Corte costituzionale

Sentenza n. 372/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Greco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2947, terzo

comma, seconda parte, del codice civile e degli artt. 9, 11 (come

modificato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689) e 112, quinto comma,

del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni

per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 ottobre 1981 dal Tribunale di Pescara

nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e l'E.N.E.L. ed

altro, iscritta al n. 784 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1982 dal Pretore di Verona nel

procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Rotta Romeo, iscritta

al n. 161 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 219 dell'anno 1983;

3) ordinanza emessa il 19 maggio 1983 dal Pretore di Siena nel

procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e la ditta Saletti

Oreste ed altri, iscritta al n. 565 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno

1984;

4) ordinanza emessa il 26 aprile 1983 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Rossi Antonio,

iscritta al n. 886 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno 1984;

5) ordinanza emessa il 6 aprile 1984 dal Pretore di Trapani nel

procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Pantalena Giuseppe ed

altro, iscritta al n. 1027 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 bis dell'anno 1985;

6) ordinanza emessa il 30 ottobre 1984 dal Pretore di Siena nel

procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e la S.p.A. Emerson

Electronics, iscritta al n. 1339 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 bis

dell'anno 1985;

7) ordinanza emessa il 12 dicembre 1984 dal Tribunale di Nuoro nel

procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Mulas Mariano,

iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e di Giorgi Antonio

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi gli avv.ti Mario Lamanna per l'I.N.A.I.L. e Stefano Varvesi

per Giorgi Antonio e gli Avvocati dello Stato Oscar Fiumara e Luigi

Siconalfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso al Pretore di Pescara l'I.N.A.I.L. evocava in

giudizio l'E.N.E.L. ex art. 1916 cod. civ. e Giorgi Antonio ex artt.

10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per ottenere dai medesimi

il rimborso delle somme erogate ex art. 85 dello stesso d.P.R.

1124/65, ai superstiti di Mardinocchi Pietro, deceduto nel 1964 per

folgorazione mentre, alle dipendenze del Giorgi, eseguiva lavori

commissionati dall'E.N.E.L.

Di entrambe le azioni, proposte nel 1979, il giudice adito

dichiarava l'estinzione per prescrizione, rispettivamente ai sensi

degli artt. 2947, terzo comma, ultima parte cod. civ., e 112, quinto

comma, ultima parte d.P.R. n. 1124/65, in quanto la sentenza penale

di accertamento della responsabilità nella produzione del suddetto

evento mortale era, alla data di tale proposizione, passata in

giudicato da oltre un quinquennio, così da risultare eccedenti i

termini (di cinque e tre anni) stabiliti da tali norme.

Il Tribunale di Pescara, adito dall'I.N.A.I.L. in via di gravame

avverso tale decisione, sollevava, con ordinanza in data 15 ottobre

1981 (R.O. n. 784/81) la questione di legittimità costituzionale

delle testé citate norme, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in

quanto determinano e fanno decorrere il termine di prescrizione

dell'azione, sia di surroga ex art. 1916 cod. civ. che di regresso ex

artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124/65, in relazione al passaggio in

giudicato della sentenza penale di accertamento della responsabilità

anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al relativo giudizio

(come, nella specie, l'I.N.A.I.L.) perché non legittimati a

costituirsi in esso o, comunque, di fatto, non posti in grado di

parteciparvi: ciò che, ad avviso del giudice a quo, da un lato,

discrimina tali soggetti rispetto a quelli che, viceversa, hanno

avuto la possibilità di partecipazione a detto giudizio; e,

dall'altro lato, ne comprime il diritto di difesa costituzionalmente

garantito. Compressione particolarmente apprezzabile alla luce dei

principi posti in materia da questa Corte, sia in termini generali e

cioè con riguardo alla ritenuta impossibilità che il giudicato

penale produca gli effetti di cui agli artt. 25, 27 e 28 cod. proc.

pen. nei confronti di terzi che non hanno avuto facoltà di

concorrere alla sua formazione prendendo parte al relativo

procedimento (sentt. nn. 165/7/5; 99/73; 55/71); sia con specifico

riguardo alla ritenuta illegittimità costituzionale degli artt. 10 e

11 del d.P.R. n. 1124/65 nella parte in cui precludono l'esercizio

del diritto di regresso dell'I.N.A.I.L. contro il datore di lavoro,

qualora il processo penale promosso a carico di quest'ultimo o di suo

dipendente siasi concluso con la sentenza di proscioglimento,

malgrado che l'Istituto non sia stato posto in grado di partecipare

al processo stesso.

