Corte costituzionale

Ordinanza n. 266/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/2000 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5d.lgs. 342/1997

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto

legislativo 15 settembre 1997, n. 342 (Disposizioni in materia di

contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti

locali), promosso con ordinanza emessa il 18 settembre 1998 dal

pretore di Foggia, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie

speciale - n. 28 dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 18 settembre 1998,

pervenuta a questa Corte il 21 giugno 1999, il pretore di Foggia, nel

corso di un giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo

emesso su richiesta di un professionista nei confronti di un comune

per il pagamento di una parcella relativa ad attività di

progettazione ultimata nel 1992, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342

(Disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto

finanziario degli enti locali), "nella parte in cui non prevede

l'efficacia retroattiva, a far tempo dall'entrata in vigore della

normativa di cui al d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con

modifiche, in legge 24 aprile 1989, n. 144, della disposizione

contenuta nell'art. 5, introdotta in sostituzione della lettera e

comma 1, dell'art. 37 d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77";

che il remittente premette non potersi dubitare del

conferimento dell'incarico professionale e della sussistenza di un

contratto apparentemente valido anche sul piano formale; ma che

tuttavia, mancando nella deliberazione autorizzativa del comune

l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio e

l'attestazione della copertura finanziaria, di cui all'art. 55, comma

5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, detta deliberazione deve

ritenersi nulla e comunque inefficace per la pubblica

amministrazione, in forza dell'art. 23 del d.-l. n. 66 del 1989, ai

cui sensi l'effettuazione delle spese è consentita ai comuni

esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle

forme previste dalla legge nonché l'impegno contabile registrato sul

competente capitolo del bilancio (comma 3), e "nel caso in cui vi sia

stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo

indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini

della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il

privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano

consentito la fornitura" (comma 4);

che pertanto, secondo il remittente, il creditore dovrebbe

agire personalmente nei confronti degli amministratori, senza potersi

avvalere dell'azione sussidiaria di arricchimento senza causa,

prevista dall'art. 2041 cod. civ., nei confronti del comune, che pur

ha tratto utilità e arricchimento dalla sua prestazione

professionale;

che la richiamata normativa - sostanzialmente confermata, pur

dopo l'abrogazione del citato art. 23 del d.l. n. 66 del 1989

(art. 123, comma 1, lettera n, del d.lgs. n. 77 del 1995),

dall'art. 35 del d.lgs. n. 77 del 1995 - sarebbe stata, ad avviso del

remittente, palesemente ingiusta, in quanto avrebbe penalizzato da un

lato "gli ignari fornitori e prestatori d'opera, i quali hanno fatto

o fanno affidamento sull'apparenza giuridica del rapporto con l'ente

pubblico", dall'altro lato gli amministratori e i funzionari che,

"senza alcun tornaconto personale, consentono la fornitura

nell'interesse esclusivo del medesimo ente" cui, in definitiva, deve

ritenersi imputabile il loro operato in virtù del principio

dell'immedesimazione organica (art. 28 della Costituzione); a tale

ingiustizia avrebbe posto riparo l'art. 5 del d.lgs. 15 settembre

1997, n. 342, il quale, sostituendo la lettera e del comma 1

dell'art. 37 del d. lgs n. 77 del 1995 (che, nel testo originario,

prevedeva la possibilità per gli enti locali di riconoscere la

legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da fatti e

provvedimenti ai quali non avessero concorso interventi o decisioni

di amministratori o dipendenti dell'ente), ha introdotto la

possibilità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel caso di

"acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui

ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 35, nei limiti degli accertati e

dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito

dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza":

fattispecie nella quale, secondo il giudice a quo rientrerebbe il

caso ad esso sottoposto, ricorrendo l'ipotesi di indebito ed

ingiustificato arricchimento dell'ente;

che tuttavia, argomenta il remittente, tale normativa

sopravvenuta non potrebbe trovare applicazione nel caso specifico, in

quanto essa ha portata innovativa non retroattiva, e dunque la

fattispecie dovrebbe continuare ad essere regolata secondo la

normativa in vigore all'epoca della delibera di conferimento

dell'incarico, a termini della quale il debito non potrebbe essere

riconosciuto dall'ente, trattandosi di atto intervenuto con il

concorso di amministratori dell'ente;

che ad avviso del giudice a quo peraltro, l'irretroattività

della norma sopravvenuta di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 342 del 1997

si risolverebbe in una ingiustificata e irrazionale menomazione delle

posizioni soggettive di coloro che hanno effettuato prestazioni

"attinte dall'iniqua normativa precedente" e degli amministratori che

ne hanno consentito l'esecuzione, operando nell'esclusivo interesse

dell'ente;

