Corte costituzionale

Ordinanza n. 445/1998

Altra decisione · depositata il 23/12/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2,

del codice di procedura penale come modificato dalla legge 7 agosto

1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura

penale in tema di valutazione delle prove), promossi con ordinanze

emesse il 1 dicembre 1997 dal tribunale di Pistoia, il 24 ottobre

1997 dal tribunale di Milano, il 17 dicembre 1997 dal tribunale di

Verbania, il 19 dicembre 1997 dal tribunale di Monza, il 19 marzo

1998 dalla Corte di assise di Agrigento, il 14 novembre 1997 dalla

Corte di assise di Modena, il 1 aprile 1998 dal tribunale di Roma, il

16 aprile 1998 dal tribunale di Frosinone ed il 1 giugno 1998 dal

tribunale di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn. 3, 92, 219, 310,

343, 352, 389, 442 e 729 del registro ordinanze 1998 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4, 9, 14, 18, 20, 21,

23, 25 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il tribunale di Pistoia (r.o. n. 3 del 1998), il

tribunale di Milano (r.o. n. 92 del 1998), il tribunale di Verbania

(r.o. n. 219 del 1998), il tribunale di Monza (r.o. n. 310 del

1998), la Corte di assise di Agrigento (r.o. n. 343 del 1998), la

Corte di assise di Modena (r.o. n. 352 del 1998), il tribunale di

Roma (r.o. n. 389 del 1998), il tribunale di Frosinone (r.o. n. 442

del 1998) e tribunale di Napoli (r.o. n. 729 del 1998) hanno

sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, primo comma,

101, 102, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura

penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica

delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di

valutazione delle prove), nella parte in cui subordina all'accordo

delle parti l'utilizzabilità ai fini della decisione delle

dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari

dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento

della facoltà di non rispondere;

che, in particolare, il tribunale di Monza, la Corte di assise di

Modena e il tribunale di Roma impugnano, congiuntamente all'art.

513, comma 2, cod. proc. pen., l'art. 6 della legge n. 267 del 1997

(il tribunale di Roma con specifico riguardo ai commi 2 e 5 di tale

disposizione e in "combinato disposto" con il nuovo art. 513, comma

2, cod. proc. pen.), nella parte in cui non prevede che nei processi

nei quali alla data di entrata in vigore della legge sia già stato

emesso il decreto che dispone il giudizio continui a trovare

applicazione la disciplina previgente, e dunque nella parte in cui

non prevede che il giudice, nel caso in cui l'imputato in

procedimento connesso, sentito per la prima volta dopo l'entrata in

vigore della legge, si avvalga della facoltà di non rispondere,

possa acquisire le dichiarazioni rese nel corso delle indagini anche

senza l'accordo delle parti;

che analoga questione, avente ad oggetto l'immediata

applicabilità della nuova normativa ai procedimenti in corso al

momento della entrata in vigore della legge, è stata prospettata, in

riferimento agli artt. 3, 101 e 112 Cost., dal tribunale di Napoli

(r.o. n. 729 del 1998), sia pure con impugnazione formalmente

indirizzata al solo art. 513 cod. proc. pen. novellato;

che tutte le questioni (compresa quella prospettata dal tribunale

di Napoli, che impugna genericamente l'intero testo dell'art. 513

cod. proc. pen.) sono state sollevate nel corso di dibattimenti nei

quali alcuni imputati in procedimenti connessi, citati per la prima

volta dopo l'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, si sono

avvalsi della facoltà di non rispondere, e le parti non hanno

prestato il consenso alla utilizzazione delle dichiarazioni rese in

precedenza;

che secondo i rimettenti la norma impugnata sarebbe in contrasto

con l'art. 3 della Costituzione per la irragionevole diversità della

disciplina riservata alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini

dall'imputato in procedimento connesso che in dibattimento si avvalga

della facoltà di non rispondere, le quali, pur essendo

oggettivamente e imprevedibilmente irripetibili, non sono

utilizzabili in mancanza dell'accordo delle parti, rispetto:

a) alla disciplina delle dichiarazioni rese in precedenza

dall'imputato in procedimento connesso del quale non è possibile

ottenere la presenza per fatti o circostanze imprevedibili, che

secondo quanto disposto dall'art. 513, comma 2, prima parte, cod.

proc. pen. possono invece essere utilizzate ai sensi dell'art. 512

cod. proc. pen. (r.o. nn. 219, 343 e 442 del 1998, nonché r.o. n. 3

del 1998 sotto il profilo della intrinseca irragionevolezza della

norma impugnata);

b) alla disciplina prevista per le dichiarazioni rese

dall'imputato in procedimento connesso che decida di sottoporsi

all'esame dibattimentale, le quali possono essere utilizzate ai sensi

dell'art. 503, comma 5, cod. proc. pen., previo ricorso al meccanismo

delle contestazioni (r.o. n. 343 del 1998);

c) alla disciplina riservata alle dichiarazioni testimoniali

rese nel corso delle indagini preliminari, delle quali è previsto il

"recupero" in dibattimento ai sensi degli artt. 511-bis 512 e 512-bis

cod. proc. pen., in particolare se divenute irripetibili nella fase

del giudizio "per cause naturali" ovvero in conseguenza

dell'esercizio del diritto di astenersi dal rispondere del prossimo

congiunto, e comunque utilizzabili ai fini della decisione previo

ricorso al meccanismo delle constestazioni previsto dall'art. 500

cod. proc. pen. (r.o. nn. 3 e 343 del 1998, con particolare

riferimento alle ipotesi contemplate nei commi 4 e 5 dell'art. 500

cod. proc. pen. e al controllo del giudice sulla presenza di

eventuali forme di intimidazione che possano aver determinato il

rifiuto di rispondere, nonché r.o. nn. 219 e 729 del 1998);