La rilevanza della questione viene ritenuta osservando che

l'eventuale caducazione delle norme censurate comporterebbe

l'applicabilità alla fattispecie del più lungo e non ancora decorso

termine di prescrizione decennale, ai sensi dello stesso art. 2947

cod. civ. (parte prima del terzo comma, che fa riferimento alla

prescrizione stabilita per il reato).

1.1 - Identica questione, ma relativa al solo art. 112 d.P.R. n.

1124/65 (trattandosi, nella specie, della sola azione di regresso

promossa dall'I.N.A.I.L. contro il datore di lavoro oltre il termine

triennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale

di accertamento della responsabilità), è stata sollevata anche dal

Pretore di Trapani, con ordinanza in data 6 aprile 1984 (R.O. n.

1027/84).

1.2 - Entrambe le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate,

sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte si è costituito

l'I.N.A.I.L. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri; in quello introdotto con l'ordinanza del Tribunale di

Pescara (R.O. n. 784/81) si è costituita altresì la parte privata.

La difesa dell'I.N.A.I.L. ha concluso nel senso della fondatezza

dell'eccezione osservando, in particolare, che, come la sentenza

penale non è opponibile ai terzi rimasti estranei al giudizio,

ugualmente essa non dovrebbe poter essere invocata nei confronti di

costoro, ai fini della decorrenza della prescrizione, in quanto

costoro, proprio per la loro qualità, non sono posti in grado di

conoscere l'esito del procedimento e, quindi, il dies a quo del

termine prescrizionale: donde la disparità di trattamento, in parte

qua, fra detti terzi e quanti sono stati parti in quel giudizio e la

compromissione del diritto di difesa, atteso che tale termine spesso

piuttosto breve - può essere già decorso nel momento in cui i terzi

stessi vengano a conoscenza del passaggio in giudicato della

sentenza.

La medesima difesa osserva, peraltro, che l'eventuale caducazione

delle norme censurate comporterebbe soltanto l'impossibilità di

decorso del termine prescrizionale in questione, non anche, come si

pretende dal giudice a quo, la sua sostituzione con uno diverso.

Di segno opposto sono le conclusioni dell'autorità intervenuta la

quale ha osservato che la ratio delle pronunzie di questa Corte,

ricordate dai giudici a quibus a fondamento della sollevata

questione, va ricercata nella esigenza di garantire al titolare di

una posizione giuridica la possibilità di farla comunque valere

autonomamente in giudizio, senza subire preclusioni derivanti da

accertamenti giudiziari cui detto titolare è rimasto estraneo:

viceversa, le norme censurate non escludono in modo alcuno la

possibilità di tale autonomo accertamento giurisdizionale e ne

disciplinano soltanto i limiti temporali in base alla ragionevole

esigenza di assicurare, in tempi non lunghissimi, la stabilità delle

varie situazioni giuridiche derivanti dallo infortunio sul lavoro.

Considerazioni non dissimili svolge, infine, la parte privata

costituitasi, per sostenere l'infondatezza della descritta questione.

2. - Con ordinanza in data 26 aprile 1983 (R.O. n. 886/83) il

Pretore di Roma ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, quinto comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n.

1124, nella parte in cui, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost.,

prevede il termine di decadenza di tre anni dalla sentenza penale per

la proposizione in sede civile, ad iniziativa degli interessati - ed,

in particolare, dell'I.N.A.I.L. che intende agire in regresso ex art.

11 dello stesso d.P.R. n. 1124/65 - dell'azione di accertamento che

il fatto avrebbe costituito reato.

Nella specie, la Corte di Appello di Roma, con sentenza divenuta

esecutiva il 13 gennaio 1979, riformando la sentenza del giudice di

primo grado (di condanna del datore di lavoro per il delitto di

omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme

antinfortunistiche, in relazione alla morte di un dipendente), aveva

dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato sulla base

della ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate

aggravanti. L'I.N.A.I.L., con ricorso depositato soltanto il 16 marzo

1982, aveva esercitato l'azione di regresso ex artt. 10 e 11 d.P.R.

n. 1124/65, vedendosi eccepire dal datore di lavoro convenuto il

decorso del suddetto termine di decadenza: di qui l'asserzione, da

parte del giudice a quo, della rilevanza della questione.

Nel merito, lo stesso giudice ha preliminarmente osservato come

non possa l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. ritenersi estranea

all'operatività di tale termine di decadenza, nel caso in cui il

giudizio penale non si sia concluso con una pronunzia di colpevolezza

e manchi un corrispondente giudizio in tal senso reso nel

procedimento civile promosso ad istanza di altro interessato.

