Corte costituzionale

Ordinanza n. 443/1998

Altra decisione · depositata il 23/12/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 210 e 513 del

codice di procedura penale, nonché dell'art. 6, commi 1, 2 e 5 della

legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice

di procedura penale in tema di valutazione delle prove), promossi con

ordinanze emesse il 5 dicembre 1997 dal tribunale di Trento, il 9

gennaio 1998 dal tribunale di Castrovillari, il 19 dicembre 1997 dal

tribunale di Trento ed il 31 marzo 1998 dal tribunale di Venezia,

rispettivamente iscritte ai nn. 79, 106, 194 e 500 del registro

ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 8, 9, 13 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il tribunale di Trento (r.o. n. 79 del 1998), il

tribunale di Castrovillari (r.o. n. 106 del 1998), il tribunale di

Trento (r.o. n. 194 del 1998) e il tribunale di Venezia (r.o. n. 500

del 1998) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 210 e 513 del codice di procedura penale, nonché

dell'art. 6, commi 1, 2 e 5, della legge 7 agosto 1997, n. 267

(Modifiche delle disposizioni del codice di procedura penale in tema

di valutazione delle prove), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25,

101, 102, primo comma, 111 e 112 della Costituzione;

che tutte le questioni sono state sollevate nel corso di

dibattimenti nei quali i soggetti che avevano reso in precedenza

dichiarazioni erga alios, citati ai sensi dell'art. 210 cod. proc.

pen., si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e gli imputati

non hanno prestato il consenso alla utilizzazione delle precedenti

dichiarazioni;

che, in particolare, il Tribunale di Trento, in entrambe le

ordinanze, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 210

cod. proc. pen., nella parte in cui (comma 1) equipara la posizione

dell'imputato di reato connesso, ovvero probatoriamente collegato,

nei cui confronti il procedimento penale sia ancora in corso, a

quella di chi sia già stato condannato con sentenza divenuta

irrevocabile;

che secondo il tribunale di Trento la disposizione impugnata

sacrifica irragionevolmente il principio di non dispersione della

prova per tutelare un soggetto la cui posizione processuale è oramai

definita e per il quale nessuna conseguenza sfavorevole potrà mai

scaturire da qualsivoglia dichiarazione resa nel procedimento

connesso o collegato, così violando: gli artt. 3, 101 e 112 della

Costituzione (r.o. n. 79 del 1998), e cioè il principio secondo il

quale il processo deve tendere all'accertamento della verità

storica; gli artt. 2, 3, 25, 101 e 112 della Costituzione (r.o. n.

194 del 1998), e cioè i principi di obbligatorietà e legalità

dell'azione penale, esonerando un soggetto, per il quale peraltro non

vi è più ragione di garantire il diritto di difesa, dall'obbligo di

testimonianza, che è obbligo di solidarietà sociale;

che il tribunale di Castrovillari censura l'art. 210 cod. proc.

pen. nella parte in cui (commi 1 e 4) prevede la facoltà di non

rispondere anche per l'imputato in procedimento connesso la cui

posizione processuale sia stata definita con sentenza di condanna,

ancorché non definitiva;

che a parere del rimettente consentire a tale soggetto di non

sottoporsi all'esame dibattimentale determina la violazione degli

artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, 102, primo comma,

111 e 112 Cost., perché verrebbe irragionevolmente sacrificato il

principio della indefettibilità della giurisdizione, nonché

l'interesse dell'imputato chiamato a difendersi in dibattimento nei

confronti delle dichiarazioni eteroindizianti rese in precedenza

dall'imputato in procedimento connesso;

che il tribunale di Venezia censura il medesimo art. 210 perché

consente (comma 4) che l'imputato di reato connesso, che abbia reso

dichiarazioni indizianti a carico di soggetti non presenti nel

momento in cui tali dichiarazioni venivano rilasciate, possa

avvalersi della facoltà di non rispondere nel dibattimento a carico

di tali soggetti;

che a parere del tribunale di Venezia sarebbero così violati gli

artt. 3, 24, 25, secondo comma, 101 e 112 Cost., perché,

irragionevolmente, da un canto si impone al pubblico ministero la

raccolta di prove sul fatto da accertare, dall'altro si condiziona

l'effettivo esercizio della azione penale e lo scopo della ricerca

della verità alla volontà di un soggetto "controinteressato", e si

lede così anche: il principio di uguaglianza tra imputati (essendo

il dichiarante arbitro di scegliere in quale processo parlare e in

quale avvalersi del diritto al silenzio); il diritto di difesa

dell'accusato (che ha interesse a vedere affermata la propria

innocenza attraverso l'accertamento della verità storica e il

controesame dell'accusatore); il principio costituzionale che impone

allo Stato di punire i colpevoli; il principio della sottoposizione

del giudice alla legge nonché il principio di non dispersione dei

mezzi di prova (elevato a rango di principio costituzionale dalla

sentenza n. 255 del 1992 della Corte costituzionale);

che il tribunale di Trento nella seconda ordinanza (r.o. n. 194

del 1998) e il tribunale di Castrovillari dubitano anche della

legittimità costituzionale dell'art. 513 cod. proc. pen., come

modificato dalla legge n. 267 del 1997, nella parte in cui fanno

dipendere dall'esercizio di un potere meramente discrezionale delle

parti la lettura e l'utilizzabilità dei verbali contenenti le

dichiarazioni dell'imputato che, esaminato ex art. 210 cod. proc.

