tolto: b) legge 14 ottobre 1974, n. 524, sulla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande;
tolto: c) legge 18 giugno 1931, n. 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;
tolto: d) legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante;
tolto: e) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni genere;
tolto: f) legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
tolto: g) legge 23 febbraio 1950, n. 170, e decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante.
tolto: 4) essere:
tolto: a) familiari coadiutori, preposti al punto di vendita iscritti nell'elenco speciale, previsto dall'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio;
tolto: b) agenti di viaggio muniti della licenza prevista dall'articolo 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523;
tolto: c) conduttori di case di cura;
tolto: d) gestori di campeggi;
tolto: e) affittacamere;
tolto: f) titolari di agenzia per pratiche automobilistiche e di scuola guida;
tolto: g) titolari o gestori, in proprio, di rivendite di giornali o giornalai ambulanti (strilloni);
tolto: h) esercenti librerie o buffets di stazione;
tolto: i) grossisti di prodotti ortofrutticoli, grossisti di carne e grossisti di prodotti ittici, iscritti nell'albo previsto dalla legge 25 marzo 1959, n. 125;
tolto: l) esportatori di prodotti ortofrutticolio agrumari, fiori o piante ornamentali, iscritti all'albo nazionale ai sensi della legge 25 gennaio 1966, n. 31;
tolto: m) appaltatori di spacci di cooperative, di spacci e di mense presso caserme, collegi ed altre istituzioni consimili. Gli ausiliari del commercio soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie sono:
tolto: a) gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti nell'apposito ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio istituito con legge 12 marzo 1968, n. 316;
tolto: b) gli agenti aerei, gli agenti marittimi raccomandatari di cui alla legge 29 aprile 1940, n. 496, e i pubblici mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, ed al decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66;
tolto: c) gli agenti delle librerie di stazione;
tolto: d) i mediatori iscritti negli appositi ruoli delle camere di commercio ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253;
tolto: e) i propagandisti e i procacciatori di affari;
tolto: f) i commissionari di commercio;
tolto: g) i titolari di istituti di informazione muniti della licenza di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono compresi altresi' tra i soggetti della presente legge le guide turistiche e le guide alpine, gli interpreti, i corrieri e portatori alpini, autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249, i maestri di sci, gli esercenti parchi divertimento viaggianti e di sale di spettacolo, quando non usufruiscano gia' dell'assistenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, gli esattori di aziende erogatrici di servizi di pubblica utilita' e di altre aziende, i raccoglitori di piante officinali (erboristi) autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99, purche' non proprietari o coltivatori di terreni nei quali dette piante vengono raccolte, i cenciaioli muniti di certificato di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'obbligo dell'assicurazione contro le malattie incombe ai soggetti indicati nei precedenti commi per se' e per i propri familiari a carico, nonche' per i familiari coadiutori e i relativi familiari a carico. Agli effetti della presente legge, per familiari coadiutori s'intendono i parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell'azienda sempreche' non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti. L'obbligo dell'assicurazione non sussiste per tutti i familiari a carico che siano titolari di pensione di invalidita', vecchiaia e superstiti, che usufruiscano dell'assistenza di malattia a tale titolo. Per i soggetti di cui al presente articolo che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino gia' iscritti negli elenchi nominativi di cui all'articolo 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, l'iscrizione stessa si considera valida a tutti gli effetti dalla data in cui e' avvenutaaggiunto: d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 38 della legge 27 novembre …