Ha, quindi, rilevato che, una volta configurato il diritto di

regresso dell'Istituto quale posizione giuridica scaturente

direttamente dall'illiceità penale del fatto e tutelabile

autonomamente, con pieno rispetto del diritto di difesa a prescindere

dalla sorte contingente del procedimento penale (ciò in base ai

principi posti da questa Corte con le sentt. nn. 102/81 e 22/67, alla

cui stregua l'accertamento in sede civile della dipendenza

dell'infortunio da un comportamento colpevole del datore di lavoro

dismette l'originario carattere eccezionale e meramente surrogatorio

dell'accertamento penale), diviene irrazionale, con conseguente

violazione dell'art. 3 Cost. la conservazione della norma istitutiva

della decadenza in questione, giustificabile esclusivamente in base

all'originaria configurazione del giudizio civile con i caratteri

testé menzionati, che ne imponevano anche una rigorosa limitazione.

La stessa norma è poi ritenuta dal giudice a quo illegittimamente

compressiva del diritto di difesa dell'I.N.A.I.L., essendo il dies a

quo del termine di decadenza posto in riferimento ad un evento non

facilmente conoscibile dall'interessato, che non è stato posto in

grado di partecipare al giudizio penale, né può evitare il rischio

della decadenza mediante atti interruttivi (a differenza del caso di

prescrizione), né, infine, può iniziare l'azione appena avuta

notizia dell'infortunio, dovendo, invece, attendere la conclusione di

tale giudizio (o almeno della relativa istruttoria).

2.1 - Identica questione è stata, poi, sollevata anche dal

Tribunale di Nuoro con ordinanza in data 12 dicembre 1984 (R.O. n.

298/85).

2.2 - Entrambe le ordinanze sono state ritualmente notificate,

comunicate e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali.

Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte si è costituito

l'I.N.A.I.L. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri.

La difesa dell'I.N.A.I.L. ha rilevato l'erroneità del presupposto

ermeneutico da cui muove l'esaminata censura, osservando che, secondo

il consolidato orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di

cassazione, il termine di decadenza in questione opera con riguardo

all'azione penale esperibile dal lavoratore infortunato o dai suoi

eredi nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del

danno eccedente l'ammontare delle indennità erogate dall'I.N.A.I.L.;

mentre l'azione di regresso spettante all'Istituto è soggetta

soltanto alla prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124/65.

Solo nella denegata ipotesi in cui tale orientamento dovesse restare

disatteso, ad avviso dell'Istituto, andrebbero condivise le censure

svolte dal giudice a quo.

La difesa dell'autorità intervenuta ha concluso nel senso

dell'infondatezza della questione osservando che la norma impugnata

costituisce una scelta di opportunità riservata alla

discrezionalità del legislatore ed è, da un lato, coerente coi

principi dell'art. 2947 cod. civ. (che prevede deroghe, per talune

ipotesi particolari di fatti illeciti, alla disposizione generale in

materia di termine prescrizionale per l'esercizio del diritto al

risarcimento del danno) e, dall'altro, idonea per l'entità del

termine in essa fissato e decorrente dalla pubblicazione del

provvedimento giurisdizionale, ad assicurare sufficientemente la

tutela del diritto considerato.

3. - Con ordinanza in data 19 maggio 1983, R.O. n. 565/83), il

Pretore di Siena ha sollevato, in relazione all'art. 3 Cost., la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.P.R. 30

giugno 1965 n. 1124, nel contenuto assunto dopo l'entrata in vigore

della legge 24 novembre 1981 n. 689 e nella parte in cui, richiamando

l'art. 10 dello stesso d.P.R. n. 1124, estende il richiamo stesso

anche al quarto comma di tale norma.

Nel giudizio a quo l'I.N.A.I.L. aveva convenuto un datore di

lavoro chiedendone la condanna al pagamento delle somme

corrispondenti alle prestazioni erogate in favore di un dipendente

del medesimo, che aveva riportato lesioni con postumi permanenti a

cagione di un incidente stradale nel quale era stato coinvolto un

automezzo condotto da altro dipendente. Il giudice adito ha ritenuto

(donde la rilevanza della questione) che l'accoglimento di tale

domanda è impedito dal contenuto dell'art. 11 del d.P.R. n. 1124/65

in relazione al precedente quarto comma dell'art. 10, per il quale il

diritto di regresso dell'I.N.A.I.L. è escluso quando per la

punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia

necessaria la querela della persona offesa: in seguito alle modifiche

apportate all'ultimo comma dell'art. 590 cod. pen. dall'art. 92 legge

24 novembre 1981 n. 689, il reato di lesioni colpose, anche gravi o

gravissime, è punibile d'ufficio solo quando si tratti di fatti

connessi con violazione delle norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, condizione

questa che non si era, nella fattispecie, realizzata.

