Corte costituzionale

Sentenza n. 254/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/06/1992 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 513, secondo

comma, del codice di procedura penale, e 2, n. 76, della legge 16

febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica

per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 giugno 1991 dal Tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Mazza Franco, iscritta al n. 532 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 28 giugno 1991 dal Tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Rinversi Pierluigi ed altri, iscritta

al n. 618 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Mazza Franco,

il Tribunale di Roma, con ordinanza del 22 giugno 1991 (r.o. n. 532

del 1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 513,

secondo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non

consente la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle

persone indicate dall'art. 210 del codice di procedura penale, che

siano comparse ed abbiano rifiutato di sottoporsi all'esame".

Premette il remittente che, a seguito del rifiuto di sottoporsi

all'esame (ai sensi dell'art. 210, quarto comma, c.p.p.) espresso da

persona imputata di concorso nello stesso reato ascritto a Mazza

Franco, nei confronti della quale si procede separatamente essendo

minore di età, il pubblico ministero ha chiesto la lettura delle

dichiarazioni dalla medesima precedentemente rese al pubblico

ministero presso il Tribunale per i minorenni. A tale richiesta osta,

ad avviso del giudice a quo, il disposto della norma impugnata, la

quale, però, si porrebbe in contrasto innanzitutto con l'art. 3

della Costituzione, a causa della irragionevole disparità di

trattamento tra la situazione in esame e quella del coimputato di

procedimento non separato, nel qual caso, ai sensi dell'art. 513,

primo comma, è possibile dare lettura delle precedenti dichiarazioni

nell'ipotesi in cui egli rifiuti di sottoporsi all'esame. Pertanto,

situazioni analoghe ricevono trattamenti irrazionalmente diversi (con

pregiudizio della posizione delle parti per quel che concerne

l'acquisizione delle prove) a causa della separazione, del tutto

accidentale (nella fattispecie dovuta alla minore età del

coimputato), dei procedimenti.

La norma impugnata, prosegue il remittente, viola anche l'art. 76

della Costituzione, per contrasto con la direttiva n. 76, ultima

parte, della legge-delega n. 81 del 1987 ("previsione di una

specifica, diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico

ministero di cui è sopravvenuta una assoluta impossibilità di

ripetizione"). Mentre, infatti, l'art. 513, primo comma, consente la

lettura delle dichiarazioni dell'imputato che abbia rifiutato di

sottoporsi all'esame, avendo il legislatore delegato ritenuto che

tale rifiuto equivalesse ad una assoluta impossibilità di

ripetizione della prova, non si giustifica, in assenza di una

specifica distinzione nel citato criterio direttivo, la diversa

disciplina di cui al secondo comma del medesimo articolo, considerato

anche che l'art. 192, terzo comma, del codice di procedura penale

equipara, ai fini della valutazione della prova, le dichiarazioni

rese dal coimputato del medesimo reato e quelle rese dall'imputato in

procedimento connesso.

1.2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

giudizio, chiede che la questione sia dichiarata infondata, in quanto

basata su una erronea interpretazione del dettato normativo.

Premesso che, ove si accogliesse la tesi del giudice remittente,

dovrebbe necessariamente concludersi per l'incostituzionalità della

norma in esame per evidente irragionevolezza, l'Avvocatura dello

Stato osserva che il secondo comma dell'art. 513 non rappresenta

altro che una norma "satellite" rispetto alla disciplina di cui al

primo comma, che attiene alla posizione di qualsiasi imputato

"connesso", indipendentemente dal luogo processuale in cui rende le

sue dichiarazioni; il secondo comma ha carattere accessorio,

limitandosi soltanto ad indicare quali adempimenti il giudice deve

espletare prima di dare lettura delle dichiarazioni di un imputato

"connesso" che non è comparso, al fine di evitare che tale imputato

possa sottrarsi a suo piacimento al contraddittorio e possa

egualmente determinare, a seguito della lettura delle sue

dichiarazioni, effetti favorevoli o sfavorevoli sulla altrui

posizione.

La correttezza di tale interpretazione, conclude l'Avvocatura, è

evidenziata dal fatto che la norma impugnata non esamina la

situazione fisiologica della citazione dell'imputato connesso, ma

affronta quelle "patologiche" di un imputato di difficile

rintracciabilità o restio a presentarsi.

