Art. 506 c.p.p. — Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private

Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture disposte a norma degli articoli 511, 512 e 513, puo' indicare alle parti temi di prova nuovi o piu' ampi, utili per la completezza dell'esame. (( 2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, puo' rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210 ed alle parti gia' esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2))

Testo vigente dal 2 gennaio 2000

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 338/1999

    Questione infondata
    20 luglio 1999

    Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 506, commi primo e secondo, cod. proc. pen., sollevate con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, comma secondo, 76, 101, comma secondo, 102 e 112 Cost..

    Art. 507 c.p.p. · Art. 151 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 221/1991

    Questione infondata
    24 maggio 1991

    Nel vigente codice di procedura penale sono nettamente distinti l'interrogatorio e l'esame dell'imputato. Il primo, regolato dagli artt. 64, 65, 66, 294, 363, 375 e 376, è reso nella fase delle indagini preliminari ed è considerato uno strumento di difesa che mira a garantire all'imputato l'esercizio effettivo del relativo diritto. L'esame dell'imputato, previsto nel dibattimento e regolato a sua volta, per i procedimenti innanzi al tribunale e per quelli innanzi al pretore, dagli artt. 567, 208, 503 e 506 cod. proc. pen., è considerato un mezzo di prova e, per questa sua natura, è subordinato alla richiesta o al consenso dello stesso imputato perché possa valutare la convenienza della sua scelta e le conseguenze che ne derivano. Una volta effettuata la richiesta o prestato il consenso, inoltre, l'imputato ha la facoltà di non rispondere a singole domande, ma della mancata risposta si fa menzione nel verbale per l'eventuale apprezzamento da parte del giudice. Secondo la logica del sistema accusatorio, l'iniziativa della prova spetta alle parti: il giudice ha solo un ruolo di controllo e di sussidiarietà, con la facoltà di indicare i temi nuovi e le lacune da colmare.

    Art. 567 c.p.p. · Art. 208 c.p.p. · Art. 503 c.p.p. · Art. 506 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000. 10 parole tolte, 21 parole aggiunte.

… alle parti temi di prova nuovi o piu' ampi, utili per la completezza dell'esame. aggiunto: 2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, puo' rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici tolto: e alle parti private gia' esaminateaggiunto: , alle persone indicate nell'articolo 210 ed alle parti gia' esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esametolto: , secondo l'ordine indicato negli articoli 498aggiunto: , commi 1 e 2 tolto: e 503 comma 2.aggiunto: , e 503, comma 2

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art506 · fonte del testo

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