Corte costituzionale

Ordinanza n. 292/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/2002 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4,

e 500 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un

procedimento penale, dalla Corte di assise di Potenza con ordinanza

del 28 giugno 2001, iscritta al n. 779 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 28 giugno 2001 la Corte di assise

di Potenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e

112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 195, comma 4, e 500 del codice di procedura penale, come

modificati dalla legge 1 marzo 2001, n. 63;

che il rimettente premette che in dibattimento alcuni

imputati in procedimento connesso si erano avvalsi della facoltà di

non rispondere ex art. 210, comma 4, cod. proc. pen., mentre gli

ufficiali di polizia giudiziaria che nella fase delle indagini

preliminari avevano raccolto le dichiarazioni da loro rese quando non

erano ancora indagati non avevano potuto riferire sul contenuto di

tali dichiarazioni per il divieto sancito dal comma 4 dell'art. 195

cod. proc. pen;

che, ad avviso del giudice a quo, gli artt. 195, comma 4, e

500 cod. proc. pen. sarebbero in contrasto con l'art. 3 Cost., per

l'irragionevole disparità di trattamento introdotta dal divieto

della testimonianza de relato per i soli ufficiali o agenti di

polizia giudiziaria, "ritenuti, evidentemente, meno affidabili delle

altre persone, cui parimenti è conferita la capacità di

testimoniare, ciò in contrasto, peraltro, anche con l'impostazione

della Corte costituzionale, espressa nella sentenza n. 24 del 1992";

che la disciplina dettata dalle disposizioni censurate

violerebbe inoltre l'art. 24 Cost., e segnatamente il diritto di

difesa della persona offesa dal reato, "che ha il sicuro e

qualificato interesse a pervenire al raggiungimento della verità";

l'art. 25 Cost., dal quale discende la necessità che la verità

processuale sia aderente alla verità storica; l'art. 111 Cost., che

pone il principio di parità tra accusa e difesa, nel contraddittorio

tra le parti; l'art. 112 Cost., che finalizza l'obbligatorietà

dell'azione penale "all'accertamento necessario ed effettivo delle

responsabilità penali";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata,

riportandosi all'atto di intervento depositato nel giudizio promosso

con ordinanza n. 514 del r.o. del 2001 e deciso con la sentenza n. 32

del 2002.

Considerato che dall'ordinanza di rimessione non emerge alcuna

indicazione che consenta di individuare gli specifici profili di

incostituzionalità relativi all'art. 500 cod. proc. pen., evocato,

tra l'altro, nella sua globalità, senza ulteriori precisazioni;

che, lamentando la rimettente l'impossibilità di acquisire i

verbali delle precedenti dichiarazioni rese da imputati in

procedimento connesso che si sono avvalsi in dibattimento della

facoltà di non rispondere loro riconosciuta dall'art. 210, comma 4,

cod. proc. pen., la situazione processuale rappresentata sembrerebbe

peraltro regolata dall'art. 513, comma 2, cod. proc. pen;

che il difetto di adeguata motivazione sia sulla rilevanza,

sia sulla non manifesta infondatezza comporta la manifesta

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

riferita all'art. 500 cod. proc. pen;

che, per quanto attiene all'art. 195, comma 4, cod. proc.

pen., con la sentenza n. 32 del 2002, successiva all'ordinanza di

rimessione, questa Corte ha dichiarato infondate, in riferimento

all'art. 3 Cost., questioni analoghe sollevate sulla base di

argomentazioni che traevano anch'esse spunto da quelle svolte nella

sentenza n. 24 del 1992, rilevando come, rispetto al momento in cui

tale sentenza era stata emessa, "è profondamente mutato non solo il

sistema delle norme che disciplinano l'attività investigativa della

polizia giudiziaria e il regime della lettura degli atti

irripetibili, ma, ciò che più conta, il quadro di riferimento

costituzionale, ora integrato dalla previsione, contenuta nella prima

parte del quarto comma dell'art. 111 Cost., del principio del

contraddittorio nella formazione della prova";

che, nell'ambito della disciplina attuativa di tale

principio, il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e

agenti di polizia giudiziaria previsto dalla norma censurata è volto

ad evitare che dichiarazioni unilateralmente raccolte nel corso delle

indagini preliminari possano surrettiziamente confluire nel materiale

probatorio utilizzabile in giudizio;

che la disciplina sottoposta a scrutinio di costituzionalità

è coerente con la regola di esclusione probatoria dettata

dall'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui le dichiarazioni

raccolte nel corso delle indagini preliminari "possono essere

utilizzate ai fini della credibilità del teste", ma non come prova

dei fatti in esse affermati (v. ordinanza n. 36 del 2002), salvi i

casi specificamente considerati dai commi 4, 6 e 7 del medesimo

articolo, nonché dall'art. 512 cod. proc. pen;

che tali rilievi valgono anche per le ulteriori censure

prospettate in riferimento agli artt. 24, 25, 111 e 112 Cost., con le

quali il giudice a quo lamenta, in sostanza, la perdita di elementi

di conoscenza e il nocumento che ne conseguirebbe per l'accertamento

della verità;

che infatti la norma censurata, essendo finalizzata ad

evitare l'elusione del contraddittorio nella formazione della prova,

è essa stessa espressione di un principio assunto a regola

costituzionale;

che per la parte riferita all'art. 195, comma 4, cod. proc.

pen. la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata in

riferimento a tutti i parametri evocati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 500 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112

della Costituzione, dalla Corte di assise di Potenza, con l'ordinanza

in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111

e 112 della Costituzione, dalla Corte di assise di Potenza, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:292 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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