Corte costituzionale

Sentenza n. 732/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1988 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2947, terzo

comma, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 novembre 1981 dal Tribunale di Genova

nel procedimento civile vertente tra Bellinazzi Prospero e Bonani

Luigi ed altri, iscritta al n. 461 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 dell'anno

1982;

2) ordinanza emessa il 3 maggio 1985 dalla Corte di Appello di

Roma nel procedimento civile vertente tra Vecchioni Antonino e

Esposito Anna ed altri, iscritta al n. 783 del registro ordinanze

1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53,

prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Vecchioni Antonino;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore

Mauro Ferri;

Uditi gli avvocati Paolo Vitucci e Alessandro Bazzani per

Vecchioni Antonino.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Dinanzi il Tribunale di Genova, Bellinazzi Prospero, con atto

notificato l'8 maggio 1979, ha chiesto il risarcimento dei danni

subiti in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi il 14

dicembre 1971 in Genova quando lo stesso era stato investito

dall'autovettura di proprietà di Bonani Luigi, condotta da Bresin

Dino.

Costituitisi in giudizio, il primo e gli eredi del secondo hanno

eccepito la prescrizione dei diritti dell'attore in quanto l'azione

penale iniziata nei confronti del Bresin, imputato del reato di

lesioni colpose, si era conclusa con sentenza del 20 novembre 1976 di

non doversi procedere per essere il reato estinto per morte del reo

avvenuta in data 28 gennaio 1974.

Il giudice adito, rilevato che la prima richiesta risarcitoria

inviata al Bonani venne da questi ricevuta il 30 giugno 1977, e cioè

oltre due anni dopo la morte del Bresin, ha sollevato, con ordinanza

emessa il 9 novembre 1981, questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 2947, terzo comma, del

codice civile, nella parte in cui, anche in caso di morte del reo, fa

decorrere dalla data di estinzione del reato il termine

prescrizionale del diritto al risarcimento del danno stabilito dai

primi due commi dello stesso articolo.

Osserva il giudice remittente che qualora il fatto lesivo sia

considerato dalla legge come reato il danneggiato ha due strade per

ottenere il risarcimento del danno: o esercitare l'azione civile nel

procedimento penale, costituendosi parte civile, o instaurare

direttamente un giudizio civile, che subirà necessariamente una

sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. In entrambe le ipotesi

dovrà comunque attendere la conclusione del processo penale ben

sapendo che da detta conclusione inizierà a decorrere il termine

prescrizionale stabilito ai primi due commi dell'art. 2947 c.c.

Nel caso però di morte dell'imputato il danneggiato non ha la

concreta possibilità di venire a conoscenza della causa estintiva

del reato se non nel momento in cui viene depositato nel giudizio

penale il certificato di morte, o quando il giudice, essendone

altrimenti venuto a conoscenza, non dichiari estinto il reato per

morte del reo. Ora, in base al disposto del terzo comma dell'art.

2947 c. c., se in tale momento siano ormai decorsi dalla data

dell'evento estintivo i termini prescrizionali stabiliti ai primi due

commi dello stesso articolo il danneggiato non ha più, senza alcuna

negligenza da parte sua, la concreta possibilità di tutelare il suo

diritto al risarcimento dei danni.

Il principio garantito dall'art. 24 Cost. deve quindi ritenersi

violato, prosegue il giudice a quo, non solo quando la possibilità

di tutelare in giudizio i propri diritti sia espressamente negata, ma

anche quando sia soltanto astrattamente prevista e non concretamente

realizzabile: in tal senso il Tribunale di Genova richiama alcune

decisioni di questa Corte (nn. 139/67 e 159/71, in riferimento

all'art. 305 c.p.c.) nelle quali è stato affermato il principio che

il diritto di difesa comporta anche l'esigenza della conoscenza delle

situazioni di fatto obiettive e subiettive cui la legge ricollega,

condiziona o subordina, in virtù di oneri, preclusioni o decadenze,

il concreto esercizio del diritto stesso.