2.1. - Con altra ordinanza emessa il 28 giugno 1991 (r.o. n. 618

del 1991), il Tribunale di Roma ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e

secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, degli artt. 2, n. 76,

della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e 513, secondo comma, del codice

di procedura penale, "nella parte in cui vietano che possa darsi

lettura delle dichiarazioni rese al pubblico ministero o al giudice

nel corso delle indagini preliminari o all'udienza preliminare da

coimputato dello stesso reato o di reato connesso, giudicato

separatamente e citato ai sensi dell'art. 210 del codice di procedura

penale, qualora lo stesso, comparso, dichiari di volersi avvalere

della facoltà di non rispondere".

Il Collegio remittente premette che, su richiesta del pubblico

ministero, era stata citata - ai sensi dell'art. 210 del codice di

procedura penale - una persona imputata degli stessi reati oggetto

del giudizio a quo, nei confronti della quale si era proceduto

separatamente, in quanto all'udienza preliminare aveva chiesto ed

ottenuto la definizione del processo col rito abbreviato. Poiché,

tuttavia, detta persona, comparsa all'udienza, si era avvalsa della

facoltà di non rispondere, il pubblico ministero aveva chiesto la

lettura dei verbali di interrogatorio resi dalla stessa al pubblico

ministero e al giudice per le indagini preliminari nel corso

dell'udienza di convalida del fermo; ma a tale richiesta si erano

opposti i difensori degli imputati.

Ciò premesso, il giudice a quo rileva che la possibilità di

acquisire e valutare tali interrogatori e dichiarazioni (che sarebbe

di primaria importanza ai fini della emissione di una sentenza

adeguatamente motivata sul fondamento delle imputazioni contestate)

sembra preclusa dall'inequivoco significato letterale della

formulazione adottata dal legislatore delegato nell'art. 513, secondo

comma, del codice di procedura penale, significato letterale ormai

fatto proprio dalla prima pronuncia della Corte di cassazione in

argomento.

La lettura dell'intero art. 513 del codice di procedura penale,

osserva a questo punto il remittente, alla luce della regola generale

sulla valutazione delle dichiarazioni del coimputato nello stesso

reato ovvero di reato connesso, dettata dall'art. 192, terzo comma,

del codice di procedura penale, è sufficiente per far apprezzare con

immediatezza la incongruità immotivata - e quindi la

irragionevolezza e la violazione dell'art. 3 della Costituzione -

della mancata previsione, nell'ultimo periodo del secondo comma

dell'art. 513, della possibilità di dar lettura dei verbali

contenenti le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art.

210, non solo nel caso - espressamente e unicamente previsto dalla

norma in esame - di impossibilità di avere la presenza del

"dichiarante", ma anche nel caso - come quello di specie (che è

anche quello statisticamente più frequente nei processi contro la

criminalità organizzata) - in cui il "dichiarante" compaia, ma

dichiari di non voler rispondere alle domande.

La norma impugnata detta una disciplina del tutto diversa da

quella prevista dal primo comma per le dichiarazioni rese dagli

imputati nel proprio procedimento, là dove è espressamente prevista

la acquisizione e la lettura delle dichiarazioni rese in precedenza

dal contumace o dall'imputato che rifiuta di sottoporsi all'esame;

così come non può non rilevarsi la differenziazione di trattamento,

prevista nello stesso secondo comma, tra gli imputati di reati

connessi o separatamente giudicati la cui presenza non si possa

ottenere, e quelli che invece compaiono, ma fanno scena muta: nel

primo caso le dichiarazioni rese in precedenza sono acquisibili; nel

secondo caso non lo sono, stante la formulazione attuale della norma

che non lascia spazio all'interprete ordinario.

Orbene, prosegue il remittente, non pare che sussista una

differenza sostanziale di posizione che giustifichi un trattamento

processuale diverso, quanto alle letture, tra imputati (e coimputati

del medesimo processo) e imputati del medesimo reato, ma

separatamente processati, ovvero imputati di reati connessi: non vi

è dubbio, infatti, che si tratta sempre di persone cui viene mosso

un addebito di reato e che hanno, quindi, una particolare veste e

interesse processuale per rendere dichiarazioni sul fatto che viene

loro addebitato insieme ad altri e di soggetti, infine, che hanno

reso la loro dichiarazione con tutte le particolari cautele e

garanzie previste dal codice di rito. Non basta: non pare che

sussista, poi, nessuna differenza sostanziale tra le ipotesi previste

nel secondo comma dell'art. 513 del codice di procedura penale:

infatti non è dato comprendere perché, se il dichiarante non è

più reperibile ovvero, comunque, non si riesce a portarlo davanti al

giudice, le dichiarazioni rese in precedenza possono essere lette e

valutate, mentre invece se compare e non vuole più parlare, tutto

ciò che è stato legittimamente acquisito in precedenza non possa

essere acquisito e debba essere sottratto alla valutazione del

giudice.