Nel merito della questione, il giudice a quo ha poi osservato che,

prima delle suddette modifiche apportate all'art. 590 cod. pen.,

quando cioè la punibilità a querela delle lesioni colpose era

limitata alla ipotesi di lesioni non gravi, l'esonero del datore di

lavoro dalla responsabilità civile e, quindi, dall'azione di

regresso dell'Istituto assicuratore (esonero conseguente al combinato

disposto degli artt. 11 e 10, quarto comma, del d.P.R. n. 1124 del

1965) trovava la sua ragione giustificatrice nella minore gravità

delle conseguenze dannose patrimoniali del reato; ma dopo l'entrata

in vigore della citata legge n. 689/81 questo criterio di

discriminazione è venuto meno: può, infatti, verificarsi l'ipotesi

di lesioni gravissime nelle quali l'I.N.A.I.L. non abbia quell'azione

di regresso che, al contrario, può essergli riconosciuta in ipotesi

di più scarsa importanza patrimoniale rispetto alle quali, tuttavia,

sussista il requisito della perseguibilità di ufficio del reato

causativo del danno. Simile disciplina è sembrata al giudice

remittente irragionevole e perciò in contrasto con l'art. 3 Cost.

3.1 - Lo stesso Pretore di Siena, con successiva ordinanza in data

30 ottobre 1984 (R.O. n. 1339/84), ha riproposto identica questione.

3.2 - Il Pretore di Verona (R.O. n. 161/83), rilevando che

l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. rimane esclusa nell'ipotesi in

cui il giudice penale ha prosciolto in dibattimento il datore di

lavoro o un suo dipendente per difetto di querela, con conseguente

limitazione del potere del giudice civile di qualificare il fatto

come reato perseguibile a querela o di ufficio, non trattandosi di

estinzione del reato per morte, amnistia o prescrizione, dubita della

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e

11 del d.P.R. n. 1224 del 1965 per violazione degli artt. 24, primo e

secondo comma, e 3 Cost., in quanto l'Istituto non ha partecipato al

processo penale e si è creata una disparità di trattamento rispetto

al prestatore di lavoro che può costituirsi parte civile nel

processo penale.

3.3 - Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte si è

costituito l'I.N.A.I.L. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri; il primo limitandosi semplicemente a tale adempimento,

senza spiegare difese specifiche; il secondo sollecitando, invece, la

declaratoria di infondatezza della questione.

L'Avvocatura dello Stato ha all'uopo anzitutto osservato che ancor

oggi, nel caso di lesioni lievi, previsto dal primo comma dell'art.

590 cod. pen., la responsabilità civile del datore di lavoro ed il

diritto di regresso dell'I.N.A.I.L. sono senz'altro esclusi e che

l'esclusione è già stata ritenuta da questa Corte

costituzionalmente legittima con la sentenza n. 22/67. Quanto

all'ulteriore esclusione nascente dalle ricordate modifiche apportate

all'art. 590 cod. pen. e concernente il caso di lesioni gravi o

gravissime cagionate indipendentemente dall'inosservanza di norme

antinfortunistiche, la sua legittimità costituzionale va

riconosciuta alla stregua dei principi che governano la

responsabilità civile del datore di lavoro assicurato presso

l'I.N.A.I.L., in caso di infortunio.

