Codice penale

Art. 589 c.p. — Omicidio colposo

[1]Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

[2]Se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a sette anni.

[3]((Se il fatto e' commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni)).

[4]COMMA ABROGATO DALLA L. 23 MARZO 2016, N. 41.

[5]Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni quindici.

Testo vigente dal 15 febbraio 2018

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 589 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2420/2026

    5 febbraio 2026

    In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il termine rilevante ex art. 2947, comma 3, c.c., è quello previsto dalla legge in vigore data del fatto, restando irrilevanti eventuali successive modifiche normative, non operando, agli effetti civilistici, il principio della retroattività della norma più favorevole stabilito dall'art. 2 c.p. (Fattispecie relativa al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la cui prescrizione decennale, vigente alla data del fatto, era stata ridotta per effetto della l. n. 251 del 2005, all'epoca dell'introduzione del giudizio civile di primo grado).

    Art. 589 c.p. · Art. 2947 c.c. · Art. 157 c.p. · Art. 2 c.p.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23745/2025

    23 agosto 2025

    In caso di trasfusione di sangue infetto, da cui sia derivata una malattia con esiti permanenti, la morte che sia sopravvenuta quale derivazione causale della trasfusione costituisce non un semplice aggravamento della patologia contratta ma un evento a sé stante, dal quale decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno richiesto dal congiunto iure proprio per la perdita del rapporto parentale ex art. 2947, comma 3, c.c; termine che, ove la morte si sia verificata dopo l'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, ammonta a sei anni, in coincidenza con quello previsto per il reato di omicidio colposo.

    Art. 589 c.p. · Art. 2947 c.c. · Art. 157 c.p. · Art. 2 c.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 114/2021

    Questione inammissibile
    31 maggio 2021

    È dichiarata inammissibile - per il carattere ipotetico o prematuro della questione, l'insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e la carente motivazione sulla non manifesta infondatezza - la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP presso il Tribunale di Treviso in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 589, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui, per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non prevede una diminuzione di pena analoga a quella contemplata per il reato di omicidio stradale dall'art. 589- bis , settimo comma, cod. pen. qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole. Il GUP rimettente, in assenza di una domanda degli imputati di definizione del giudizio con il rito abbreviato o con il c.d. patteggiamento, non è chiamato a decidere sulla responsabilità degli stessi e quindi neppure, in ipotesi, a riconoscere la circostanza attenuante, la cui mancata previsione è oggetto di censura. Inoltre, egli omette di prendere posizione sulla ricostruzione dei fatti con riferimento sia alla responsabilità degli imputati, sia soprattutto alla ipotizzata sussistenza di una condotta colposa della vittima, che avrebbe contribuito a causare l'evento morte, in tal modo non consentendo di verificare l'effettiva rilevanza della questione. L'ordinanza di rimessione infine non si confronta con il complessivo e più articolato quadro normativo di riferimento, non spiegando adeguatamente le ragioni della asserita omogeneità delle fattispecie in comparazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2019 e n. 58 del 2009; ordinanza n. 57 del 2018 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la questione incidentale è irrilevante e, dunque, inammissibile se l'applicazione della norma censurata è solo eventuale e successiva. ( Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2020 e n. 217 del 2019; ordinanze n. 210 del 2020 e n. 42 del 2020 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, le lacune nella descrizione della fattispecie, oggetto del giudizio principale, determinano l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto non consentono di verificarne l'effettiva rilevanza. ( Precedenti citati: ordinanze n. 147 del 2020, n. 108 del 2020, n. 203 del 2019 e n. 64 del 2019 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, l'insufficiente motivazione in punto di non manifesta infondatezza determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, così come anche la determina l'incompleta ricostruzione della normativa di riferimento. ( Precedenti citati: sentenze n. 265 del 2019, n. 102 del 2019 e n. 182 del 2018 ).

    Art. 589 c.p. · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 376/1999

    Questione infondata
    28 luglio 1999

    Manifesta infondatezza della questione in quanto, premesso che la stessa, pur avendo ad oggetto l'art. 589, secondo comma, cod. pen. concerne in realtà profili attinenti in via generale all'accertamento del rapporto di causalità e della colpa nei casi in cui l'evento si sia verificato a distanza di tempo dalla azione od omissione contestata e pertanto i prospettati profili di illegittimità costituzionale si risolvono in problemi di fatto attinenti alla ricostruzione della fattispecie e ad eventuali fattori interruttivi del nesso causale. Mentre va ricordato che, in relazione al problema della responsabilità penale per l'inadempimento di obblighi connessi a posizioni 'latu sensù di garanzia nell'ambito di rapporti o organizzazioni complesse, la Corte ha più volte affermato che la compatibilità delle relative fattispecie con l'art. 27, primo comma, Cost. è assicurata dal principio della personalità della responsabilità penale, in forza del quale di un fatto costituente reato risponde solo chi lo ha commesso personalmente e colpevolmente, sulla base del nesso di causalità materiale tra l'azione o l'omissione e l'evento e di un nesso psichico sufficiente a conferire alla responsabilità il connotato della personalità, desumibili dalla disciplina della parte generale del codice penale in tema di rapporto di causalità e di colpa. - V. S. nn. 192/1982 e 173/1976, 'ex plurimis'.

    Art. 589 c.p. · Art. 27 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 414/1995

    Questione infondata
    27 luglio 1995

    Il dover considerare, anche nell'accertamento del delitto di omicidio colposo previsto dall'art. 589 cod. pen., - in forza delle norme degli artt. 4, legge 2 dicembre 1975, n. 644, e 1 e 2, secondo comma, legge 29 dicembre 1993, n. 578 - la morte della vittima avvenuta con la cessazione irreversibile, debitamente confermata, delle funzioni dell'encefalo, anche se - come nel caso di specie - fino all'espianto di organi effettuato dai sanitari, il cuore abbia continuato a battere, sia pure in modo assistito, costituisce il risultato di una interpretazione logico- sistematica e assiologica di cui il termine "morte" (contenuto nell'articolo 589 cod. pen. e prima delle su citate leggi del 1975 e del 1993, inteso in senso meramente "naturalistico") è suscettibile e non già - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente - il risultato di una applicazione analogica attraverso la quale si sarebbe fatto cadere sotto la norma del codice un evento diverso da quello dalla stessa originariamente contemplato. Non sussistono perciò la denunciata violazione del principio di legalità delle norme penali, e, di conseguenza, neppure quelle - pure prospettate - del divieto - sancito dal principio di eguaglianza - di sottoporre alla stessa sanzione fatti "ontologicamente" diversi, e del principio della personalità della responsabilità penale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 25, 3 e 27 Cost., dell'art. 589 cod. pen., in relazione agli artt. 4, legge 2 dicembre 1975, n. 644, e 1 e 2, comma 2, legge 29 dicembre 1993, n. 578). - V. la precedente massima A. red. S. P.

    Art. 589 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (10)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 2016 al 15 febbraio 2018. 34 parole aggiunte in 2 capoversi.

Se il fatto e' commesso con violazione delle normetolto: ... per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a sette aggiunto: anni.

aggiunto: Se il fatto e' commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art589 · fonte del testo

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