Art. 384 — Requisiti formali del decreto penale. Opposizione

[1]Il decreto di condanna contiene;

[2]1° il nome, il cognome e il grado del presidente, o del giudice relatore, che lo emette;

[3]2° le generalita' dell'imputato, e, se questi e' militare, l'indicazione del grado che riveste e del corpo o della nave a cui appartiene;

[4]3° l'enunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze che formano oggetto dell'imputazione;

[5]4° l'indicazione sommaria delle richieste del pubblico ministero; 5° la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui e' fondata la decisione;

[6]6° il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;

[7]7° la data e la sottoscrizione del presidente, o del giudice relatore, e del cancelliere.

[8]Copia del decreto, insieme, quando e' il caso, con il precetto menzionato nell'articolo 586 del codice di procedura penale, e' notificata all'imputato, nei modi stabiliti dall'articolo 347 di questo codice, con avvertimento che ha facolta' di proporre opposizione nel termine di dieci giorni dalla notificazione, se trattasi di condanna a pena pecuniaria, e di trenta giorni, se trattasi di condanna a pena detentiva.

[9]Trascorso questo termine, senza che sia stata proposta opposizione, il decreto diventa senz'altro esecutivo.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art384 · fonte del testo

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