Il contratto collettivo qualunque siano le dimensioni della categoria alla quale si riferisce, prende sempre in considerazione interessi astratti di gruppi e non già di individui determinati. Il problema più grave che si presenta quando sorga controversia circa l'applicazione di un dato contratto collettivo, è quello dell'individuazione dei rapporti che vi sono soggetti. Nel primo periodo di esperimento della legge sindacale ha trovato non scarsi consensi in dottrina e favore anche in giurisprudenza la tesi secondo la quale l'inclusione del singolo nei quadri di un'associazione professionale (in qualità di contribuente sindacale) avrebbe valore decisivo, nel determinare l'appartenenza a una data categoria e quindi la soggezione al contratto collettivo vigente per la categoria stessa. Questa tesi non è però conforme ai principi generali del sistema. Il quale, ai fini dell'applicazione delle norme corporative, non richiede il preventivo accertamento della situazione dei singoli nei quadri sindacali e non riconosce quindi all'inquadramento sindacale dei singoli efficacia vincolante per il giudice. Ciò si desume dall'art. 10 della legge sindacale, che determina i destinatari del contratto collettivo indipendentemente dall'appartenenza ai quadri delle diverse associazioni professionali. La nostra organizzazione sindacale si basa bensì sulla distinzione delle categorie professionali, ma non sul possesso formale di uno stato professionale dei singoli col contrassegno della stabilità e dell'esclusività, ed è informata al concetto che ognuno può scegliere e mutare liberamente la propria attività economica. Il possesso formale di uno stato professionale è condizione solo per l'esercizio delle professioni intellettuali e di talune altre specifiche attività, per il cui esercizio esiste l'obbligo dell'iscrizione in albi od elenchi (art. 2229) Di regola l'appartenenza ad una categoria professionale dipende non da particolari requisiti formali di riconoscimento e neppure dal compimento di atti o dal verificarsi di fatti di cui l'inquadramento professionale sia il necessario presupposto, ma solo dal fatto dello svolgimento di un'attività corrispondente a quella della categoria. Nè sarebbe politicamente opportuno modificare il sistema, attribuendo valore costitutivo (e quindi efficacia preclusiva dell'indagine del giudice) ad atti che per il loro contenuto rispecchiano situazioni mutevoli e che sono spesso dovuti solo all'iniziativa di una delle parti, senza garanzia per l'altra parte. In relazione ai concetti suesposti, in perfetta aderenza con l'indirizzo più recente della giurisprudenza e della dottrina, il primo comma dell'art. 2070 dispone che l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 817