Codice di procedura penale

Art. 208 c.p.p. — Richiesta dell'esame

Nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 97/1999

    Altra decisione
    26 marzo 1999

    Restituzione degli atti ai giudici rimettenti affinché valutino se, alla stregua della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. Invero, per effetto della predetta pronuncia della Corte, successiva alla emissione delle ordinanze di rinvio - la quale ha inciso sul quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), con la dichiarazione della illegittimità costituzionale 'in parte qua', tra l'altro, degli artt. 513, comma 2, e 210 cod. proc. pen. -, qualora il coimputato che abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, in dibattimento rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su tali fatti, si applica la disciplina degli artt. 210 e 513, comma 2, cod. proc. pen., nonché, in mancanza dell'accordo delle parti, il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-'bis' e 4, cod. proc. pen.. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost.

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  • Ordinanza n. 84/1999

    Altra decisione
    18 marzo 1999

    Occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti affinché verifichino se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. Invero, per effetto della predetta pronuncia della Corte, successiva alla emissione delle ordinanze di rinvio - la quale ha inciso sul quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 con la dichiarazione della illegittimità costituzionale 'in parte qua', tra l'altro, degli artt. 513, comma 2, ultimo periodo, e 210 cod. proc. pen. -, qualora il coimputato, che abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, in dibattimento rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su tali fatti, si applica la disciplina degli artt. 210 e 513, comma 2, cod. proc. pen., nonché, in mancanza dell'accordo delle parti, il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-'bis' e 4, cod. proc. pen..

    Art. 197 c.p.p. · Art. 208 c.p.p. · Art. 210 c.p.p. · Art. 513 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 374/1994

    Questione infondata
    27 ottobre 1994

    Manifesta infondatezza della questione, già più volte in tal senso decisa, dalla ricostruzione sistematica, effettuata dal giudice rimettente, del giudizio penale come processo a parti contrapposte del tutto analogo a quello civile, non potendo trarsi validi argomenti per una diversa conclusione. - Da ultimo, O. n. 115/1992. red.: S.P.

    Art. 197 c.p.p. · Art. 208 c.p.p. · Art. 538 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art208 · fonte del testo

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