Art. 135 — Appello contro sentenze del tribunale e della corte d'assise

L'articolo 513 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 513. - (Appello contro sentenze del tribunale e della corte di assise). - Contro le sentenze del tribunale e della corte di assise possono appellare, rispettivamente, alla corte di appello e alla corte di assise di appello, salvo che la legge disponga altrimenti:

  • 1)l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e' ammessa la oblazione ovvero quando e' stato dichiarato contravventore abituale o professionale;
  • 2)l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunziato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze o per insufficienza di prove o per perdono giudiziale ovvero perche' si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato, se e' stata applicata o puo', con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;
  • 3)il procuratore della Repubblica e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e' ammessa la oblazione".

Testo vigente dal 30 novembre 1981

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 299/1985

    Ha colpito questo articolo
    22 novembre 1985

    Poiché gli artt. 512, n. 2, e 513, n. 2, cod. proc. pen. nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 135 l. 24 novembre 1981, n. 689 sono stati ritenuti costituzionalmente illegittimi nella parte in cui escludevano il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che lo abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di una circostanza aggravante ovvero a seguito di concessione di circostanza attenuante, in conseguenza di tale decisione, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, va altresì dichiarata d'ufficio l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 513, n. 2, c.p.p., nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 135 l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui escludeva il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza, che l'abbia prosciolto per amnistia, a seguito della concessione di circostanze attenuanti; b) dell'art. 512, n. 2, c.p.p., nel testo risultante in forza dell'art. 134 l. 24 novembre 1981, n. 689 e prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 l. 31 luglio 1984, n. 400, nelle parti in cui escludeva il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza, che l'abbia prosciolto per amnistia, a seguito della esclusione di circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di circostanze attenuanti; c) dell'art. 513, n. 2, c.p.p., nel testo risultante in forza dell'art. 135 l. 24 novembre 1981, n. 689 e prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 l. 31 luglio 1984, n. 400, nelle parti in cui escludeva il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza, che l'abbia prosciolto per amnistia, a seguito dell'esclusione di circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di circostanze attenuanti. - S. 299/1985 (massima A).

    Art. 134 Modifiche al sistema penale · Art. 135 Modifiche al sistema penale · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 3 Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art135 · fonte del testo

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