Dunque, non solo non esistono ragioni sostanziali valide per

distinguere tra le posizioni testé indicate, ma tale

differenziazione appare ancora più incongrua - e fonte di

ingiustificata disparità di trattamento e di irragionevolezza

normativa - se si tengono presenti le norme generali dettate dal

codice di rito in tema di valutazione delle prove.

Infatti, il nuovo codice mostra chiaramente di respingere il

principio della inutilizzabilità ex lege delle dichiarazioni del

coimputato dello stesso reato ovvero di reato connesso e giudicato

separatamente: anzi, detta la regola generale che dette dichiarazioni

possono essere utilizzate purché riscontrate da elementi di prova

che ne confermino l'attendibilità (art. 192, terzo comma). Con la

norma impugnata da un lato viene irrazionalmente ed arbitrariamente

scriminata la posizione del coimputato ex art. 210 del codice di

procedura penale rispetto a quella dell'imputato nel giudizio in

corso, dall'altro, con ancora più evidente arbitrarietà, viene

diversamente disciplinata la acquisibilità e la lettura delle

dichiarazioni rese dallo stesso soggetto, a seconda che costui sia o

meno comparso in dibattimento, consentendosi la lettura solo se le

ricerche e le citazioni - per qualunque ragione, anche la volontaria

irreperibilità - non conseguono effetto, ma vietandosi le letture se

invece il soggetto compare e dichiara di non voler più rispondere.

Tale arbitraria ed ingiustificata diversità di trattamento si

risolve, inoltre, in una inammissibile compressione dei poteri di

cognizione del giudice nell'esercizio della giurisdizione, sebbene

questi, nel valutare le dichiarazioni rese dal coimputato dello

stesso reato ovvero di reato connesso, e giudicato separatamente,

debba compiere una obbligatoria attività di verifica in applicazione

della regola di valutazione dettatagli dal citato art. 192, terzo

comma, del codice di procedura penale, e quindi, non possa

riconoscere valenza probatoria a tali dichiarazioni in sé, ma

unitamente agli altri elementi di prova che ne corroborino

l'attendibilità.

Pare, dunque, al Tribunale remittente che "il congengo normativo

introdotto dall'art. 513, comma secondo, c.p.p. in attuazione della

direttiva n. 76 dell'art. 2 della legge-delega n. 81 del 1987, sia

viziato da violazione dell'art. 3 della Costituzione, nonché da

violazione del principio di costituzione materiale sotteso dagli

artt. 24 e 112 della Costituzione e che può essere sinteticamente

indicato come l'esigenza fondamentale dello Stato - cui corrispondono

legittime aspettative dei cittadini - di assicurare l'effettivo e

concreto esercizio della giurisdizione penale".

Infine, conclude il giudice a quo, l'applicazione della

prescrizione normativa dettata dall'art. 513, comma secondo, c.p.p.

realizza, in concreto, un condizionamento, razionalmente

ingiustificato, dello stesso esercizio della funzione giurisdizionale

anche sotto il profilo dell'art. 111, comma primo, della

Costituzione, poiché il divieto di acquisire le dichiarazioni del

coimputato citato ai sensi dell'art. 210 c.p.p. - che, comparendo, si

rifiuta di rispondere - contenenti riferimenti a fatti rilevanti ai

fini della decisione, comporta l'impossibilità di una corretta ed

adeguata motivazione della decisione.

