispetto al caso, disciplinato dall'art. 6, commi 2 e 5, della legge

n. 267 del 1997, del dichiarante già esaminato prima di tale

momento, per il quale è prevista una nuova citazione ed

è consentita, nel caso di nuovo esercizio della facoltà di non

rispondere, la utilizzabilità delle sue precedenti dichiarazioni,

sia pure con la particolare regola di giudizio di cui al comma 5

della medesima disposizione (r.o. nn. 351 e 352 del 1998, r.o. n.

234, in riferimento anche agli artt. 97 e 112 Cost., per conseguente

violazione del principio di buon andamento della pubblica

amministrazione e del principio della obbligatorietà dell'azione

penale, nonché r.o. n. 549 del 1998, in riferimento anche agli artt.

112 e 101 Cost.);

che i rimettenti lamentano inoltre che la norma impugnata,

vietando l'acquisizione, in mancanza del consenso degli altri

imputati, di quanto legittimamente acquisito prima del dibattimento,

deroga irragionevolmente al principio di non dispersione della prova

e impedisce al giudice di pervenire ad una decisione giusta, così

sacrificando l'esercizio della funzione giurisdizionale, il cui fine

è quello della ricerca della verità, con conseguente lesione degli

artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione (r.o. n. 237 del

1998), degli artt. 2, 3 e 25, secondo comma, della Costituzione (r.o.

n. 319 del 1998), degli artt. 3 e 111 della Costituzione (r.o. nn.

351 e 352 del 1998);

che, infine, secondo i rimettenti l'art. 513, comma 1, cod. proc.

pen., condizionando alla volontà delle parti l'ingresso delle

dichiarazioni rese in precedenza fra il materiale probatorio

sottoposto alla valutazione del giudice, introduce un principio

dispositivo in materia probatoria che viola i principi di

uguaglianza, legalità, esercizio dell'azione penale, funzione

conoscitiva del processo, indefettibilità della giurisdizione, in

contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 101, 102, 111 e 112 della

Costituzione (r.o. n. 237 del 1998), con gli artt. 2, 3, 24, 25, 101

e 112 della Costituzione (r.o. n. 319 del 1998), con gli artt. 101,

111 e 112 della Costituzione (r.o. nn. 351 e 353 del 1998);

che nei giudizi di legittimità costituzionale promossi con le

ordinanze iscritte ai nn. 237, 351, 353 e 549 del r.o. del 1998 è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi

integralmente, stante l'analogia delle questioni, al contenuto

dell'atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalità

promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del

1997, già decisi con sentenza n. 361 del 1998;

che nel giudizio promosso con l'ordinanza iscritta al n. 234 del

r.o. del 1998 l'Avvocatura ha depositato atto di intervento nel quale

chiede che la questione venga dichiarata infondata, rilevando: - che

l'individuazione del momento di operatività della nuova disciplina a

seconda dell'avvenuta lettura delle precedenti dichiarazioni è

scelta di diritto transitorio che, non essendo manifestamente

irragionevole, rientra nella discrezionalità del legislatore; - che

è erroneo il richiamo all'art. 112 della Costituzione dal quale

sarebbe desunto il principio di non dispersione dei mezzi di prova, e

che, comunque, le esigenze di garanzia dell'imputato sono dotate di

pari rilievo costituzionale;

che è infondato il richiamo al parametro dell'art. 97 Cost.

Considerato che tutte le ordinanze di rimessione, muovendo dal

quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7

agosto 1997, n. 267, sottopongono a censura il regime di

inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza del consenso

degli altri imputati, delle dichiarazioni rese sul fatto altrui dal

coimputato che in dibattimento rifiuti di sottoporsi all'esame o si

avvalga della facoltà di non rispondere;

che i giudizi, attesa la sostanziale identità delle questioni,

vanno riuniti;

che, successivamente alla emissione delle ordinanze, questa

Corte, con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul predetto quadro

normativo, dichiarando la illegittimità costituzionale in parte qua

tra l'altro, degli artt. 513, comma 2, ultimo periodo e 210 del

codice di procedura penale;

che, per effetto di detta pronuncia, qualora il coimputato, che

abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la

responsabilità di altri, in dibattimento rifiuti o comunque ometta

in tutto o in parte di rispondere su tali fatti, si applica la

disciplina degli artt. 210 e 513, comma 2, cod. proc. pen., nonché,

in mancanza dell'accordo delle parti, il meccanismo delle

contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-bis, e 4, cod. proc.

pen.;

che, con riguardo alle ordinanze che investono specificamente

anche la disciplina transitoria (r.o. n. 234 e n. 549 del 1998), la

citata sentenza n. 361 del 1998, nel disporre la restituzione degli

atti relativi a questioni che avevano impugnato la medesima

normativa, aveva affermato che doveva essere valutato dai giudici a

quibus se le questioni potessero considerarsi superate a seguito

della modifica della disciplina a regime, "che ora permette di

recuperare mediante il sistema delle contestazioni i singoli

contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza";

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti

affinché verifichino se, alla luce della nuova disciplina

applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni

sollevate siano tuttora rilevanti;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale

di Trani, alla Corte di assise di Agrigento, al tribunale di Napoli e

al tribunale di Locri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:444 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari