Corte costituzionale

Ordinanza n. 80/1999

Altra decisione · depositata il 18/03/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 legge 7 agosto

1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura

penale in tema di valutazione delle prove), in relazione all'art.

513, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze

emesse il 12 dicembre 1997 dalla Corte d'assise di Messina, il 16

gennaio 1998 dal Tribunale di Genova, il 20 febbraio 1998 dal

Tribunale di Roma, il 18 novembre 1997 dal Tribunale di Milano, il 26

marzo 1998 dal Tribunale di Trieste, il 6 aprile 1998 dal Tribunale

di Pescara ed il 5 dicembre 1997 dal Tribunale di Roma,

rispettivamente iscritte ai nn. 96, 221, 289, 321, 415, 416 e 544 del

registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 9, 14, 17, 19, 24 e 34, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che la Corte di assise di Messina, il Tribunale di Genova,

il Tribunale di Roma, il Tribunale di Milano, il Tribunale di Trieste

e il Tribunale di Pescara hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267

(Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema

di valutazione delle prove), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 97,

101, 111 e 112 della Costituzione;

che il Tribunale di Milano (r.o. n. 321 del 1998) censura, in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 6, commi 2 e 5, della

legge n. 267 del 1997 nella parte in cui prevede la limitata

efficacia probatoria delle dichiarazioni già acquisite ai sensi del

previgente art. 513 cod. proc. pen., allorché i soggetti di cui

all'art. 210 cod. proc. pen., nuovamente citati su richiesta delle

parti, si avvalgano ancora della facoltà di non rispondere;

che gli altri rimettenti rivolgono la censura alla mancata

estensione della regola di valutazione probatoria contenuta nel comma

5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997 alle dichiarazioni rese

dai soggetti indicati nell'art. 513 cod. proc. pen. che si avvalgono

in dibattimento della facoltà di non rispondere, al di fuori della

situazione regolata dal comma 2 della medesima disposizione, e cioè

nel caso in cui al momento dell'entrata in vigore della predetta

legge non sia stata ancora disposta la lettura delle dichiarazioni

rese in precedenza;

che la censura è prospettata in riferimento agli artt. 2, 3, 24,

101 e 112 della Costituzione dalla Corte di assise di Messina (r.o.

n. 96 del 1998); in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal

Tribunale di Genova (r.o. n. 221 del 1998) e dal Tribunale di Roma

(r.o. nn. 289 e 544 del 1998); in riferimento agli artt. 3, 97, primo

comma, 101, secondo comma, della Costituzione dal Tribunale di

Trieste (r.o. n. 415 del 1998); in riferimento agli artt. 3, 101, 111

e 112 della Costituzione dal Tribunale di Pescara (r.o. n. 416 del

1998);

che le questioni di legittimità costituzionale sono state

sollevate dalla Corte di assise di Messina, dal Tribunale di Genova,

dal Tribunale di Roma, dal Tribunale di Trieste e dal Tribunale di

Pescara nel corso di dibattimenti nei quali alcuni imputati in

procedimenti connessi, citati per la prima volta dopo l'entrata in

vigore della legge n. 267 del 1997, si erano avvalsi della facoltà

di non rispondere, e le parti non avevano prestato il consenso alla

utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza;

che la questione di costituzionalità prospettata dal Tribunale

di Milano è stata sollevata nel corso di un dibattimento nel quale

erano già stati acquisiti, ai sensi del previgente art. 513 cod.

proc. pen., i verbali delle dichiarazioni rese durante le indagini

preliminari da numerosi imputati di reato connesso, che in

dibattimento si erano avvalsi della facoltà di non rispondere e dei

quali molti, nuovamente citati dopo l'entrata in vigore della legge

n. 267 del 1997, si avvalevano ancora della facoltà di non

rispondere;

che secondo il Tribunale di Milano la disciplina impugnata

contrasta con gli artt. 3 e 24 della Costituzione perché determina

una irragionevole diversità di trattamento, dipendente unicamente

dal dato temporale nel quale si colloca l'esercizio della facoltà di

non rispondere dell'imputato di reato connesso, in relazione sia alla

regola di valutazione dettata dall'art. 192, comma 3, cod. proc.

