((L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • a)siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
  • b)abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata;
  • c)partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza;
  • d)siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli)). Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1088, e' posto a carico degli assicurati limitatamente a coloro per i quali l'obbligo assicurativo sussiste in conseguenza dell'abolizione del limite di reddito previsto dall'articolo 1, lettera a) della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1088. Alla lettera c) dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1088, sono aggiunte le seguenti classi: 6ª classe: reddito da L. 5.000.001 a L. 7.000.000; 7ª classe: reddito da L. 7.000.001 a L. 10.000.000; 8ª classe: reddito oltre L. 10.000.000. Il reddito derivante dall'attivita' dell'impresa e' quello accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Testo vigente dal 1 gennaio 1997

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 29, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 5 giugno 1975 al 1 gennaio 1997. 979 parole tolte, 73 parole aggiunte in 33 capoversi.

tolto: L'articolo 1 della legge 27 novembre 1960aggiunto: L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. tolto: 1397, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1088, e' sostituito dal seguente: "L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge e' obbligatoria nei confronti dei soggetti che esercitano attivita' commerciali e turistiche, nonche' degli ausiliari del commercio, aggiunto: 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese tolto: organizzate aggiunto: che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita aggiunto: nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenzatolto: . Ai fini dell'iscrizione all'assicurazione contro la malattia i soggetti di cui al precedente comma devono:aggiunto: ;

tolto: 1) essere iscritti, come titolari o gestori in proprio, nel registro di cui agli articoli 1 e 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed essere in possesso dell'autorizzazione del comune o della licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza, ove esse siano prescritte per l'esercizio della loro attivita';

tolto: 2) ovvero essere iscritti nella sezione speciale del registro e in possesso dell'autorizzazione secondo le norme di cui all'articolo 1 della legge 20 novembre 1971, n. 1062;

tolto: 3) oppure essere muniti, limitatamente ai titolari dell'impresa, della licenza od autorizzazione prevista per l'esercizio della loro attivita' da una delle seguenti disposizioni di legge:

tolto: a) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e 103, primo e secondo comma, per gli esercizi ivi contemplati; all'articolo 115 per le agenzie e gli uffici di affari; all'articolo 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;

Mostra gli altri 25 capoversi cambiati

tolto: b) legge 14 ottobre 1974, n. 524, sulla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande;

tolto: c) legge 18 giugno 1931, n. 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;

tolto: d) legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante;

tolto: e) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni genere;

tolto: f) legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

tolto: g) legge 23 febbraio 1950, n. 170, e decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante.

tolto: 4) essere:

tolto: a) familiari coadiutori, preposti al punto di vendita iscritti nell'elenco speciale, previsto dall'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio;

tolto: b) agenti di viaggio muniti della licenza prevista dall'articolo 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523;

tolto: c) conduttori di case di cura;

tolto: d) gestori di campeggi;

tolto: e) affittacamere;

tolto: f) titolari di agenzia per pratiche automobilistiche e di scuola guida;

tolto: g) titolari o gestori, in proprio, di rivendite di giornali o giornalai ambulanti (strilloni);

tolto: h) esercenti librerie o buffets di stazione;

tolto: i) grossisti di prodotti ortofrutticoli, grossisti di carne e grossisti di prodotti ittici, iscritti nell'albo previsto dalla legge 25 marzo 1959, n. 125;

tolto: l) esportatori di prodotti ortofrutticolio agrumari, fiori o piante ornamentali, iscritti all'albo nazionale ai sensi della legge 25 gennaio 1966, n. 31;

tolto: m) appaltatori di spacci di cooperative, di spacci e di mense presso caserme, collegi ed altre istituzioni consimili. Gli ausiliari del commercio soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie sono:

tolto: a) gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti nell'apposito ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio istituito con legge 12 marzo 1968, n. 316;

tolto: b) gli agenti aerei, gli agenti marittimi raccomandatari di cui alla legge 29 aprile 1940, n. 496, e i pubblici mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, ed al decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66;

tolto: c) gli agenti delle librerie di stazione;

tolto: d) i mediatori iscritti negli appositi ruoli delle camere di commercio ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253;

tolto: e) i propagandisti e i procacciatori di affari;

tolto: f) i commissionari di commercio;

tolto: g) i titolari di istituti di informazione muniti della licenza di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono compresi altresi' tra i soggetti della presente legge le guide turistiche e le guide alpine, gli interpreti, i corrieri e portatori alpini, autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249, i maestri di sci, gli esercenti parchi divertimento viaggianti e di sale di spettacolo, quando non usufruiscano gia' dell'assistenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, gli esattori di aziende erogatrici di servizi di pubblica utilita' e di altre aziende, i raccoglitori di piante officinali (erboristi) autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99, purche' non proprietari o coltivatori di terreni nei quali dette piante vengono raccolte, i cenciaioli muniti di certificato di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'obbligo dell'assicurazione contro le malattie incombe ai soggetti indicati nei precedenti commi per se' e per i propri familiari a carico, nonche' per i familiari coadiutori e i relativi familiari a carico. Agli effetti della presente legge, per familiari coadiutori s'intendono i parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell'azienda sempreche' non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti. L'obbligo dell'assicurazione non sussiste per tutti i familiari a carico che siano titolari di pensione di invalidita', vecchiaia e superstiti, che usufruiscano dell'assistenza di malattia a tale titolo. Per i soggetti di cui al presente articolo che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino gia' iscritti negli elenchi nominativi di cui all'articolo 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, l'iscrizione stessa si considera valida a tutti gli effetti dalla data in cui e' avvenutaaggiunto: d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 38 della legge 27 novembre …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1975-06-03;160~art29 · fonte del testo

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