2.2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, il quale conclude per l'infondatezza della questione,

riportandosi integralmente alle argomentazioni in tal senso svolte

nell'atto di intervento relativo all'ordinanza del Tribunale di Roma

n. 532 del 1991. Considerato in diritto

1. - Con ordinanza del 22 giugno 1991 (r.o. n. 532/91), il

Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non consente di dare lettura dei verbali

delle dichiarazioni rese, al pubblico ministero o al giudice, nel

corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, dalle

"persone indicate nell'art. 210" - cioè dalle persone imputate in un

procedimento connesso a norma dell'art. 12, nei confronti delle quali

si procede o si è proceduto separatamente, ovvero imputate di un

reato collegato a quello per cui si procede -, qualora queste

compaiano in dibattimento ma si avvalgano della facoltà di non

rispondere. Ad avviso del remittente, la norma viola, innanzitutto,

l'art. 3 della Costituzione per irragionevole disparità di

trattamento rispetto alla disciplina di cui al primo comma dello

stesso art. 513, il quale consente la lettura delle dichiarazioni

precedentemente rese dal coimputato in procedimento non separato che

rifiuti di sottoporsi all'esame; in secondo luogo, l'art. 76 della

Costituzione, per contrasto con la direttiva n. 76 della legge di

delega n. 81 del 1987, la quale, prescrivendo genericamente

(nell'ultima parte) "una specifica, diversa disciplina per gli atti

assunti dal pubblico ministero di cui è sopravvenuta una assoluta

impossibilità di ripetizione", non consentiva al legislatore

delegato di introdurre, in ordine all'acquisizione delle

dichiarazioni precedentemente rese, la diversità di disciplina

sancita nel primo e nel secondo comma del richiamato art. 513 del

codice.

Con altra ordinanza del 28 giugno 1991 (r.o. n. 618/91), lo stesso

Tribunale di Roma ha nuovamente sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura

penale, nella parte sopra indicata: a differenza della precedente

ordinanza, tuttavia, il remittente ha, da un lato, accomunato

nell'impugnativa la norma delegata e quella delegante, cioè la

citata direttiva n. 76 della legge di delega, e, dall'altro, ha fatto

riferimento, per entrambe le norme impugnate, oltre che all'art. 3

della Costituzione per i motivi sopra esposti, allo stesso art. 3,

per irrazionale disparità di disciplina, all'interno del medesimo

secondo comma dell'art. 513, tra il caso di imputato di procedimento

connesso di cui non si possa ottenere la presenza e quello di analogo

imputato che compaia ma rifiuti di rispondere (essendo solo nella

prima ipotesi possibile la lettura); al "principio di Costituzione

materiale sotteso dagli artt. 24 e 112 della Costituzione", secondo

cui costituisce esigenza fondamentale dello Stato assicurare

l'effettivo e concreto esercizio della giurisdizione penale; nonché,

infine, all'art. 111, primo comma, della Costituzione, in quanto il

divieto in esame, sottraendo alla cognizione del giudice

dichiarazioni contenenti riferimenti a fatti rilevanti ai fini della

decisione, comporterebbe l'impossibilità di una corretta ed adeguata

motivazione della decisione medesima.

I giudizi, avendo ad oggetto una questione in larga parte

coincidente, vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2.1. - Comune ad entrambe le ordinanze di rimessione è - come si

è detto - la questione relativa all'art. 513, secondo comma, del

codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, per la disparità di trattamento, ritenuta priva di

ragionevolezza, che la norma impugnata introduce - in ordine alla

lettura di dichiarazioni rese prima del dibattimento - rispetto alla

disciplina dettata dal primo comma dello stesso articolo 513. Detta

questione va, pertanto, esaminata per prima.

La norma censurata concerne il potere del giudice di disporre la

lettura (cui consegue l'allegazione al fascicolo del dibattimento ex

art. 515 del codice di procedura penale) delle dichiarazioni rese

fuori dal dibattimento dalle persone indicate nell'art. 210, vale a

dire dagli imputati in un procedimento connesso nei confronti dei

quali si procede o si è proceduto separatamente (ovvero anche dagli

imputati "di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso

previsto dall'art. 371, comma 2, lett. b), cioè in ipotesi di

collegamento probatorio: cfr. art. 210, ultimo comma). La norma

prevede innanzitutto che il giudice, a richiesta di parte, "dispone,

secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero

l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale", stabilendo poi -

per quanto maggiormente qui interessa - che "se non è possibile

ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti,

dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni".

Nulla espressamente la norma prescrive per il caso in cui, pur

ottenuta la presenza del dichiarante, questi si avvalga della

facoltà di non rispondere, ad esso indubbiamente riconosciuta dal

menzionato art. 210, quarto comma.