Il primo è quello della limitazione della responsabilità stessa

per effetto dell'assicurazione; l'altro fonda il diritto di regresso

dell'Istituto assicuratore verso il datore di lavoro. Entrambi

operano in senso derogatorio rispetto alla disciplina del comune

rapporto assicurativo, giustificandosi la deroga, come riconosciuto

anche da questa Corte con le sentenze n. 22/67 e n. 134/71, in

relazione alle peculiarità che caratterizzano il regime assicurativo

in materia di infortuni sul lavoro. Va, in particolare, riconosciuto

che il fondamento del diritto di regresso sta nell'intento di evitare

che un sistema assicurativo, il quale sollevi in ogni caso

l'imprenditore dalle conseguenze economiche degli infortuni, deprima,

per ciò stesso, se non elimini del tutto, l'incentivo ad attuare

misure di prevenzione antinfortunistica. Orbene, proprio in relazione

a siffatta ratio giustificatrice dell'istituto del regresso si

apprezza la profonda diversità della posizione dell'imprenditore nei

casi in cui l'infortunio sia dovuto a violazione delle suddette norme

di prevenzione, rispetto a quella dell'imprenditore stesso in caso di

lesioni colpose dovute a violazione di norme diverse: solo nella

prima situazione la realizzazione del descritto scopo dell'istituto

consente e giustifica quella deroga al regime assicurativo comune ex

art. 1917 cod. civ., altrimenti non consentita. Pertanto, con più

specifico riguardo al caso di specie, è da rilevare, secondo

l'Avvocatura, che anche le lesioni gravi o gravissime possono

assurgere a presupposto dell'azione di regresso solo quando si

ricolleghino ad un comportamento del datore di lavoro immediatamente

riconducibile alla sfera delle scelte organizzative attuate

nell'azienda, quali sono quelle concernenti l'attuazione delle misure

di prevenzione imposte dalla legge con previsioni specifiche oltre

che in termini generali ex art. 2087 cod. civ.: la disciplina

censurata dal giudice a quo risponde pertanto ad un criterio del

tutto razionale e coerente con le suddette peculiarità del regime

assicurativo o antinfortunistico.

Nell'imminenza dell'udienza di discussione lo I.N.A.I.L. ha

depositato memorie difensive nei giudizi introdotti con le ordinanze

n. 784/81 e n. 1027/84. Ha in particolare osservato che appare

illogico considerare la sentenza penale assolutoria, pronunciata nei

confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, inefficace in

ordine all'esercizio del diritto di regresso dell'I.N.A.I.L. e nello

stesso tempo efficace ai fini della decorrenza della prescrizione di

quel medesimo diritto. Inoltre, appare discriminatorio alla difesa

dell'Istituto il trattamento riservato all'I.N.A.I.L. rispetto a

quello fatto all'infortunato o ai suoi superstiti che hanno potuto

partecipare al giudizio penale e sono stati perciò in grado di

conoscerne l'esito e di esercitare tempestivamente il loro diritto di

difesa.

La mancata partecipazione dell'I.N.A.I.L. a detto giudizio

comporta, invece, per quest'ultimo, un difetto di conoscenza

giuridica della sentenza penale, che non viene ad esso comunicata,

con conseguente impossibilità di far valere il diritto di regresso

subito dopo il passaggio in giudicato della sentenza medesima.

Ad avviso della stessa difesa va, inoltre, considerato che la

sentenza penale si configura come una condizione di procedibilità

rispetto all'esercizio del diritto di regresso e non come una

condizione di esistenza del medesimo, sicché sembra ingiustificato

far decorrere i termini di prescrizione dal passaggio in giudicato di

tale sentenza. Considerato in diritto

1. - I sette giudizi, instaurati con le ordinanze di rimessione

(Tribunale Pescara: R.O. n. 784/81; Pretura Verona: R.O. n. 161/83;

Pretura Siena: R.O. nn. 565/83 e 1339/84; Pretura Roma: R.O. n.

886/83; Pretura Trapani: R.O.

n. 1027/84; Tribunale Nuoro: R.O. n. 298/85), possono essere riuniti

e decisi con un'unica sentenza in quanto prospettano questioni in

parte identiche ed in parte connesse.

1.1 - Il Pretore di Roma (R.O. n. 886/83) ed il Tribunale di Nuoro

(R.O. n. 298/85) hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965

n. 1124, il quale prevede il termine triennale di decadenza,

decorrente dalla sentenza di non doversi procedere o dalla data del

decreto di archiviazione, emessi dal giudice penale nei confronti del

datore di lavoro, in assenza dell'I.N.A.I.L., per la proposizione, in

sede civile, a iniziativa degli "interessati", tra cui, secondo i

giudici remittenti, anche l'I.N.A.I.L., dell'azione di accertamento

che il fatto addebitato al detto datore di lavoro costituisce reato e

che è il fondamento della prevista azione di responsabilità civile.

A parere dei remittenti, risulterebbero violati gli artt. 3 e 24

Cost. per la irrazionalità della normativa, posta in un contesto che

configura il diritto di regresso come situazione giuridica

autonomamente tutelabile in sede civile, e per la compressione del

diritto di difesa dei titolari di tali situazioni che non abbiano

potuto partecipare al giudizio penale conclusosi con i detti

provvedimenti giudiziali.

1.2 - La questione non è fondata.

