Corte costituzionale

Sentenza n. 497/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/1990 · relatore Francesco Greco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, terzo

comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro),

promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1990 dal Pretore di

Palermo nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Casa di cura

Torina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Casa di cura Torina e

dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Tullio Fortuna e Rosario Flammia per la S.p.a.

Casa di cura Torina, Gianni Romoli per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello

Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Casa di cura Torina S.p.a., per effetto di giudicato, era

inquadrata nel settore industria e, quindi, era ammessa a beneficiare

degli sgravi contributivi. Intervenuta la legge 9 marzo 1989, n. 88,

che, tra l'altro, prevedeva (art. 49) nuovi inquadramenti delle

imprese, tale casa di cura era classificata dall'I.N.P.S. nel settore

del commercio, con perdita degli sgravi. Adiva, quindi, il Pretore di

Palermo perché dichiarasse il suo diritto alla conservazione del

beneficio anteriormente riconosciutole.

L'I.N.P.S. eccepiva che, ai fini assistenziali e previdenziali,

valeva il nuovo inquadramento perché il citato art. 49 della legge

n. 88 del 1989, al terzo comma, disponeva che erano "fatti salvi solo

gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o da decreti

ministeriali emanati per le aziende plurime ai fini della erogazione

degli assegni familiari (art. 4 del d.P.R. n. 797 del 1955)".

Il giudice adito rilevava che la interpretazione della norma

suggerita dall'I.N.P.S., oltre ad apparire in contrasto con

l'intento, risultante dai lavori preparatori, di conservare gli

inquadramenti in atto, importava violazione degli artt. 3 e 41 della

Costituzione.

Risultavano infatti accomunate in uno stesso regime previdenziale

attività disomogenee; si determinava una irrazionale discriminazione

tra aziende identiche operanti nello stesso settore, essendo alcune

di esse ammesse al godimento di sgravi contributivi ed altre escluse

solo in base al dato temporale.

1.1 - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti la

Casa di cura e l'I.N.P.S. ed è intervenuta l'Avvocatura Generale

dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

ministri.

2.1 - La Casa di cura ha premesso che non emerge la volontà

espressa di abrogare la precedente normativa in materia di sgravi

contributivi e che non è ipotizzabile una abrogazione implicita in

quanto le finalità della legge n. 88 del 1989 sono solo quelle della

ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., mentre gli sgravi

contributivi sono strumenti di politica economica. Ha osservato, poi,

che effettivamente la disposizione censurata contrasta con l'art. 3

della Costituzione siccome irrazionale, in quanto risultano

inquadrate nel settore industriale anche imprese di servizi

(trasporti, comunicazioni, spettacolo) e nel settore terziario tutte

le altre imprese che svolgono attività di produzione di servizi

finanziari. Risulterebbe violato anche l'art. 41 della Costituzione

perché la norma censurata, classificando la produzione di servizi

industriali o ausiliari dell'industria nel settore terziario, incide

nell'assetto costituzionale di materie, quali l'industria e il

commercio, vincolate nel loro contenuto o quanto meno, nei principi

base e l'intervento autoritativo del legislatore in ordine alla

natura dell'attività intrapresa dal datore di lavoro, limita le sue

scelte ed elimina la libertà della iniziativa economica.

3. - L'I.N.P.S. ha concluso per la infondatezza della questione.

Per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 3 della

Costituzione, ha osservato che le parziali disomogeneità rilevate

dal giudice a quo, sono inevitabili allorquando una disposizione

accomuni in una vasta categoria attività diverse, senza che per

questo si determini la violazione del suddetto precetto

costituzionale; che il giudice può certamente ovviare al preteso

trattamento discriminatorio con una interpretazione della norma

adeguatrice alla Costituzione; che per precedenti inquadramenti

avvenuti in base a leggi speciali deve intendersi quello concernente

intere categorie di datori di lavoro già classificati in settore

diverso da quello ad essi spettante.

4. - L'Avvocatura Generale dello Stato ha affermato la

insussistenza della rilevanza della questione sollevata in quanto il

giudizio a quo riguarda un'impresa la cui posizione è regolata dalla

normativa precedente in base alla quale è stata inquadrata nel

settore "industria".