che pertanto si profilerebbe il dubbio di illegittimità

costituzionale della normativa sopravvenuta, per contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, stante l'ingiustificata disparità di

trattamento in danno delle posizioni soggettive non attinte

retroattivamente da detta normativa, che avrebbe fatto venir meno

solo per l'avvenire la palese iniquità delle disposizioni

previgenti; nonché per contrasto con l'art. 24 della Costituzione,

in quanto essa limiterebbe la tutela delle medesime posizioni

soggettive, apprestandola solo per il futuro;

che il remittente motiva la rilevanza della questione

sollevata osservando che da essa dipenderebbe l'accoglimento

dell'opposizione al decreto ingiuntivo, poiché il comune, sulla base

della normativa sospettata di illegittimità costituzionale, in

quanto non applicabile retroattivamente, non avrebbe alcun obbligo di

riconoscere la legittimità del debito, mentre l'opposizione stessa

verrebbe rigettata, se fosse pronunciata l'illegittimità

costituzionale della norma denunciata, rendendo applicabile anche

retroattivamente la disciplina introdotta dal citato art. 5 del

d.lgs. n. 342 del 1997;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile

o infondata;

che, secondo l'Avvocatura erariale, sussisterebbero dubbi

sulla rilevanza della questione, in quanto il conferimento

dell'incarico professionale di cui è causa non potrebbe essere

desunto, come sembrerebbe fare il remittente, dalle delibere

dell'ente, poiché esso richiede, a pena di nullità, un atto redatto

in forma scritta e sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente

e dal professionista; né, nella specie, risulterebbe proposta

espressamente un'azione di indebito arricchimento;

che, nel merito, la questione sarebbe comunque infondata, in

quanto la configurabilità di profili di incostituzionalità della

normativa contenuta originariamente nell'art. 23 del d.l. n. 66 del

1989 è stata già esclusa da questa Corte (sentenze n. 446 del 1995

e n. 295 del 1997); e non potrebbe ritenersi illegittima una

successiva disposizione di legge che definisca una nuova

regolamentazione della materia, senza stabilirne la portata

retroattiva;

che l'Avvocatura erariale sottolinea altresì come la

disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 342 del 1997 non

altererebbe in modo sostanziale la disciplina previgente, in quanto

la possibilità per il privato di ottenere dall'ente il pagamento

delle proprie spettanze resta subordinata ad un atto formale

dell'ente medesimo, che ha effetto costitutivo dell'obbligazione e ne

determina le modalità di pagamento, mentre fino a quando tale

deliberazione non sia adottata l'unico soggetto obbligato nei

riguardi del privato fornitore è l'amministratore.

Considerato che non può essere accolta l'eccezione di

inammissibilità proposta dalla difesa del Presidente del Consiglio,

fondata sulla asserita nullità del conferimento dell'incarico

professionale per mancanza della forma scritta, in quanto il

remittente, a cui spetta l'accertamento dei fatti di causa,

espressamente afferma di non dubitare della sussistenza di un valido

contratto;

che la questione si palesa però manifestamente infondata, in

quanto è erroneo il presupposto, sul quale essa si basa,

dell'affermata inapplicabilità della disciplina recata dall'art. 5

del d.lgs. n. 342 del 1997 a fattispecie di acquisizione di beni o

servizi intervenute prima dell'entrata in vigore della predetta

disposizione;

che, al contrario, la nuova lettera e dell'art. 37, comma 1,

del d.lgs n. 77 del 1995, come sostituita dall'art. 5 del d.lgs.

n. 342, ammette il riconoscimento ex post di debiti fuori bilancio

per acquisizione di beni e servizi avvenuta in violazione degli

obblighi di natura contabile previsti dall'art. 35 del medesimo

d.lgs. n. 77 del 1995, il quale non fa che confermare

sostanzialmente, aggravandoli, gli obblighi già previsti

dall'art. 23 del d.-l. n. 66 del 1989, confermando altresì, nel caso

di violazione degli stessi, la disciplina secondo cui il rapporto

obbligatorio intercorre solo con l'amministratore o il funzionario

che ha consentito la fornitura (art. 35 cit., comma 4, corrispondente

all'art. 23, comma 4, del d.-l. n. 66 del 1989): sicché ammette il

riconoscimento di debiti il cui fatto costitutivo può collocarsi in

qualsiasi tempo successivo alla introduzione legislativa di detti

obblighi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. 15 settembre 1997,

n. 342 (Disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di

dissesto finanziario degli enti locali), sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Foggia con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:266 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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