L'articolo 18 delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" e' sostituito dal seguente: "Art. 18. - Prescrizione del diritto ad agire. § 1 - Termini. - Il diritto ad agire sulla base delle presenti condizioni e tariffe, salvo quello per danno alla persona del viaggiatore, si prescrive in un anno. Il termine decorre dal giorno di scadenza della validita' del biglietto. Il diritto al risarcimento del danno alla persona del viaggiatore, nascente dal contratto di trasporto, si prescrive nello stesso termine di cui al primo comma, decorrente dal giorno del fatto che ha cagionato il danno. In caso di morte del viaggiatore, il diritto degli aventi causa al risarcimento del danno si prescrive nel termine di due anni, decorrente dal giorno della morte del viaggiatore. Restano comunque salve, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2947 del codice civile. § 2 - Sospensione del termine. - In caso di presentazione di reclamo ai sensi dell'articolo 17 la decorrenza del termine sospesa dal giorno in cui il reclamo e' stato presentato fino al giorno in cui l'amministrazione rende nota all'avente diritto la propria decisione e, se il reclamo e' respinto, gli restituisce i documenti presentati. I successivi reclami non hanno effetto sul corso della prescrizione. § 3 - Decorrenza del termine in caso di riconoscimento di debito. - Se interviene un riconoscimento di debito prima che sia maturato il termine di cui al precedente § 1, il termine ricomincia a decorrere integralmente, per la parte di debito riconosciuta, dal giorno del riconoscimento".

Testo vigente dal 21 ottobre 1977

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-10-07;754~art5 · fonte del testo

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