I giudici remittenti univocamente interpretano tale silenzio

normativo nel senso che esso preclude al giudice di disporre, in

detta ipotesi, la lettura delle precedenti dichiarazioni e, sulla

base di tale premessa ermeneutica, rilevano la diversità di

disciplina - dubitandone della ragionevolezza e, quindi, della

legittimità costituzionale - tra la norma impugnata e il primo comma

dello stesso art. 513, ai sensi del quale il giudice dispone, a

richiesta di parte, la lettura dei verbali delle precedenti

dichiarazioni dell'imputato non solo se questi è contumace o

assente, ma anche se "si rifiuta di sottoporsi all'esame".

2.2. - L'Avvocatura dello Stato, premesso che, ove si accogliesse

la tesi interpretativa dei remittenti, "dovrebbe necessariamente

concludersi per la incostituzionalità della disposizione", in quanto

un diverso trattamento delle due situazioni di cui al primo e al

secondo comma dell'art. 513 "sarebbe .. viziato da evidente

irragionevolezza", sostiene che la norma impugnata non è altro che

una norma "satellite" rispetto al primo comma, nei confronti del

quale ha carattere accessorio, per cui, per tutto quanto da essa non

previsto, continuerebbe ad esplicare piena efficacia la disciplina

generale dettata appunto dal primo comma.

La tesi proposta dall'Avvocatura non può essere accolta, per il

decisivo rilievo che l'interpretazione "restrittiva" fornita dai

giudici a quibus risulta confermata non solo da vari altri giudici di

merito, ma, anche, soprattutto, da recenti pronunzie della Corte di

cassazione.

3.1. - La questione è fondata.

Va, innanzitutto, rilevato che il legislatore delegato, nel

dettare l'art. 513, primo comma, del codice di procedura penale, il

quale consente la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese

dall'imputato qualora questi è contumace, assente, ovvero "si

rifiuta di sottoporsi all'esame", ha inteso comprendere nei casi di

sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto (di cui alla

citata direttiva n. 76 della legge-delega) anche l'"indisponibilità

dello stesso imputato all'esame" (cfr. relazione al prog. prel.): e

ciò in linea con il criterio, rinvenibile in varie disposizioni del

codice, tendente a contemperare il rispetto del principio-guida

dell'oralità con l'esigenza di evitare - nei limiti e alle

condizioni di volta in volta indicate - la "perdita", ai fini della

decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia

irripetibile in tale sede.

Ciò posto, la diversità di disciplina introdotta dal secondo

comma dell'art. 513 rispetto a quella, ora citata, del primo comma

del medesimo articolo appare del tutto sfornita di ragionevole

giustificazione.

Premesso che l'esame delle persone indicate nell'art. 210 (vale a

dire, ripetesi, di quelle "imputate in un procedimento connesso a

norma dell'art. 12, nei confronti delle quali si procede o si è

proceduto separatamente", ovvero imputate di un reato probatoriamente

collegato) è inserito, sotto il capo dedicato all'"esame delle

parti", nel titolo relativo ai "mezzi di prova", e che quindi è

fuori dubbio l'intenzione del legislatore di attribuire alle

dichiarazioni di dette persone il rango di "prove", sia pure soggette

a particolari criteri di valutazione (art. 192, terzo e quarto comma,

del codice di procedura penale), va, in primo luogo, osservato che i

menzionati soggetti, in relazione alla loro particolare, e, per così

dire, ibrida posizione, hanno sì l'obbligo - a differenza

dell'imputato - di presentarsi al giudice (il quale provvede alla

loro citazione osservando le norme sulla citazione dei testimoni), ma

sono assistiti da un difensore e, soprattutto, conservano la facoltà

di non rispondere tipica dell'imputato (e di ciò debbono essere

avvertiti). In definitiva, anch'essi, come l'imputato, hanno la

possibilità di sottrarsi, in tutto, o in parte, all'esame, così

determinando, nel caso in cui avessero reso precedenti dichiarazioni,

quel tipo di situazione che lo stesso legislatore delegato ha inteso

qualificare come un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta di

ripetizione dell'atto.

3.2. - Ma la palese irragionevolezza della norma impugnata si

manifesta con particolare evidenza ove si consideri la diversità di

disciplina cui sono assoggettate - in ordine alla possibilità di

lettura in dibattimento - le dichiarazioni rese durante le indagini

preliminari dalle persone imputate in un procedimento connesso o

collegato, a seconda che nei loro confronti si proceda in un unico

processo cumulativo ovvero separatamente.