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale, ormai costante, anche della

Corte di cassazione, l'I.N.A.I.L. non è da annoverarsi tra gli

"interessati" che, secondo la norma impugnata, nei casi in cui il

giudice penale non abbia proceduto a carico del datore di lavoro o

dei suoi preposti o altri, per morte dell'imputato, per amnistia, per

prescrizione, per mancanza di indizi, ecc..., entro tre anni dalla

data dei relativi provvedimenti giudiziali, possono proporre domanda

al giudice civile per fare accertare incidenter tantum che il fatto

causativo dell'infortunio costituisce reato e che, quindi, sussiste

la responsabilità civile dei suddetti.

Invero, la nozione di "interessati" è inserita in un contesto

normativo che disciplina la responsabilità civile del datore di

lavoro nei confronti dei lavoratori danneggiati o dei suoi eredi,

mentre l'azione di regresso che l'I.N.A.I.L. promuove, ai sensi degli

artt. 11 e 112 u.p. dello stesso d.P.R. n. 1124 del 1965 ha una sua

peculiarità ed autonomia. Essa è in funzione delle finalità

istituzionali dell'ente e tutela l'interesse dell'I.N.A.I.L. al

recupero delle somme pagate all'infortunato o ai suoi eredi per

indennità o per rendita, interesse che è di natura del tutto

diversa dall'interesse delle parti private.

L'autonomia della detta azione che, peraltro, ha un termine di

prescrizione proprio, trova fondamento, oltre che nell'interesse

pubblico gestito dall'ente assicuratore, anche nella natura del

credito fatto valere. L'Istituto può promuoverla direttamente, senza

attendere l'inizio, da parte dell'infortunato o dei suoi eredi,

dell'azione di responsabilità per la quale soltanto opera il termine

di decadenza.

Vero è che anche l'I.N.A.I.L. può giovarsi dell'accertamento,

incidenter tantum, effettuato dal giudice civile del fatto-reato e

che è condizione dell'azione di responsabilità, dato che la

decisione, intervenuta in quella sede, a norma dell'art. 11 del

d.P.R. n. 1224/65, è sufficiente a costituire l'Istituto in credito

verso la persona civilmente obbligata anche per le somme pagate a

titolo di indennità o di rendita; ma ciò non pregiudica affatto

l'autonomia dell'azione di regresso e, comunque, la eventuale inerzia

delle parti private non può assolutamente compromettere il diritto

dell'Istituto assicuratore.

2. - Il Pretore di Pescara (R.O. n. 784/81), in un giudizio

promosso dall'I.N.A.I.L. per regresso contro un datore di lavoro

ritenuto penalmente responsabile, con sentenza divenuta definitiva,

del fatto-reato che aveva causato l'infortunio e per surroga contro

l'E.N.E.L., committente dei relativi lavori, il cui dipendente,

però, era stato assolto nella stessa sede penale, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 2947, terzo

comma, cod. civ. e dell'art. 112, quinto comma, u.p., del d.P.R. n.

1124/65, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Il Pretore di Trapani (R.O. n. 1027/84), in un giudizio promosso

dall'I.N.A.I.L. per regresso contro un datore di lavoro il cui

preposto ai lavori era stato condannato in sede penale, quale

responsabile del fatto reato causativo dell'infortunio, ha sollevato

del pari questione di legittimità costituzionale dell'art. 112,

quinto comma, u.p., del d.P.R. n. 1124 del 1965, sempre in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

I giudici remittenti sostengono che le norme censurate, facendo

decorrere il termine di prescrizione delle due azioni dalla data del

passaggio in giudicato della sentenza penale di accertamento della

responsabilità anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al

relativo giudizio, violerebbero i richiamati precetti costituzionali

in quanto riservano identico trattamento a situazioni diverse quali

sono quelle in cui versano, rispettivamente, i suddetti soggetti e

quelli che hanno partecipato al processo penale in cui si è formato

il giudicato, con conseguente compressione del diritto di difesa dei

primi.

2.1 - Le questioni non sono fondate.

L'azione di surroga è esperibile dall'I.N.A.I.L. nei confronti

del terzo responsabile del fatto-infortunio per ripetere quanto sia

liquidato all'assicurato o ai suoi eredi. Essa, pur disciplinata

dall'art. 1916 cod. civ., configura piuttosto una peculiare forma di

successione particolare nel diritto di credito, subentrando l'Ente

nella stessa posizione, sostanziale e processuale, in cui si sarebbe

trovato l'assicurato se avesse agito direttamente o succedendo a lui

nel processo. La surroga si realizza quando l'assicuratore comunica

al terzo, responsabile, l'avvenuto pagamento dell'indennizzo e

manifesta la sua volontà di avvalersi dell'azione concessagli dalla

legge.

