Corte costituzionale

Ordinanza n. 249/1999

Altra decisione · depositata il 17/06/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1,

del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto

1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura

penale in tema di valutazione delle prove), promossi con ordinanze

emesse il 7 maggio 1998 dal tribunale di Civitavecchia nel

procedimento penale a carico di R. L. ed altri, iscritta al n. 842

del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1998 e il 30

ottobre 1998 dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, nel

procedimento penale a carico di S. G. ed altri, iscritta al n. 74 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di itervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il tribunale di Civitavecchia (r.o. n. 841 del 1998) e

la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere (r.o. n. 74 del 1999)

hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 102, 111 e 112

della Costituzione, guestione di legittimità costituzionale

dell'art. 513, comma 1, del codice di procedura penale, come

modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle

disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione

delle prove), nella parte in cui subordina all'accordo delle parti la

lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni predibattimentali

rese dal coimputato contumace, assente o che si avvale in

dibattimento della facoltà di non rispondere;

che a parere del tribunale di Civitavecchia l'art. 513 cod. proc.

pen. sarebbe in contrasto con i predetti precetti costituzionali, in

guanto "sulla base delle stesse emergenze processuali taluno potrebbe

essere condannato ed altri, imputati degli stessi fatti, essere

assolti per la inutilizzabilità delle dichiarazioni (...) con una

manifesta disparità di trattamento davanti alla legge per le persone

imputate dello stesso reato";

che ad avviso della Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere

risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione perché la

disciplina censurata potrebbe in concreto produrre una irrazionale

disparità di trattamento tra gli imputati di delitto a concorso

necessario, lasciando aperta la possibilità che nello stesso

processo si addivenga per l'imputato dichiarante ad una decisione

diversa rispetto a quella adottata per gli imputati nei cui confronti

costui ha formulato accuse;

che a parere del medesimo rimettente sarebbero inoltre violati

gli artt. 3, 25, 101, e 112 della Costituzione in quanto

risulterebbero irragionevolmente sacrificati: l'esigenza di

contemperare il rispetto del principio dell'oralità con la finalità

di evitare che sia tradita la funzione conoscitiva del processo, e

così lo scopo essenziale del processo penale che consiste nella

ricerca della verità e in una decisione giusta; i principi di

legalità (art. 25 Cost.) e di obbligatorietà dell'azione penale

(art. 112 Cost.), che rendono doverosa la punizione delle condotte

penalmente sanzionate; il principio di indefettibilità della

giurisdizione, perché il diritto riconosciuto all'imputato di

opporsi all'utilizzazione di prove a suo carico gli consentirebbe di

disporre della prova e, quindi, del processo;

che le questioni sono state sollevate nel corso di giudizi di

primo grado nei quali i difensori degli imputati non avevano prestato

il loro consenso alla acquisizione delle dichiarazioni rese durante

la fase delle indagini preliminari da un coimputato rimasto contumace

in dibattimento;

che nel giudizio relativo alla questione sollevata dal tribunale

di Civitavecchia è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, riportandosi integralmente all'atto di intervento relativo al

giudizio di costituzionalità promosso con la ordinanza n. 776 del

r.o. del 1997, deciso con la sentenza n. 361 del 1998, e chiedendo

che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Considerato che le ordinanze di rimessione, muovendo dal quadro

normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto

1997, n. 267, sottopongono a censura il regime di inutilizzabilità

ai finì della decisione, in mancanza del consenso degli altri

imputati, delle dichiarazioni rese sul fatto altrui dal coimputato

che in dibattimento rimanga contumace ovvero rifiuti di sottoporsi

all'esame;

che i giudizi, attesa l'identità delle questioni, vanno riuniti;

che, successivamente alla emissione delle ordinanze, questa

Corte, con la sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul quadro

normativo oggetto delle censure, dichiarando la illegittimità

costituzionale in parte qua, degli artt. 513, comma 2, ultimo

periodo, e 210 del codice di procedura penale;

che, per effetto di detta pronuncia, all'esame dell'imputato nel

medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di

altri, già oggetto di precedenti dichiarazioni rese all'autorità

giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico

ministero, si applica la disciplina degli artt. 210 e 513, comma 2,

cod. proc. pen.;

che, di conseguenza, al coimputato, che abbia in precedenza reso

dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri e che

in dibattimento rimanga contumace ovvero rifiuti o comunque ometta in

tutto o in parte di rispondere in relazione a tali fatti, sono

applicabili, per effetto dell'equiparazione alla posizione

dell'imputato di reato connesso ai sensi dell'art. 513, comma 2, cod.

proc. pen., l'obbligo di presentarsi al giudice e l'eventuale

accompagnamento coattivo;

che l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. è stato dichiarato

illegittimo con la sopra menzionata sentenza nella parte in cui non

prevede che, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura, si

applica il meccanismo delle contestazioni ex art. 500, commi 2-bis e

4, cod. proc. pen.;

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti

affinché verifichino se, alla luce della disciplina applicabile nei

giudizi a quibus a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le

questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale

di Civitavecchia e alla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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