Va premesso che il nuovo codice contiene una disciplina, sia in

tema di connessione di procedimenti (art. 12) - più rigorosa e

restrittiva rispetto a quella prevista nel codice abrogato -, sia in

materia di riunione e separazione dei processi (artt. 17 e 18), dalla

quale emerge nel complesso un evidente favor per la separatezza dei

processi, ritenuta utile soprattutto al fine di una maggior

speditezza degli stessi. Ma tale scelta del legislatore, la quale

può o deve, in varie ipotesi, comportare la celebrazione separata di

procedimenti pur tra loro connessi o collegati - scelta, come detto,

ispirata essenzialmente da esigenze estrinseche di celerità ed

economia processuale -, non può, senza violare il principio di

ragionevolezza, avere influenza alcuna sul regime probatorio degli

atti processuali, con conseguenze a volte determinanti ai fini della

decisione.

Ciò tanto più ove si consideri che la separazione dei

procedimenti discende, nella gran parte dei casi, da scelte o

valutazioni contingenti di natura strettamente processuale (ad es.,

adozione di un procedimento speciale nei confronti di un coimputato;

separazione disposta dal giudice in quanto ritenuta "utile ai fini

della speditezza del processo": art. 18, secondo comma, del codice di

procedura penale), se non da eventi del tutto casuali (ad es.,

legittimo impedimento di un coimputato o di un suo difensore,

"maturità" delle indagini nei confronti soltanto di alcuni

coimputati e non di altri, ecc.: cfr. art. 18, primo comma, del

codice di procedura penale).

In conclusione, in tutti i casi in cui si è in presenza di

procedimenti che - per le relazioni esistenti tra i reati contestati

- la legge qualifica connessi o collegati, e quindi potenzialmente

soggetti a trattazione cumulativa, la circostanza che al simultaneus

processus non si addivenga per qualsiasi causa non può

ragionevolmente mutare il regime di leggibilità in dibattimento (e

quindi di utilizzabilità ai fini della decisione) delle

dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dagli imputati di

detti procedimenti. E ciò vale anche nelle ipotesi in cui (come nel

caso del coimputato minorenne, di cui all'ordinanza n. 532/91 del

Tribunale di Roma) la trattazione separata dei processi è imposta

dalla legge, ma per finalità che nulla hanno a che vedere col regime

delle prove.

Vale la pena di sottolineare, infine, come già accennato in

precedenza, che le dichiarazioni in esame sono soggette ad un canone

valutativo particolare (debbono essere infatti "valutate unitamente

agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità":

art. 192, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale), il

quale, nel momento in cui circonda di cautele tali mezzi di prova,

evidenzia allo stesso tempo ancor più l'irragionevolezza di ipotesi,

quale quella in esame, di assoluta inacquisibilità dei medesimi ai

fini della decisione.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

513, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in

cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura

dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo

articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si

avvalgano della facoltà di non rispondere.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità

prospettati dai remittenti in riferimento agli artt. 3, 76, 24, 111,

primo comma, e 112 della Costituzione.

4. - Come detto al punto 1, il Tribunale di Roma, con l'ordinanza

del 28 giugno 1991 (r.o. n. 618/91), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale - in riferimento agli stessi parametri

costituzionali e per i medesimi motivi indicati relativamente

all'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale - anche

dell'art. 2, n. 76, della legge di delega n. 81 del 1987.

La questione non è fondata.

La menzionata direttiva prescrive, nella parte che qui interessa,

come già detto, "una specifica, diversa disciplina per gli atti

assunti dal pubblico ministero di cui è sopravvenuta una assoluta

impossibilità di ripetizione". Appare evidente come detta

prescrizione lasci un'ampia sfera di discrezionalità al legislatore

delegato nel dettare tale particolare disciplina e come, d'altra

parte, la disparità di trattamento - riconosciuta irragionevole -

introdotta nel secondo comma dell'art. 513 non possa in alcun modo

essere ricondotta alla norma delegante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali

delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese

dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano

della facoltà di non rispondere;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega

legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo

codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3,

24, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con

l'ordinanza del 28 giugno 1991 di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

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Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari