Art. 546 c.p.p. — Requisiti della sentenza

La sentenza contiene:

  • a)l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorita' che l'ha pronunciata;
  • b)le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private;
  • c)l'imputazione;
  • d)l'indicazione delle conclusioni delle parti;
  • f)il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
  • g)la data e la sottoscrizione del giudice. La sentenza emessa dal giudice collegiale e' sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non puo' sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente piu' anziano del collegio; se non puo' sottoscrivere l'estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell'impedimento, provvede il solo presidente. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza e' nulla se manca o e' incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

Testo vigente dal 3 agosto 2017

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 234/1976

    Questione infondata
    6 dicembre 1976

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 543, quinto comma, e 546 del codice di procedura penale, questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe del pretore di Avigliano con riferimento all'art. 101 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.…

    Art. 543 c.p.p. · Art. 546 c.p.p. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 166/1970

    Questione infondata
    18 novembre 1970

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 546, primo comma, del codice di procedura penale proposta dal pretore di Ozieri, con ordinanza 15 marzo 1970, in riferimento agli artt. 101 e 107 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.…

    Art. 546 c.p.p. · Art. 101 cost. · Art. 107 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 50/1970

    Questione infondata
    2 aprile 1970

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 546, primo comma, del codice di procedura penale, promossa dal pretore di Massa con quattro ordinanze del 20 giugno 1968, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1970. GIUSEPPE BRANCA - MI…

    Art. 546 c.p.p. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 3 agosto 2017. 42 parole tolte.

tolto: e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione e' fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art546 · fonte del testo

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