Corte costituzionale

Sentenza n. 381/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1995 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice

di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 giugno 1994 dal Pretore di Padova nel

procedimento penale a carico di Ferrero Federico, iscritta al n. 544

del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 18 ottobre 1994 dal Pretore di Padova,

sezione distaccata di Piove di Sacco, nel procedimento penale a

carico di Bartolami Stefano, iscritta al n. 707 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 6 giugno 1994 (r.o. n. 544/94), il Pretore

di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3, 76 e 111 della Costituzione, dell'art. 513

del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che,

qualora l'imputato o le persone indicate nell'art. 210 c.p.p. si

avvalgano della facoltà di non rispondere, sia data lettura anche

dei verbali delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in sede

di interrogatorio delegato dal p.m. ex art. 370.1 del c.p.p.".

Il giudice remittente premette che, in sede di esame di persona

imputata in procedimento connesso avvalsasi della facoltà di non

rispondere, il pubblico ministero ha chiesto di dare lettura delle

dichiarazioni da essa rese alla polizia giudiziaria, in sede di

interrogatorio delegato, ma che tale richiesta non può essere

accolta in base al disposto dell'art. 513 del codice di procedura

penale. Ciò posto, ad avviso del giudice a quo, tale preclusione

viola, da un lato, gli artt. 3 e 111 della Costituzione, per

ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad atti con

identica valenza probatoria che vengono invece acquisiti al fascicolo

del dibattimento se utilizzati per le contestazioni (art. 503, comma

5, del codice di procedura penale), con conseguente perdita di fonti

di prova tale da influire anche sull'obbligo costituzionale di

motivazione delle sentenze; dall'altro, l'art. 76 della Costituzione,

per contrasto con la legge delega n. 81 del 1987, la cui direttiva n.

76 prevede, all'ultimo periodo, "una specifica diversa disciplina per

gli atti assunti dal pubblico ministero di cui è sopravvenuta una

assoluta impossibilità di ripetizione".

2.1. - Con ordinanza del 18 ottobre 1994 (r.o. n. 707/94), il Pretore di Padova - sezione distaccata di Piove di Sacco - ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

3, 109 e 112 della Costituzione, dell'art. 513 del codice di

procedura penale "nella parte in cui non consente che, nel caso in

cui imputato o persona indicata dall'art. 210 c.p.p. sia contumace o

assente o si rifiuti di sottoporsi all'esame, sia data lettura dei

verbali delle dichiarazioni rese dal soggetto alla polizia

giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari, alla presenza del

difensore ex art. 350.3 del c.p.p.".

Il giudice remittente premette che, in sede di esame di persona

imputata in procedimento connesso avvalsasi della facoltà di non

rispondere, il pubblico ministero ha chiesto di dare lettura delle

dichiarazioni da essa rese, in sede di sommarie informazioni, alla

polizia giudiziaria, ma che tale richiesta non è allo stato

accoglibile ai sensi dell'art. 513 del codice di procedura penale

(pur dopo la sentenza di questa Corte n. 254 del 1992). Ciò posto,

ad avviso del giudice a quo, quest'ultima norma contrasta con l'art.

3 della Costituzione, per disparità di trattamento in tema di

letture, non giustificata dall'identità dell'interrogante (tanto

più alla luce delle modifiche apportate all'art. 503, comma 5, del

codice di procedura penale); con l'art. 109 della Costituzione, in

quanto il pubblico ministero si vede contrastato nell'utilizzazione

della polizia giudiziaria anche per atti legittimi e necessari

perché il nuovo processo penale possa utilmente funzionare; infine,

con l'art. 112 della Costituzione, in quanto si determina una perdita

di fonti di prova ritualmente acquisite, senza che ciò sia

giustificato dalla tutela di alcun confliggente diritto.

2.2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per la manifesta infondatezza della questione,

già decisa con sentenza n. 476 del 1992. Considerato in diritto

1. - Le questioni sollevate con le ordinanze di rimessione hanno

ad oggetto la medesima norma di legge, per cui i relativi giudizi

vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2.1. - Con ordinanza del 6 giugno 1994 (r.o. n. 544 del 1994), il

Pretore di Padova, nel corso di un dibattimento nel quale una persona

imputata in procedimento connesso si è avvalsa della facoltà di non

rispondere ai sensi dell'art. 210 del codice di procedura penale, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 del

codice medesimo (in particolare la censura deve intendersi riferita,

in aderenza alla fattispecie, al comma 2), nella parte in cui non

prevede che, verificandosi la indicata evenienza, possa darsi lettura

dei verbali delle dichiarazioni rese dalle suddette persone alla

polizia giudiziaria in sede di interrogatorio da questa effettuato su

delega del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 370 del codice di

procedura penale.

Ad avviso del remittente, la norma viola, da un lato, gli artt. 3

e 111 della Costituzione per ingiustificata disparità di trattamento

rispetto ad atti con identica valenza probatoria (il riferimento è

all'art. 503, comma 5, del codice di procedura penale, il quale

prevede l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, se utilizzate

per le contestazioni, delle dichiarazioni assunte dalla polizia

giudiziaria su delega del pubblico ministero), con conseguenze anche

sull'obbligo di motivazione delle sentenze; dall'altro, l'art. 76

della Costituzione, per contrasto con la direttiva n. 76 della legge

di delega n. 81 del 1987.