Ha rilevato, poi, che il dato temporale assunto come termine di

discriminazione risponde all'esigenza razionale di non interferire

troppo drasticamente, nella ristrutturazione del sistema, su

situazioni già verificatesi e di far salvi i diritti quesiti.

Ha concluso per la inammissibilità o infondatezza della

questione.

5. - Nell'imminenza dell'udienza la parte privata ha presentato

memoria nella quale ha osservato che l'interpretazione seguita

dall'Avvocatura Generale dello Stato conferma l'ingiustificata e

irrazionale discriminazione tra aziende identiche operanti nello

stesso settore; che la nuova disciplina non può incidere sui diritti

quesiti dagli imprenditori e sconvolgere l'organizzazione

imprenditoriale strutturata in base al precedente modello normativo;

che il legislatore ha irrazionalmente esercitato il suo potere

discrezionale perché, inquadrandosi nel settore terziario le imprese

che producono servizi, irrazionalmente si trascura la rilevanza della

finalità produttiva a favore di un modello di intermediazione,

marginale o inesistente nelle attività industriali e costituente,

invece, aspetto caratteristico di quelle commerciali. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Palermo dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989,

n. 88, da lui interpretato nel senso che restano salvi gli

inquadramenti già in atto nei settori dell'industria, del commercio

e dell'agricoltura, o derivanti da leggi speciali o da decreti

ministeriali emanati ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 797 del 1955

(Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni

familiari), perché risulterebbero violati gli artt. 3 e 41 della

Costituzione, in quanto, essendo accomunate in uno stesso regime

previdenziale attività disomogenee, si creerebbe una ingiustificata

ed irrazionale disparità di trattamento, con pregiudizio anche del

libero esercizio dell'attività economica, tra aziende identiche

operanti nello stesso settore, le une ammesse a godere gli sgravi

contributivi e fiscali con conseguente riduzione del costo di lavoro,

le altre escluse in base al solo dato temporale del loro

inquadramento.

2. - La questione è inammissibile.

Invero, controvertendosi nella fattispecie sulla conservazione del

beneficio dello sgravio contributivo riconosciuto alla ricorrente

Casa di cura con sentenza passata in giudicato, non trova

applicazione la disposizione censurata, ma la legge n. 1089 del 1968,

di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 918 del 1968.

Come si è già affermato (sentenza di questa Corte n. 12 del

1987), la disciplina degli sgravi contributivi presenta caratteri di

specialità relativamente sia all'ambito territoriale degli

interventi (Mezzogiorno o zone depresse del centro- nord), sia alle

finalità perseguite (incentivazione di alcune attività produttive,

promozione occupazionale, ecc.).

Nella suddetta legislazione si è fatto generico riferimento alle

aziende industriali, con utilizzazione della nozione di impresa

desunta dall'art. 2195 del codice civile, prescindendosi

completamente dal meccanismo apprestato o da altre leggi incentivanti

o dal regime previdenziale; senza alcun riferimento o rinvio a leggi

previdenziali di inquadramento, mentre lo Stato si è assunto l'onere

finanziario relativo.

Peraltro, secondo l'indirizzo giurisprudenziale richiamato, è

possibile che la stessa azienda sia classificata nel settore

industriale ai fini dello sgravio contributivo e nel settore

commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali. Si tratta di una

legge speciale, con finalità politico-economico-sociale, di

carattere contingente, per cui non può derivarne discriminazione di

sorta, in quanto anche altre imprese possono divenire destinatarie

dei benefici concessi, dai quali prima risultavano escluse, mentre le

stesse imprese beneficiarie possono subire la revoca della relativa

attribuzione, sempre però con interventi legislativi, allorché si

ritengano ormai realizzate le finalità che hanno ispirato le leggi

in materia o le altre finalità pubbliche (economiche, sociali, ecc.)

che avevano consigliato la concessione dei benefici.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88

(Ristrutturazionedell'Istituto nazionale della previdenza sociale e

dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro), in relazione agli artt. 3 e 41 della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Palermo con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:497 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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