pen., si sia avvalso della facoltà di non rispondere;

che a parere dei rimettenti la disposizione impugnata violerebbe

gli artt. 2, 3, 24, 25, 101, 111 e 112 Cost.: perché, mediante la

creazione di un meccanismo di disposizione della prova, ne ostacola

irragionevolmente la formazione, sacrificando la funzione conoscitiva

del dibattimento, l'accertamento della verità e lo stesso esercizio

della giurisdizione, e perché, rendendo non conoscibile dal giudice

una fonte di prova legittimamente raccolta, si pone in contrasto con

i principi di uguaglianza, legalità e obbligatorietà dell'azione

penale, effettività della tutela giurisdizionale; perché, rendendo

il dichiarante arbitro della scelta di investire o meno il giudice

della conoscenza di quanto da lui narrato, si presta a macroscopiche

disparità di trattamento, vuoi con riferimento all'ipotesi di

imputati che siano ancora sottoposti alle indagini preliminari e che

subiscano gli effetti di incidente probatorio tempestivamente

richiesto, vuoi rispetto a coloro che si trovino a subire gli effetti

di una sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'esame, ad

esempio per morte del dichiarante, vuoi, infine, rispetto a

coimputati la cui posizione sia definita in altro processo, nel quale

il dichiarante non si sia avvalso della facoltà di non rispondere;

che, infine, il tribunale di Venezia, il tribunale di

Castrovillari e il tribunale di Trento censurano il regime

transitorio introdotto dall'art. 6 della legge n. 267 del 1997, nella

parte in cui rende immediatamente applicabile la nuova disciplina

dell'art. 513 cod. proc. pen. ai procedimenti in fase

dibattimentale, nonostante il rinvio a giudizio sia successivo

all'entrata in vigore della legge;

che, al riguardo, il tribunale di Venezia omette, però, ogni

riferimento ai parametri costituzionali violati; il tribunale di

Castrovillari non impugna esplicitamente la disposizione transitoria

e svolge le sue censure in relazione all'art. 513 cod. proc. pen., in

quanto immediatamente applicabile; il tribunale di Trento omette in

parte motiva qualsiasi cenno alla questione di costituzionalità,

menzionata solo in dispositivo;

che in tutti i giudizi di legittimità costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi

integralmente, stante l'analogia delle questioni, all'atto di

intervento relativo al giudizio di costituzionalità promosso con

ordinanza r.o. n. 776 del 1997, già deciso con sentenza n. 361 del

1998, nonché, per il solo giudizio di legittimità promosso con

ordinanza r.o. n. 500 del 1998, anche all'atto di intervento relativo

alla questione sollevata dal tribunale di Lecco con ordinanza del 1

dicembre 1997, fissata per la camera di consiglio del 10 febbraio

1999, nel quale si rileva che l'esclusione di alcuni soggetti

dall'ambito di operatività dell'art. 210 cod. proc. pen., e la

conseguente eliminazione del divieto previsto dall'art. 197 cod.

proc. pen., condurrebbe ad un ampliamento dell'area del precetto

penale sostanziale, e dunque ad un intervento additivo precluso alla

Corte;

Considerato che tutte le ordinanze di rimessione sottopongono a

censura la facoltà, riconosciuta alle persone indicate dall'art.

210, comma 1, cod. proc. pen., di avvalersi, a norma del comma 4 del

medesimo articolo, della facoltà di non rispondere;

che l'esercizio di tale facoltà viene denunciato in relazione al

regime di inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza

dell'accordo delle parti, delle dichiarazioni rese nella fase delle

indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso, alla

stregua delle modifiche introdotte nell'art. 513, comma 2, cod. proc.

pen., dalla legge n. 267 del 1997, anch'esso sottoposto a scrutinio

di legittimità costituzionale;

che, attesa la sostanziale identità delle questioni, deve essere

disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, in particolare, nelle due ordinanze del tribunale di Trento

(r.o. nn. 79 e 194 del 1998) la facoltà di non rispondere viene

censurata in riferimento alla posizione di imputati di reato connesso

già condannati con sentenza divenuta irrevocabile, mentre

nell'ordinanza del tribunale di Castrovillari (r.o. n. 106 del 1998)

le censure si riferiscono alla posizione di un imputato già

condannato, ma con sentenza non definitiva;

che, successivamente all'emissione delle ordinanze, questa Corte,

con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul quadro normativo

risultante dal disposto degli artt. 210 e 513 cod. proc. pen.;

che in tale sentenza la Corte, da un lato, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc.

pen. "nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante

rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti

concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue

precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla

lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di

procedura penale", dall'altro, ha rigettato le eccezioni sollevate

nei confronti dell'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., rilevando che

l'attuale qualificazione come imputati dei soggetti indicati in tale

norma rende coerente la scelta del legislatore di attribuire loro la

facoltà di non rispondere ed individuando gli strumenti per porre

rimedio alle censure di illegittimità, già allora rivolte all'art.

210 cod. proc. pen., nell'estensione all'esame dell'imputato in

procedimento connesso su fatti concernenti la responsabilità di

altri della disciplina delle contestazioni prevista dall'art. 500,

commi 2-bis e 4, cod. proc. pen.;

che, con riguardo alle ordinanze che investono anche la

disciplina transitoria (r.o. nn. 106, 194 e 500 del 1998), la citata

sentenza n. 361 del 1998, nel disporre la restituzione degli atti

relativi a questioni che avevano impugnato l'art. 6 della legge n.

267 del 1997, ha affermato che doveva essere valutato dai rimettenti

se le questioni potessero considerarsi superate a seguito della

modifica della disciplina a regime, "che ora permette di recuperare

mediante il sistema delle contestazioni i singoli contenuti narrativi

delle dichiarazioni rese in precedenza";

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti

affinché verifichino se, alla luce della nuova disciplina

applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni

sollevate siano tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale

di Trento, al tribunale di Castrovillari e al tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:443 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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