Corte costituzionale

Ordinanza n. 250/1999

Altra decisione · depositata il 17/06/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4,

e 513, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dalla

legge 7 agosto 1997, n. 267, e dell'art. 6 della stessa legge

(Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema

di valutazione delle prove), promossi con ordinanze emesse il 2

aprile 1998 dal tribunale di Bergamo nel procedimento penale a carico

di C. C. ed altri, e il 18 giugno 1998 dal tribunale di Trani nel

procedimento penale a carico di C. G. ed altri, iscritte

rispettivamente ai nn. 853 e 862 del registro ordinanze 1998 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima

serie speciale, dell'anno 1998;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il tribunale di Bergamo (r.o. n. 853 del 1998) e il

tribunale di Trani (r.o. n. 862 del 1998) hanno sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 97, 101, 102, primo

comma, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513, comma 2, del codice

di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n.

267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in

tema di valutazione delle prove), nonché dell'art. 6 della medesima

legge;

che i rimettenti censurano l'art. 210, comma 4, cod. proc. pen.,

nella parte in cui prevede che l'imputato in procedimento connesso,

che abbia reso in precedenza dichiarazioni direttamente o

indirettamente indizianti e carico di altri soggetti non presenti nel

momento in cui tali dichiarazioni venivano rilasciate, possa

avvalersi della facoltà di non rispondere nel dibattimento a carico

di tali persone, e l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nella parte

in cui subordina all'accordo delle parti la lettura dei verbali

contenenti le dichiarazioni erga alios precedentemente rese;

che, a parere dei giudici rimettenti, sarebbe violato l'art. 3

della Costituzione perché le disposizioni censurate disciplinano

irragionevolmente in modo diverso la utilizzabilità degli atti a

seconda che si tratti di testimoni o altri dichiaranti in relazione

ai quali non è possibile ottenere la presenza o procedere all'esame

per fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni,

ovvero di dichiaranti che si avvalgono della facoltà di non

rispondere, dal momento che l'irripetibilità dell'atto è

imprevedibile anche quando dipende da una scelta rimessa all'arbitrio

del soggetto;

che sarebbe di conseguenza violato anche l'art. 112 Cost.,

perché l'ostacolo alla acquisizione della prova renderebbe non

effettivo l'esercizio della azione penale;

che il tribunale di Bergamo ritiene, inoltre, che siano violati

anche gli artt. 24, 25, secondo comma, 101, 102, primo comma, e 111

Cost., perché la ricerca della verità - cui sarebbe funzionale la

non dispersione degli elementi di prova legittimamente e

doverosamente raccolti durante le indagini - necessaria per pervenire

ad una giusta decisione e alla punizione dei colpevoli, verrebbe

condizionata dalla volontà dei dichiaranti o di parti

controinteressate: così ostacolandosi l'esercizio del diritto di

difesa dell'accusato, la realizzazione del contraddittorio e dei

principi di uguaglianza e legalità, e violandosi, infine, i principi

del libero convincimento del giudice, delle sua sottoposizione

solamente alla legge e delle indefettibilità della giurisdizione;

che il tribunale di Trani ritiene che gli artt. 210 e 513, comma

2, cod. proc. pen. siano in contrasto anche con l'art. 97 della

Costituzione perché determinerebbero un rilevante spreco della

attività "amministrativa" finalizzata all'espletamento delle

indagini e all'introduzione del giudizio dibattimentale, vanificata

in conseguenza della impossibilità, non prevedibile, di utilizzare

una fonte di prova;

che il medesimo rimettente dubita, inoltre, della legittimità

costituzionale dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267, nella

parte in cui non estende il regime transitorio - previsto dai commi 2

e 5 - ai giudizi in corso anche quando al momento dell'entrata in

vigore della legge n. 267 del 1997 non sia ancora stata disposta la

lettura delle dichiarazioni rese dalle persone indicate dall'art.

513 cod. proc. pen. che si avvalgono in dibattimento della facoltà

di non rispondere;

che a parere del tribunale di Trani tale disposizione violerebbe

l'art. 3 della Costituzione perché disciplina irragionevolmente in

maniera diversa l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali

rese dagli imputati di reato connesso, a seconda che tali soggetti

abbiano esercitato la facoltà di non rispondere prima o dopo

l'entrata in vigore della legge, così facendo dipendere da

circostanze temporali meramente casuali regole diverse di

utilizzazione probatoria;

che tutte le questioni sono state sollevate nel corso di giudizi

di primo grado nei quali la difesa degli imputati non ha consentito

alla utilizzazione delle dichiarazioni erga alios rese durante la

fase delle indagini da persone che, citate a dibattimento per la

prima volta dopo l'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, si

erano avvalse della facoltà di non rispondere ai sensi dell'art.

210 cod. proc. pen.;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e

comunque infondate, riportandosi integralmente agli atti di

intervento relativi ai giudizi di costituzionalità promossi con le

ordinanze nn. 776 e 787 del r.o. del 1997 e decisi con la sentenza n.

361 del 1998.

Considerato che tutte le ordinanze di rimessione sottopongono a

censura la facoltà, riconosciuta alle persone indicate dall'art.

210, comma 1, cod. prec. pen., di avvalersi, a norma del comma 4 del

medesimo articolo, della facoltà di non rispondere;

che l'esercizio di tale facoltà viene denunciato in relazione al

regime di inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza

dell'accordo delle parti, delle dichiarazioni rese nella fase delle

indagini preliminari dell'imputato in procedimento connesso, alla

stregua delle modifiche apportate dalla legge n. 267 del 1997

all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., anch'esso sottoposto a

scrutinio di legittimità costituzionale;

che, attesa la sostanziale identità delle questioni, deve essere

disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, successivamente all'emissione delle ordinanze, questa Corte,

con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul quadro normativo

risultante dal disposto degli artt. 210 e 513 cod. proc. pen.;

che con tale sentenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. "nella parte

in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque

ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la

responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti

dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si

applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedure

penale";

che con la medesima sentenza la Corte, respingendo le censure nei

confronti dell'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., ha rilevato che

l'attuale qualificazione come imputati dei soggetti indicati in tale

norma rende coerente la scelta del legislatore di attribuire loro la

facoltà di non rispondere, ed ha individuato lo strumento per porre

rimedio alle denunce di incostituzionalità rivolte all'art. 210

cod. prec. pen. nell'estensione all'esame dell'imputato in

procedimento connesso su fatti concernenti le responsabilità di

altri della disciplina delle contestazioni prevista dall'art. 500,

commi 2-bis e 4, cod. proc. pen.;

che infine, in relazione alle questioni concernenti la disciplina

transitoria, nella citata sentenze la Corte aveva rilevato che, a

seguito della modifica della disciplina a regime e della

possibilità, così introdotta, di "recuperare mediante il sistema

delle contestazioni i singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni

rese in precedenza", doveva essere valutato dai rimettenti se le

questioni potessero considerarsi superate;

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti

affinché verifichino se, alla luce della disciplina applicabile a

seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano

tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale

di Bergamo e al tribunale di Trani.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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