Non deriva, quindi, dal contratto di assicurazione, al quale il

terzo è del tutto estraneo, per cui, in ispecie, per la prescrizione

non si applicano le norme sul contratto di assicurazione ma quelle

del codice civile (art. 2947 cod. civ.).

Il termine di prescrizione è, di solito, quinquennale con

possibilità di applicazione dell'art. 2953 cod. civ. (prescrizione

decennale dell'actio iudicati).

2.2 - L'azione di regresso, invece, è esperibile dall'I.N.A.I.L.

contro il datore di lavoro responsabile del fatto da cui è derivato

l'infortunio, sia direttamente che indirettamente, per la colpa dei

suoi preposti o del dipendente.

È ritenuta come attuativa di un autonomo diritto dell'Ente

derivante dal rapporto assicurativo e ha per oggetto la ripetizione

della indennità o della rendita pagata.

È soggetta al termine prescrizionale dell'art. 112, quinto comma,

u.p., d.P.R. n. 1124 del 1965 (tre anni).

2.3 - Entrambe le azioni hanno come presupposto l'accertamento

della responsabilità degli obbligati (terzo e datore di lavoro).

L'accertamento può avvenire in sede penale.

Il processo può terminare con sentenza di condanna del

responsabile penalmente.

Ora, secondo quanto questa Corte ha già ritenuto (sentt. nn.

102/81, 118/86) il giudicato fa stato a favore dell'I.N.A.I.L. ma non

fa stato contro il datore di lavoro che non ha partecipato al

processo penale per cause varie (impedimento giuridico ecc...).

In tal caso il giudice civile, incidenter tantum, può effettuare

il detto accertamento anche in maniera diversa dal giudice penale.

Egualmente per l'Istituto assicuratore non fa stato il giudicato

penale di assoluzione del datore di lavoro o del terzo o il giudicato

contenente limitazioni pregiudizievoli del diritto di regresso o di

surroga se non ha partecipato al processo penale. L'Istituto può

agire in regresso o in surroga e chiedere incidenter tantum al

giudice civile il relativo accertamento.

Peraltro, le azioni in sede civile, secondo l'indirizzo

giurisprudenziale anche della Corte di cassazione, possono essere

esperite automaticamente, salvo il riscontro della pregiudizialità

penale con tutte le conseguenze sul corso del processo civile.

Egualmente l'accertamento può essere chiesto dall'I.N.A.I.L. in

sede civile e anche nei casi in cui, in sua assenza dal processo

(penale), il giudice abbia emesso sentenza di non doversi procedere

per cause varie (morte, prescrizione ecc...), abbia concesso il

perdono giudiziale o abbia emesso decreto di archiviazione.

Il termine di prescrizione delle due azioni, surroga e regresso,

secondo le norme censurate, decorre dalla data dei provvedimenti

giudiziali penali.

3. - I principi affermati da questa Corte, siccome attengono alla

esistenza del diritto fatto valere, non trovano applicazione nella

fattispecie, che riguarda solo l'esercizio del diritto e il termine

per effettuarlo.

Né sussiste la dedotta violazione degli invocati precetti

costituzionali.

Invero, è prevista uguale decorrenza del termine prescrizionale

sia per coloro che hanno partecipato al processo, sia per coloro che

non vi hanno partecipato, i quali, però, possono iniziare

direttamente i relativi giudizi civili senza attendere l'esito di

quello penale, salvo, come si è detto, i possibili provvedimenti che

il giudice civile può emettere e che regolano il corso del giudizio

civile.

Inoltre, la previsione dei termini di prescrizione e di decadenza

è rimessa alla discrezione del legislatore e la determinazione della

loro durata, al fine di non lasciare indeterminatamente pendenti e,

quindi, incerte le situazioni giuridiche, specie quelle che hanno,

come nella materia degli infortuni sul lavoro, profili pubblicistici

per cui è maggiore l'esigenza di stabilità.

Sussiste anche la necessità di fissare un non lungo intervallo di

tempo tra la pronuncia in sede penale e l'inizio delle azioni civili

collegate ai possibili accertamenti effettuati in quella sede

affinché sia anche possibile l'apprestamento delle difese in epoca

non lontana dalla commissione dell'illecito. E affinché non risulti

violato il precetto dell'art. 24 Cost., occorre altresì che i limiti

temporali, e cioè il termine, non siano tali da rendere, per la loro

lunghezza, impossibile o vana la tutela dinanzi al giudice del

diritto preteso e ne sia, invece, garantita l'effettività. Il che è

nella specie, essendo i termini rispettivamente di cinque anni per

proporre l'azione di surroga e di tre anni per l'azione di regresso,

abbastanza lunghi e certamente congrui.

