Corte costituzionale

Ordinanza n. 248/1999

Altra decisione · depositata il 17/06/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dellart. 513, comma 2, del

codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto

1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura

penale in tema di valutazione delle prove), e dell'art. 6, commi 1, 2

e 5, della stessa legge, promossi con ordinanze emesse il 2 luglio

1998 dal pretore di Milano, il 16 dicembre 1997 dal Tribunale di

Nocera Inferiore, il 24 settembre 1998 dal pretore di Milano, il 23

ed il 30 ottobre 1998 dal tribunale di Lamezia Terme e il 29

settembre 1998 dal tribunale di Napoli, rispettivamente iscritte ai

nn. 749, 828 e 892 del registro ordinanze 1998 ed ai nn. 4, 5 e 49

del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 42, 45 e 52, prima serie speciale, dell'anno

1998 e nn. 4 e 6, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il pretore di Milano (r.o. nn. 749 e 892 del 1998), il

tribunale di Nocera Inferiore (r.o. n. 828 del 1998) e il tribunale

di Lamezia Terme (r.o. n. 4 e 5 del 1999) hanno sollevato, in

riferimento agli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma,

27, 101, 102, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura

penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica

delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di

valutazione delle prove), nella parte in cui subordina all'accordo

delle parti l'utilizzabilità ai fini della decisione delle

dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari

dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento

della facoltà di non rispondere;

che con diversa ordinanza il tribunale di Napoli (r.o. n. 49 del

1999) ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e

secondo comma, 25, secondo comma, 101, 111 e 112 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod.

proc. pen. "nella parte in cui consente al soggetto citato ex art.

210 c.p.p., che durante le indagini preliminari aveva inteso

rispondere, di avvalersi della facoltà di non rendere dichiarazioni

in dibattimento";

che i rimettenti denunciano il contrasto dell'art. 513, comma 2,

cod. proc. pen. con l'art. 3 della Costituzione per la irragionevole

diversità della disciplina riservata alle dichiarazioni rese nel

corso delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento

connesso che in dibattimento si avvalga della facoltà di non

rispondere, utilizzabili solo con l'accordo delle parti, rispetto:

alla disciplina prevista per le dichiarazioni testimoniali rese nel

corso delle indagini preliminari e, fra queste, quelle del prossimo

congiunto dell'imputato (r.o. nn. 828 del 1998, 4, 5 e 49 del 1999);

alla disciplina dettata nel comma 2 della medesima disposizione per i

casi in cui per fatti o circostanze imprevedibili non sia possibile

procedere all'esame del dichiarante (r.o. n. 892 del 1998, con

conseguente violazione anche dell'art. 24 della Costituzione); infine

alla disciplina dettata nel comma 1 dell'art. 513 cod. proc. pen.,

secondo cui le dichiarazioni del coimputato che rifiuta in

dibattimento di sottoporsi all'esame sono utilizzabili nei confronti

dell'imputato che vi consenta (r.o. n. 4 e 5 del 1999);

che il tribunale di Napoli censura inoltre, in riferimento anche

agli artt. 24, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, la

disciplina contenuta nel comma 2 dell'art. 513 cod. proc. pen.

perché fa dipendere l'esercizio del diritto dell'imputato al

controesame dalla scelta del dichiarante di avvalersi o meno della

facoltà di non rispondere, con conseguente disparità di trattamento

tra imputati e violazione del principio del giusto processo, del

libero convincimento del giudice e della obbligatorietà dell' azione

penale;

che, ad avviso dei giudici rimettenti, l'art. 513, comma 2, cod.

proc. pen., subordinando alla volontà delle parti l'ingresso delle

dichiarazioni rese in precedenza da imputati in procedimenti connessi

fra il materiale probatorio sottoposto alla valutazione del giudice,

deroga al principio di non dispersione della prova e introduce un

principio dispositivo in materia probatoria, in contrasto con i

principi di legalità, esercizio dell'azione penale, funzione

conoscitiva del processo e indefettibilità della giurisdizione (r.o.

n. 828 del 1998 in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111

Cost.; r.o. n. 892 del 1998 in riferimento agli artt. 25, secondo

comma, 101, secondo comma, e 112 Cost.; r.o. nn. 4 e 5 del 1999 in

riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost., nonché all'art. 24

della Costituzione per violazione del diritto di difesa della parte

civile e degli imputati consenzienti, invece, alla lettura; r.o. n.