2.2. - La questione non è fondata, in quanto, a seguito della

sentenza di questa Corte n. 60 del 1995 (successiva all'ordinanza di

rimessione), la medesima deve ormai intendersi chiaramente risolta

nel senso auspicato dal remittente.

Con la predetta pronuncia, infatti, è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1, del codice di

procedura penale "nella parte in cui non prevede che il giudice,

ricorrendone le condizioni, disponga che sia data lettura dei verbali

delle dichiarazioni dell'imputato assunte dalla polizia giudiziaria

su delega del pubblico ministero".

A tale conclusione la Corte è pervenuta sulla base della

essenziale considerazione che l'interrogatorio effettuato dalla

polizia giudiziaria a ciò delegata si svolge (così come, del resto,

avviene per gli altri atti delegabili, ai sensi dell'art. 370, comma

1, del codice di procedura penale) con le stesse modalità

garantistiche di quello compiuto personalmente dal pubblico

ministero, ed è anzi assistito dall'ulteriore garanzia della

presenza obbligatoria del difensore. Ne derivava una irrazionale

disparità di disciplina nel regime di utilizzazione processuale, in

deroga al criterio di assimilazione seguito nello stesso codice (cfr.

il citato art. 503, comma 5), tra atti diretti ed atti delegati.

Ciò posto, appare evidente l'immediato riflesso di tale pronuncia

sulla disciplina dettata dall'impugnato coma 2 dell'art. 513 del

codice di procedura penale - relativo, come detto sopra, all'esame

delle persone indicate nell'art. 210 -, il quale rinvia al comma

precedente in ordine alla individuazione del novero delle

dichiarazioni rese prima del dibattimento, dei cui verbali,

ricorrendone i presupposti (tra i quali, a seguito della sentenza n.

254 del 1992 di questa Corte, anche l'essersi avvalsi della facoltà

di non rispondere), può essere disposta la lettura. Del resto, come

questa Corte ha evidenziato nella sentenza da ultimo citata, dalla

circostanza che, in presenza di procedimenti connessi o collegati, si

addivenga o meno al simultaneus processus non possono derivare

disparità di regime in tema di lettura, e quindi di utilizzabilità,

delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dagli

imputati di detti procedimenti.

3.1. - Con ordinanza del 18 ottobre 1994 (r.o. n. 707 del 1994),

il Pretore di Padova, sezione distaccata di Piove di Sacco, nel corso

di un dibattimento in cui una persona imputata in procedimento

connesso si è avvalsa della facoltà di non rispondere ai sensi

dell'art. 210 del codice di procedura penale, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice medesimo

(anche in questo caso la censura deve intendersi riferita

specificamente al comma 2), nella parte in cui non prevede che,

verificandosi detta evenienza, sia data lettura dei verbali delle

dichiarazioni rese dalle indicate persone alla polizia giudiziaria in

sede di assunzione di sommarie informazioni ai sensi dell'art. 350

del codice di procedura penale, con l'assistenza del difensore.

Ad avviso del remittente, la norma viola gli artt. 3 (per

disparità di trattamento probatorio non giustificata, data la

presenza del difensore, dall'identità del soggetto interrogante,

polizia giudiziaria o pubblico ministero), 109 (in quanto il pubblico

ministero "si vede contrastato nell'utilizzazione della polizia

giudiziaria") e 112 della Costituzione (poiché ne deriva una perdita

di fonti di prova non motivata da esigenze di tutela di alcun

confliggente diritto).

3.2. - La questione è manifestamente infondata.

Con sentenza n. 476 del 1992 (seguita dalle ordinanze nn. 176 e

338 del 1993), questa Corte ha dichiarato non fondate (e poi

manifestamente infondate) analoghe questioni, sia pure specificamente

relative all'art. 513, comma 1, del codice, sulla base della

considerazione che la norma citata, escludendo dalla possibilità di

lettura le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria ex

art. 350 del codice di procedura penale, non è certamente

irragionevole, data la sostanziale differenza, sotto l'angolo visuale

delle garanzie difensive dell'imputato, tra tale atto d'indagine

della polizia giudiziaria e l'interrogatorio effettuato dal pubblico

ministero, soltanto quest'ultimo essendo soggetto alla disciplina

garantistica di cui all'art. 65 del codice. Si è poi aggiunto che,

proprio perché la norma in esame attiene, come s'è detto, al tema

delle garanzie difensive dell'imputato, il richiamo ad altri

parametri costituzionali (quali, in quelle occasioni, gli artt. 24 e

112) risulta inconferente.

Ciò posto, appare evidente che le anzidette argomentazioni non

possono non valere anche per il caso ora in esame, nel quale non è

ravvisabile alcun argomento nuovo che possa indurre a diverse

conclusioni (il richiamo all'art. 109 della Costituzione è del tutto

fuori luogo), e tenuto conto di quanto detto sopra in ordine alla

identità di disciplina che, sul punto in discussione, deve

sussistere tra il primo e il secondo comma dell'art. 513 del codice

di procedura penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 76 e 111 della Costituzione, dal Pretore di

Padova con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 109 e 112

della Costituzione, dal Pretore di Padova, sezione distaccata di

Piove di Sacco, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:381 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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