Corte costituzionale

Sentenza n. 116/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1972 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2947, terzo

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 25 maggio

1970 dal pretore di Voghera nel procedimento civile vertente tra Algeri

Giuseppe e Bisio Gisella, iscritta al n. 243 del registro ordinanze

1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del

16 settembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1972 il Giudice

relatore Michele Fragali.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il pretore di Voghera ha denunciato per illegittimità

costituzionale l'art. 2947, terzo comma, del codice civile, nella parte

in cui dispone che, quando è intervenuta sentenza irrevocabile nel

giudizio penale, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno

da reato decorre dalla data in cui la sentenza stessa ha acquistato

irrevocabilità. Viene fatta l'ipotesi di sentenze istruttorie di

proscioglimento, e si rileva che la parte lesa non è in grado di

conoscere quale sia la data dalla quale la prescrizione decorre,

perché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151 e 399 del

codice di procedura penale, di quelle sentenze viene dato avviso

soltanto al procuratore della Repubblica e, in pochi casi,

all'imputato. Queste considerazioni, secondo il pretore, farebbero

ritenere violato il diritto alla difesa della parte danneggiata, e

rivelano una situazione di disparità fra l'ipotesi di sentenza di

proscioglimento, che fa decorrere la prescrizione del diritto al

risarcimento del danno prima della prescrizione del reato, e l'ipotesi

di archiviazione della notitia criminis, che fa iniziare la

prescrizione del diritto predetto dalla prescrizione del reato.

Nessuno è comparso innanzi a questa Corte e il procedimento ha

avuto corso nelle forme di cui all'art. 26, secondo comma, della legge

11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

Facendo decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del

danno da reato dalla data in cui acquista irrevocabilità la sentenza

istruttoria di proscioglimento, l'art. 2947, terzo comma, del codice

civile non ha menomato, come invece ritiene il pretore, il diritto di

difesa della parte danneggiata.

È vero che a quest'ultima non va data notizia della sentenza

predetta; ma è vero altresì che la norma impugnata implicitamente

impone alla parte lesa un onere di diligenza, dandole carico di seguire

il corso del procedimento penale che si inizia riguardo al fatto

lesivo. Al procedimento essa potrebbe partecipare inserendovi la sua

azione civile, così da essere in grado di meglio seguire il corso

dell'istruttoria, e, a seguito della sentenza di questa Corte 15

gennaio 1970, n. 1, per potere eventualmente proporre ricorso per

cassazione avverso la sentenza di proscioglimento, sia pure

limitatamente ai suoi interessi civili, nei casi in detta sentenza

indicati.

Si è obiettato che la norma non è coerente con quella che regola

l'ipotesi di archiviazione della notitia criminis, la quale fa

decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da

reato dalla data di estinzione del reato.

L'incoerenza non esiste, perché la norma opposta regola una

ipotesi in cui il procedimento penale non è stato iniziato e non

contempla provvedimenti irrevocabili, mentre la norma impugnata ha

presente una fattispecie del tutto diversa; come diversa dalla prima è

l'ipotesi in cui l'azione penale è stata promossa e si deve concludere

con una pronunzia giurisdizionale suscettibile di passare in giudicato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

2947, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui fa decorrere

la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato dalla

data in cui diviene irrevocabile la sentenza di proscioglimento,

proposta dal pretore di Voghera con ordinanza emessa il 25 maggio 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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