Corte costituzionale

Ordinanza n. 82/2002

Altra decisione · depositata il 21/03/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 513 e 210,

comma 4, codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

30 gennaio 2001 dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a

carico di C. D. ed altri, iscritta al n. 377 del registro ordinanze

2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1a

serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 gennaio 2001, il

Tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento all'art. 111 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 513 e 210, comma 4, cod. proc. pen. "limitatamente alla

facoltà di non rispondere su fatti concernenti responsabilità

altrui";

che il rimettente premette, in punto di fatto, che due

imputati di reato connesso, dei quali era stato richiesto l'esame

dibattimentale nel giudizio a quo si erano avvalsi della facoltà di

non rispondere: e ciò anche con riguardo alle domande concernenti

dichiarazioni a carico di altri coimputati, rese nel corso delle

indagini preliminari;

che, a parere del giudice a quo, le norme denunciate,

consentendo, mediante il meccanismo delle contestazioni,

l'acquisizione e la successiva utilizzabilità delle dichiarazioni

precedentemente rese da parte degli imputati di reato connesso, che

si siano avvalsi successivamente della facoltà di non rispondere, si

porrebbero in contrasto con il principio dell'assunzione della prova

nel contraddittorio delle parti, sancito dall'art. 111 della

Costituzione, in quanto sarebbe riconosciuto all'imputato di reato

connesso "l'esercizio incondizionato" di "un vero e proprio "diritto

al silenzio"", anche con riferimento alle dichiarazioni relative

esclusivamente alla responsabilità di terzi;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è

intervenuta la legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale

e al codice di procedura penale in materia di formazione e

valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di

riforma dell'art. 111 della Costituzione), la quale ha profondamente

innovato la disciplina sia della formazione della prova in

dibattimento, che del diritto al silenzio, incidendo direttamente,

tra l'altro, sul campo di applicazione delle disposizioni che formano

oggetto dell'odierna impugnativa;

che a fronte di tali modifiche normative, che investono anche

il contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti

devono quindi essere restituiti al giudice rimettente perché

verifichi se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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