pen., sia ai casi in cui le dichiarazioni acquisite ai sensi del

previgente art. 513 cod. proc. pen. siano riferibili a soggetti dei

quali non è stata chiesta nuova citazione ai sensi del comma 2

dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997: con incidenza sul diritto di

difesa dell'imputato, che può essere leso dalla diversità delle

regole di valutazione probatoria applicabili a situazioni di identico

contenuto processuale;

che, ad avviso degli altri rimettenti, la disposizione

transitoria, nella parte in cui non è applicabile a tutti i

dibattimenti in corso, contrasta con l'art. 3 della Costituzione

perché determina una irragionevole disparità di trattamento tra

imputati, limitando o escludendo nei loro confronti, in ragione dello

stato del procedimento, l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese

dai soggetti indicati nell'art. 513 cod. proc. pen. anteriormente

all'entrata in vigore della novella e assunte nel rispetto della

normativa allora vigente;

che la mancata estensione della regola di utilizzabilità,

quantunque attenuata, prevista dall'art. 6, comma 5, della legge n.

267 del 1997, alle dichiarazioni in precedenza rese dall'imputato in

procedimento connesso, che si avvalga in dibattimento della facoltà

di non rispondere per la prima volta dopo l'entrata in vigore della

legge, violerebbe altresì, sotto altro profilo, l'art. 3 della

Costituzione nonché gli artt. 2, 24, 97, 101, 111 e 112 della

Costituzione perché, comportando la irragionevole dispersione di

elementi di prova legittimamente raccolti, sacrifica l'esercizio

della funzione giurisdizionale, il cui fine è quello della ricerca

della verità (r.o. nn. 96/1998, 415/1998 e 416/1998), con

conseguente lesione dei principi di uguaglianza e di obbligatorietà

dell'azione penale (r.o. nn. 96/1998 e 415/1998) e pregiudizio per il

buon andamento della giustizia e l'efficienza del processo penale

(r.o. n. 415/1998);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

riportandosi integralmente, stante l'analogia delle questioni, al

contenuto dell'atto di intervento relativo ai giudizi di

costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787

del r.o. del 1997, già decisi con sentenza n. 361 del 1998.

Considerato che, pur nelle loro diverse articolazioni, le questioni

di costituzionalità sono tutte riconducibili alla denuncia della

irragionevolezza - e delle ricadute in termini di ingiustificata

disparità di trattamento e di violazione dei principi della

indefettibilità della giurisdizione, della obbligatorietà

dell'azione penale e del giusto processo - di una disciplina che

assoggetta la valutazione delle dichiarazioni acquisite a norma

dell'art. 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen. ad un nuovo criterio di

giudizio, ovvero ne subordina l'utilizzazione alle regole introdotte

dalla legge n. 267 del 1997, in base al mero dato occasionale che al

momento dell'entrata in vigore della legge le dichiarazioni fossero

già state acquisite mediante lettura;

che i giudizi, attesa l'analogia delle questioni, vanno riuniti;

che, successivamente alla emissione delle ordinanze, questa

Corte, con sentenza n. 361 del 1998, nel disporre la restituzione

degli atti relativi a questioni che avevano censurato la medesima

normativa transitoria, ha affermato che doveva essere valutato dai

giudici a quibus se le questioni potessero considerarsi superate a

seguito della modifica della disciplina a regime, "che ora permette

di recuperare mediante il sistema delle contestazioni i singoli

contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza";

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti

affinché verifichino se, alla luce della disciplina applicabile a

seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano

tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Corte di

assise di Messina, al Tribunale di Genova, al Tribunale di Roma, al

Tribunale di Milano, al Tribunale di Trieste e al Tribunale di

Pescara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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