Diverse da quella in esame, conclude il giudice remittente, sono

le ipotesi di estinzione del reato per amnistia - provvedimento di

clemenza adottato legislativamente e che pertanto deve essere

conosciuto da tutti - ovvero di decorrenza del termine prescrizionale

dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza di

proscioglimento; in tale ultimo caso, già esaminato dalla Corte

Costituzionale (sent. n. 116 del 1972), l'onere di diligenza

incombente sulla parte lesa le impone di seguire il corso del

procedimento penale e di conoscerne quindi tempestivamente il

provvedimento conclusivo.

2. - In termini identici ha sollevato la questione anche la Corte

d'Appello di Roma, con ordinanza del 3 maggio 1985, nel corso del

giudizio promosso da Vecchioni Antonino nei confronti degli eredi di

Esposito Luigi, estendendo altresì alla violazione dell'art.3 Cost.

le censure avverso la norma impugnata.

Osserva in proposito la Corte d'Appello che il principio di

eguaglianza risulterebbe violato poiché la parte interessata non

troverebbe nell'ambito dell'art. 2947 terzo comma c.c. lo stesso

trattamento che viene assicurato dall'art. 305 c.p.c., come risulta a

seguito delle sentenze di questa Corte nn. 139 del 1967 e 159 del

1971, in tema di decorrenza del termine stabilito per la prosecuzione

o la riassunzione del processo.

Nel giudizio innanzi la Corte si è costituito Vecchioni Antonino,

il quale, svolgendo considerazioni adesive all'ordinanza di

rimessione, censura in sostanza il criterio adottato per la

decorrenza del termine di prescrizione quando questo inizi dalla data

di un evento di cui il soggetto interessato non è messo in

condizione di conoscere l'avverarsi. Considerato in diritto

1. - I due giudizi, avendo ad oggetto la medesima norma, vanno

riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità

costituzionale dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., nella parte in

cui, anche in caso di morte del reo, fa decorrere dalla data di

estinzione del reato il termine prescrizionale del diritto al

risarcimento del danno stabilito ai primi due commi dello stesso

articolo.

Ad avviso di entrambi i giudici remittenti la norma, interpretata,

in coerenza all'art. 183 c.p. nel senso che la morte del reo, quale

causa estintiva del reato, produce automaticamente il suo effetto nel

momento in cui si verifica, sarebbe suscettibile di menomare il

diritto di difesa della parte danneggiata (art. 24 Cost.) ponendo la

decorrenza del termine di prescrizione da un momento iniziale che non

può essere conosciuto con certezza dall'interessato.

3. - La questione non è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn. 118

del 1969; 8 e 178 del 1975; 311 del 1988) la garanzia costituzionale

della difesa opera attribuendo la piena tutela processuale delle

situazioni giuridiche soggettive nei termini e nelle configurazioni

che a queste derivano dalle norme del diritto sostanziale; quella

garanzia trova quindi confini nel contenuto del diritto al quale è

strumentale e si modella sui concreti lineamenti che questo riceve

dall'ordinamento.

Ora, la disposizione in esame, nel disciplinare il modo di essere

e di operare della prescrizione, del quale la decorrenza del termine

è una delle manifestazioni, attiene all'estinzione del diritto

soggettivo, non alla tutela giurisdizionale.

Se è vero infatti che alla estinzione del diritto consegue

normalmente l'impossibilità di farlo valere, tanto in via di azione

che in via di eccezione, ciò si verifica perché la prescrizione

opera sul terreno sostanziale del diritto, non su quello della sua

protezione processuale.

4. - In ogni caso, ove anche la questione in esame potesse

intendersi come potenzialmente incidente sulla concreta possibilità

di agire per ottenere una tutela adeguata del proprio interesse,

neanche sotto tale profilo essa incontrerebbe una sorte migliore.

Questa Corte ha invero costantemente affermato che, allorquando

sia fissato un termine per il compimento di un atto, la cui omissione

importi un pregiudizio per una situazione soggettiva giuridicamente

tutelata, nella garanzia di cui all'art. 24 della Costituzione è

ricompresa la conoscibilità del momento iniziale di decorrenza del

termine stesso (cfr. sentt. n. 159 del 1971; 255 del 1974; n. 14 del

1977). Orbene, la norma censurata dai giudici a quibus non agisce in

modo contrastante con tali principi. Nella situazione in esame,

infatti, la possibilità per il danneggiato di tutelare il proprio

diritto al risarcimento del danno rimane comunque garantita dalla

previsione del termine generale biennale decorrente dal giorno in cui

l'evento lesivo si è verificato, dato di riferimento che il

danneggiato può facilmente tener presente al fine di vigilare sui

propri interessi.