che i rimettenti lamentano inoltre che la norma impugnata,

vietando l'acquisizione di quanto legittimamente acquisito prima del

dibattimento in mancanza dell'accordo delle parti, deroga

irragionevolmente al principio di non dispersione della prova e

impedisce al giudice di pervenire ad una decisione giusta, così

sacrificando l'esercizio della funzione giurisdizionale, il cui fine

è quello della ricerca della verità, con conseguente lesione degli

artt. 3 e 27, primo comma, della Costituzione (r.o. n. 3 del 1998,

secondo cui il principio di conservazione delle prove è "immanente

al canone della responsabilità penale, che il giudice è chiamato ad

accertare"), degli artt. 3, 25 e 101, secondo comma, della

Costituzione (r.o. n. 92 del 1998), degli artt. 3, 24, 25 e 101,

secondo comma, della Costituzione (r.o. n. 219 del 1998, nella

quale, in riferimento all'art. 24 Cost., si denuncia anche la lesione

del diritto di difesa dell'imputato che per il mancato accordo delle

parti non possa ottenere l'acquisizione di dichiarazioni a lui

favorevoli), degli artt. 3, 101, secondo comma, e 111 della

Costituzione (r.o. n. 343 del 1998), dell'art. 3 della Costituzione

per intrinseca irragionevolezza (r.o. n. 442 del 1998);

che analoghe censure, connesse alla asserita violazione del

principio di non dispersione della prova, sono rivolte alla

disciplina transitoria contenuta nell'art. 6 della legge n. 267 del

1997 dal tribunale di Monza (in riferimento agli artt. 3, 25, 101,

111 e 112 Cost.), dalla Corte di assise di Modena (in riferimento

agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost.), dal tribunale di Roma (in

riferimento al solo art. 3 Cost.), nonché dal tribunale di Napoli

(in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 Cost.), le cui censure, pur

formalmente indirizzate al nuovo art. 513 cod. proc. pen., investono

in realtà la disciplina transitoria per la dedotta possibile

vanificazione dei risultati acquisiti nel corso delle indagini prima

dell'entrata in vigore della legge;

che, infine, secondo i rimettenti l'art. 513, comma 2, cod. proc.

pen., condizionando alla volontà delle parti l'ingresso delle

dichiarazioni rese in precedenza fra il materiale probatorio

sottoposto alla valutazione del giudice, introduce un principio

dispositivo in materia probatoria che viola i principi di

uguaglianza, legalità, esercizio dell'azione penale, funzione

conoscitiva del processo, indefettibilità della giurisdizione, in

contrasto con gli artt. 3 e 27, primo comma, della Costituzione (r.o.

n. 3 del 1998), con gli artt. 101, secondo comma, e 112 della

Costituzione (r.o. n. 92 del 1998), con gli artt. 2, 3, 24, 101, 102,

111 e 112 della Costituzione (r.o. n. 343 del 1998), con gli artt.

101, secondo comma, e 112 della Costituzione (r.o. n. 442 del 1998);

che nei giudizi di legittimità costituzionale promossi con le

ordinanze iscritte ai nn. 3, 92, 219, 310, 343, 442 e 729 del r.o.

del 1998 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

riportandosi integralmente, stante l'analogia delle questioni, al

contenuto dell'atto di intervento relativo ai giudizi di

costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787

del r.o. del 1997, già decisi con sentenza n. 361 del 1998, nonché,

per il solo giudizio di legittimità promosso con ordinanza iscritta

al n. 219 del r.o. del 1998, anche all'atto di intervento relativo

alla questione sollevata dal tribunale di Lecco con ordinanza del 1

dicembre 1997, fissata per la camera di consiglio del 10 febbraio

1999;

che nel giudizio promosso con l'ordinanza iscritta al n. 389 del

r.o. del 1998 l'Avvocatura ha depositato atto di intervento chiedendo

che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata,

riportandosi al contenuto dell'atto di intervento relativo al

giudizio di costituzionalità promosso con l'ordinanza iscritta al n.

153 del r.o. del 1998, anch'esso già deciso con sentenza n. 361 del

1998;

Considerato che tutte le ordinanze di rimessione, muovendo dal

quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7

agosto 1997, n. 267, sottopongono a censura il regime di

inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza dell'accordo

delle parti, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini

preliminari dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in

dibattimento della facoltà di non rispondere;

che i giudizi, attesa la sostanziale identità delle questioni,

vanno riuniti;

che, successivamente alla emissione delle ordinanze, questa

Corte, con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul predetto quadro

normativo, dichiarando la illegittimità costituzionale, tra l'altro,

dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura

penale "nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante

rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti

concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue

precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla

lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di

procedura penale";

che, con riguardo alle ordinanze che investono specificamente

anche la disciplina transitoria (r.o. n. 310, 352, 389 e 729 del

1998), la citata sentenza n. 361 del 1998, nel disporre la

restituzione degli atti relativi a questioni che avevano impugnato la

medesima normativa, ha affermato che doveva essere valutato dai

giudici a quibus se le questioni potessero considerarsi superate a

seguito della modifica della disciplina a regime, "che ora permette

di recuperare mediante il sistema delle contestazioni i singoli

contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza";

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti

affinché verifichino se, alla luce della nuova disciplina

applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni

sollevate siano tuttora rilevanti;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale

di Pistoia, al tribunale di Milano, al tribunale di Verbania, al

tribunale di Monza, alla Corte di assise di Agrigento, alla Corte di

assise di Modena, al Tribunale di Roma, al tribunale di Frosinone e

al tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:445 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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