Art. 512 c.p.p. — Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione

Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne e' divenuta impossibile la ripetizione. 276 E' sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

276

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 settembre - 20 ottobre 2020, n. 218 (in G.U. 1ª s.s. 21/10/2020, n. 43), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 512, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, alle condizioni ivi stabilite, sia data lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari in sede di interrogatorio di garanzia dall'imputato di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), che, avendo ricevuto l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lettera c), sia stato citato per essere sentito come testimone".

Testo vigente dal 22 ottobre 2020

Corte costituzionale

13 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 218/2020

    Illegittimità dichiarata
    20 ottobre 2020

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 512 cod. proc. pen. Il rimettente ha adeguatamente descritto la fattispecie oggetto del procedimento a quo e ha adeguatamente, e comunque in modo non implausibile, motivato la rilevanza della questione. Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio di rilevanza è riservato al rimettente, sì che l'intervento della Corte costituzionale deve limitarsi ad accertare l'esistenza di una motivazione sufficiente, non palesemente erronea o contraddittoria, senza spingersi fino a un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni potendo interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. Ciò che conta è, pertanto, la valutazione che il rimettente deve effettuare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata. ( Precedenti citati: sentenze n. 122 del 2019 e n. 71 del 2015 ).

    Art. 512 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 112/2006

    Questione infondata
    17 marzo 2006

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2006. F.to: Franco BILE, Presidente Giovanni Maria F…

    Art. 512 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 197-bis c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 164/2003

    Questione inammissibile
    9 maggio 2003

    Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente di dare lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari da persona che nel corso del dibattimento ha assunto la veste di testimone "assistito", nel caso in cui ne sia divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili. Infatti la carente descrizione della fattispecie 'a quò non consente di valutare se nel caso in esame avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 238, comma 3, cod. proc. pen., che prevede l'acquisizione della documentazione di atti di altri procedimenti di cui è divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili.

    Art. 512 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 197-bis c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (19)

Se ne mostrano 16 su 19, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 22 ottobre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 22 novembre 2006 al 22 ottobre 2020. 2 parole tolte.

… udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne e' divenuta impossibile la ripetizione. tolto: 1-bis. E' sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 23 settembre - 20 ottobre 2020, n. 218 (in G.U. 1ª s.s. 21/10/2020, n. 43), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 512, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, alle condizioni ivi stabilite, sia data lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari in sede di interrogatorio di garanzia dall'imputato di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), che, avendo ricevuto l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lettera c), sia stato citato per essere sentito come testimone".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art512 · fonte del testo

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