49 del 1999, che evoca altresì l'art. 2 della Costituzione per

contrasto della disciplina con "il principio di responsabilità e

collaborazione in vista dell'accertamento della verità");

che a giudizio del tribunale di Nocera Inferiore sarebbero

inoltre violati gli artt. 2 e 27 della Costituzione perché l'art.

513, comma 2, cod. proc. pen., ponendo limitazioni alla ricerca e

all'individuazione dei responsabili di un reato, ostacola il fine

primario del processo penale, che consiste nella ricerca della

verità e nella punizione dei colpevoli;

che la norma censurata si porrebbe quindi in contrasto con uno

dei fini primari dell'ordinamento, costituito dalla tutela dei

cittadini nei confronti dei comportamenti penalmente rilevanti che

ledono diritti inviolabili o doveri di solidarietà (art. 2 Cost.), e

travolgerebbe il principio per il quale responsabilità e pena sono

legate da un rapporto di reciproca implicazione (art. 27 Cost.);

che con la prima ordinanza il pretore di Milano dubita, inoltre,

della legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 267 del

1997, nella parte in cui non estende il regime transitorio - previsto

dai commi 2 e 5 - ai giudizi in corso anche quando al momento

dell'entrata in vigore della predetta legge non sia ancora stata

disposta la lettura delle dichiarazioni rese dalle persone indicate

dall'art. 513 cod. proc. pen. che si avvalgono in dibattimento della

facoltà di non rispondere;

che ad avviso del rimettente la disposizione transitoria

violerebbe l'art. 3 della Costituzione perché disciplina

irragionevolmente in maniera diversa l'acquisizione delle

dichiarazioni predibattimentali rese dagli imputati di reato

connesso, a seconda che tali soggetti abbiano esercitato la facoltà

di non rispondere prima o dopo l'entrata in vigore della legge, così

facendo dipendere da circostanze temporali meramente casuali regole

diverse di utilizzazione probatoria;

che tutte le questioni sono state sollevate nel corso di

dibattimenti nei quali alcuni imputati in procedimenti connessi,

citati per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge n. 267

del 1997, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, e che le

parti non hanno prestato il consenso alla utilizzazione delle

dichiarazioni rese in precedenza;

che nei giudizi promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 828 e

892 del r.o. del 1998 e al n. 49 del r.o. del 1999 è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente,

stante l'analogia delle questioni, al contenuto dell'atto di

intervento relativo ai giudizi di costituzionalità promossi con le

ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997.

Considerato che tutte le ordinanze di rimessione, muovendo dal

quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7

agosto 1997, n. 267, sottopongono a censura il regime di

inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza dell'accordo

delle parti, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini

preliminari dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in

dibattimento della facoltà di non rispondere;

che i giudizi, attesa l'analogia delle questioni, vanno riuniti;

che, successivamente alla emissione delle ordinanze, questa

Corte, con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul predetto quadro

normativo, dichiarando la illegittimità costituzionale, tra l'altro,

dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura

penale "nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante

rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti

concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue

precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla

lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di

procedura penale";

che nella citata sentenza, in relazione alle questioni

concernenti la disciplina transitoria, la Corte aveva disposto la

restituzione degli atti, rilevando che, a seguito della modifica

della disciplina a regime, e della possibilità, così introdotta, di

"recuperare mediante il sistema delle contestazioni i singoli

contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza", doveva

essere valutato dai rimettenti se le questioni potessero considerarsi

superate;

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti

affinché verifichino se, alla luce della nuova disciplina

applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni

sollevate siano tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di

Milano, al tribunale di Nocera Inferiore, al tribunale di Lamezia

Terme, al tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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