Le scelte discrezionali del legislatore restano insindacabili nel

giudizio di legittimità costituzionale perché non concretano un

mero arbitrio e non sono irragionevoli.

4. - Il Pretore di Siena (R.O. nn. 565/83 e 1339/84) dubita della

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e

11 del d.P.R. n. 1224 del 1965 che, dopo l'entrata in vigore della

legge 24 novembre 1984, n. 689, modificativa dell'art. 590 cod. pen.,

esclude, in danno dell'I.N.A.I.L., l'azione di regresso anche nel

caso in cui l'infortunato abbia riportato lesioni gravi o gravissime

cagionate per colpa non riconducibile ad inosservanza di norme di

prevenzione antinfortunistica, per essere anche tali lesioni

perseguibili solo a querela della persona offesa. Secondo il

remittente risulterebbe leso l'art. 3 Cost. per l'irrazionale

conseguenza di consentire l'esclusione del diritto di regresso in

casi nei quali la gravità delle lesioni ha prodotto conseguenze

dannose di rilevante entità sul piano patrimoniale e di conservarlo,

invece, in casi nei quali siffatte conseguenze sono meno

significative solo perché ricollegabili ad un comportamento lesivo

perseguibile di ufficio in quanto commesse in violazione delle norme

di prevenzione antinfortunistica.

Il Pretore di Verona (R.O. n. 161/83), rilevando che l'azione di

regresso dell'I.N.A.I.L. rimane esclusa nell'ipotesi in cui il

giudice penale ha prosciolto in dibattimento il datore di lavoro o un

suo dipendente per difetto di querela, con conseguente limitazione

del potere del giudice civile di qualificare il fatto come reato

perseguibile a querela o di ufficio, non trattandosi di estinzione

del reato per morte, amnistia o prescrizione, dubita della

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e

11 del d.P.R. n. 1224 del 1965 per violazione degli artt. 24, primo e

secondo comma, e 3 Cost., in quanto l'Istituto non ha partecipato al

processo penale e si è creata una disparità di trattamento rispetto

al prestatore di lavoro che può costituirsi parte civile nel

processo penale.

4.1 - Le questioni non sono fondate.

Anche la fattispecie sottoposta all'esame del Pretore di Verona

trova la sua regolamentazione nella nuova legge n. 689 del 1981 che

ha esteso l'ambito della necessità della querela per la

perseguibilità delle lesioni cagionate all'infortunato tranne che il

fatto concreti una violazione delle norme antinfortunistiche o di

tutela dell'igiene sul lavoro.

Il legislatore ha modificato indirettamente il precedente criterio

di differenziazione utilizzato per determinare l'effetto delle

lesioni sulla responsabilità civile del datore di lavoro anche ai

fini dell'azione di regresso spettante all'I.N.A.I.L.

Al criterio della gravità delle lesioni e del danno fisico

cagionato al lavoratore ha sostituito quello della violazione delle

norme di tutela antinfortunistica e dell'igiene sul lavoro.

Appare, però, indebolita la funzione espletata dalla precedente

normativa di incentivare il datore di lavoro, quale responsabile

dell'organizzazione aziendale, all'adozione di generiche misure di

prevenzione, sebbene risulti, invece, accentuata, nella sostanza,

l'osservanza delle norme di tutela antinfortunistica e dell'igiene

sul lavoro perché sia la responsabilità civile del datore di lavoro

che il regresso dell'Istituto assicuratore sono legati alla detta

tutela e conseguono anche a fatti di lieve entità allorché

importino violazione di dette norme. Allo stato, però, risultano

certamente ridotti l'ambito del recupero dell'I.N.A.I.L. delle somme

corrisposte all'infortunato per indennità nei confronti del datore

di lavoro e la possibilità del lavoratore di ottenere dal datore di

lavoro la differenza dei danni conseguenti alla sua responsabilità

civile essendosi aumentato l'ambito di applicazione del quarto comma

dell'art. 10 del d.P.R. n. 1224 del 1965.

In tale situazione si rende necessario il contemperamento degli

interessi, che è compito precipuo del legislatore il quale ha il

dovere di effettuarlo tutte le volte che possano risultare violati

precetti costituzionali ed, in particolare, diversi da quelli

invocati nella fattispecie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 2947, terzo comma, cod. civ.; 10, quinto comma, 11 e 112,

quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali), sollevate, in riferimento

agli artt. 3 e 24 Cost., dai Tribunali di Pescara e di Nuoro e dai

Pretori di Siena, di Roma, di Trapani e di Verona con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:372 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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