Corte costituzionale

Ordinanza n. 83/1999

Altra decisione · depositata il 18/03/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 7

agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di

procedura penale in tema di valutazione delle prove), promosso con

ordinanza emessa il 20 ottobre 1997 dal Tribunale di Firenze,

iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 112 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267

(Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema

di valutazione delle prove);

che la questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata nel corso di un dibattimento nel quale, al momento

dell'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, non era stata

ancora disposta la lettura delle dichiarazioni rese da due imputati

contumaci;

che la norma impugnata è censurata nella parte in cui non

consente al giudice del dibattimento di citare, su richiesta delle

parti, l'imputato rimasto contumace anche nell'ipotesi in cui al

momento dell'entrata in vigore della legge non era stata ancora

disposta la lettura delle dichiarazioni rese in precedenza;

che secondo il rimettente la norma impugnata contrasta con l'art.

3 della Costituzione perché determina una irragionevole disparità

di trattamento tra imputati, consentendo o escludendo la citazione

dei soggetti indicati nell'art. 513 cod. proc. pen. in ragione del

mero dato occasionale che al momento dell'entrata in vigore della

legge fosse stata disposta la lettura dei verbali delle

dichiarazioni;

che la disciplina transitoria introdotta dall'art. 6 della legge

n. 267 del 1997 violerebbe altresì l'art. 112 della Costituzione in

quanto - ove non sia più possibile per l'avanzato stato del

procedimento disporre l'incidente probatorio ai sensi del comma 1

dell'art. 6 della legge citata - comporta la vanificazione di

elementi di prova legittimamente raccolti, così sacrificando il

principio dell'obbligatorietà dell'azione penale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, riportandosi integralmente, stante l'analogia delle questioni,

al contenuto dell'atto di intervento relativo ai giudizi di

costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787

del r.o. del 1997, già decisi con sentenza n. 361 del 1998.

Considerato che il rimettente lamenta la mancata estensione della

disciplina contenuta nei commi 2 e 5 dell'art. 6 della legge 7 agosto

1997, n. 267, alle ipotesi in cui al momento dell'entrata in vigore

della legge non sia stata data ancora lettura delle dichiarazioni

rese dall'imputato contumace;

che in sostanza le censure sono riconducibili alla denuncia, per

violazione degli artt. 3 e 112 Cost., dell'art. 6 della legge n. 267

del 1997, che subordina la valutazione probatoria delle dichiarazioni

acquisite a norma dell'art. 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen. ad un

nuovo criterio di giudizio, ovvero ne sottopone l'utilizzazione alle

nuove regole introdotte dalla legge n. 267 del 1997, in base al dato

meramente occasionale che al momento dell'entrata in vigore della

legge le dichiarazioni fossero già state acquisite mediante lettura;

che, successivamente alla emissione dell'ordinanza, questa Corte,

con sentenza n. 361 del 1998, nel disporre la restituzione degli atti

relativi a questioni che avevano impugnato la medesima normativa, ha

affermato che doveva essere valutato dai giudici a quibus se le

questioni potessero considerarsi superate a seguito della modifica

della disciplina a regime, "che ora permette di recuperare mediante

il sistema delle contestazioni i singoli contenuti narrativi delle

dichiarazioni rese in precedenza";

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice rimettente

affinché verifichi se, alla luce della nuova disciplina applicabile

a seguito della sentenza n. 361 del 1998, la questione sollevata sia

tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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