5. - È pur vero che la norma viene censurata con riguardo al

pregiudizio che potrebbe subire il danneggiato, il quale abbia scelto

di rimanere in attesa della definizione del procedimento penale, nel

caso che questo si concluda con sentenza dichiarativa dell'estinzione

del reato per morte dell'imputato, ed egli non abbia conosciuto il

momento di tale evento da cui decorre il termine di prescrizione.

Ma, innanzitutto, occorre osservare che la previsione di cui al

terzo comma dell'articolo 2947 cod. civ., estendente all'azione

civile la prescrizione più lunga stabilita dalla legge per il reato,

nell'ipotesi che il fatto sia considerato tale, è principalmente

dettata dall'esigenza di garantire il principio di unità della

giurisdizione.

Ed inoltre la norma, secondo quanto già osservato da questa Corte

nella sentenza n. 116 del 1972, pone implicitamente alla parte lesa

un onere di diligenza dandole carico di seguire il corso del

procedimento penale che si inizia riguardo al fatto lesivo; siffatto

onere può comprendere, non solo l'accertamento circa l'emanazione di

una pronuncia giudiziale, come già affermato nella citata decisione,

ma anche la periodica verifica dell'"esistenza in vita"

dell'imputato, attività questa che, in quanto normalmente esperibile

presso gli uffici di stato civile, non può dirsi talmente gravosa da

confliggere con l'articolo 24 della Costituzione (cfr. per un caso

analogo la sent. 311/88).

Va detto poi che, contrariamente a quanto sembrano ritenere i

giudici remittenti, la parte lesa è comunque efficacemente tutelata

dalla possibilità di partecipare al procedimento penale

costituendosi parte civile, così da porsi al riparo da ogni effetto

sfavorevole.

Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di

Cassazione, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il rapporto

processuale instaurato con l'esercizio dell'azione civile nell'ambito

del procedimento penale non si estingue ma perviene ad un normale

esaurimento con una pronuncia implicita di non luogo a decidere per

essere venuta meno la potestas iudicandi del giudice penale, a norma

dell'art. 23 c.p.p.; resta quindi fermo, in ordine alla prescrizione

del diritto al risarcimento dei danni, l'effetto interruttivo

permanente della costituzione di parte civile, e la prescrizione non

ricomincia a decorrere se non dal momento in cui sia divenuta

irrevocabile la sentenza del giudice penale che abbia dichiarato di

non doversi procedere a causa della estinzione del reato.

6. - Quanto alla questione sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Roma, anch'essa risulta

destituita di fondamento.

Come è detto in narrativa, il giudice a quo ravvisa una

violazione del principio di eguaglianza in quanto la parte

interessata non troverebbe nell'ambito dell'art. 2947, terzo comma,

cod. civ., lo stesso trattamento che viene assicurato dall'art. 305

c.p.c., quale risulta a seguito delle sentenze di questa Corte n. 139

del 1967 e n. 159 del 1971.

Ma la situazione regolata dalla norma in esame è, in tutta

evidenza, assolutamente diversa rispetto a quella disciplinata

dall'art. 305 c.p.c. (in materia di mancata prosecuzione o

riassunzione del processo), attinente a termini di natura

strettamente processuale che incidono direttamente sull'esercizio

dell'azione; è quindi inconferente ogni richiamo all'art. 3 Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ.,

nella parte in cui, anche in caso di morte del reo, fa decorrere

dalla data di estinzione del reato il termine prescrizionale

stabilito ai primi due commi dello stesso articolo, sollevate, con le

ordinanze indicate in epigrafe, dal Tribunale di Genova, in

riferimento all'art. 24 Cost., e dalla Corte d'Appello di Roma in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:732 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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