Codice civile

Art. 2070 c.c. — Criteri di applicazione

[1]L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attivita' effettivamente esercitata dall'imprenditore.

[2]Se l'imprenditore esercita distinte attivita' aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attivita'.

[3]Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attivita' organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attivita'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2070 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 572/2026

    10 gennaio 2026

    La retribuzione da assumere quale parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., per la cui individuazione, con riferimento alle imprese radiofoniche e televisive, occorre tener conto del diverso àmbito di operatività (locale o nazionale), poiché esso è tratto qualificante dell'attività stessa, che trova puntuale riscontro nella contrattazione collettiva e non è legato a fattori imponderabili e contingenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che, ai fini della determinazione della contribuzione dovuta per i dipendenti di un'emittente radiofonica e televisiva locale, aveva ritenuto applicabile la contrattazione collettiva riferibile alle emittenti nazionali in quanto sottoscritta da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anziché quella riferibile alle emittenti locali).

    Art. 2070 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il contratto collettivo qualunque siano le dimensioni della categoria alla quale si riferisce, prende sempre in considerazione interessi astratti di gruppi e non già di individui determinati. Il problema più grave che si presenta quando sorga controversia circa l'applicazione di un dato contratto collettivo, è quello dell'individuazione dei rapporti che vi sono soggetti. Nel primo periodo di esperimento della legge sindacale ha trovato non scarsi consensi in dottrina e favore anche in giurisprudenza la tesi secondo la quale l'inclusione del singolo nei quadri di un'associazione professionale (in qualità di contribuente sindacale) avrebbe valore decisivo, nel determinare l'appartenenza a una data categoria e quindi la soggezione al contratto collettivo vigente per la categoria stessa. Questa tesi non è però conforme ai principi generali del sistema. Il quale, ai fini dell'applicazione delle norme corporative, non richiede il preventivo accertamento della situazione dei singoli nei quadri sindacali e non riconosce quindi all'inquadramento sindacale dei singoli efficacia vincolante per il giudice. Ciò si desume dall'art. 10 della legge sindacale, che determina i destinatari del contratto collettivo indipendentemente dall'appartenenza ai quadri delle diverse associazioni professionali. La nostra organizzazione sindacale si basa bensì sulla distinzione delle categorie professionali, ma non sul possesso formale di uno stato professionale dei singoli col contrassegno della stabilità e dell'esclusività, ed è informata al concetto che ognuno può scegliere e mutare liberamente la propria attività economica. Il possesso formale di uno stato professionale è condizione solo per l'esercizio delle professioni intellettuali e di talune altre specifiche attività, per il cui esercizio esiste l'obbligo dell'iscrizione in albi od elenchi (art. 2229) Di regola l'appartenenza ad una categoria professionale dipende non da particolari requisiti formali di riconoscimento e neppure dal compimento di atti o dal verificarsi di fatti di cui l'inquadramento professionale sia il necessario presupposto, ma solo dal fatto dello svolgimento di un'attività corrispondente a quella della categoria. Nè sarebbe politicamente opportuno modificare il sistema, attribuendo valore costitutivo (e quindi efficacia preclusiva dell'indagine del giudice) ad atti che per il loro contenuto rispecchiano situazioni mutevoli e che sono spesso dovuti solo all'iniziativa di una delle parti, senza garanzia per l'altra parte. In relazione ai concetti suesposti, in perfetta aderenza con l'indirizzo più recente della giurisprudenza e della dottrina, il primo comma dell'art. 2070 dispone che l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 817

  • L'art. 2070 prende poi in particolare considerazione l'ipotesi che l'imprenditore svolga contemporaneamente diverse attività. Questa situazione può presentarsi sotto due aspetti che importano differenti soluzioni. Se trattasi di attività connesse, dirette al raggiungimento di una stessa finalità produttiva, si applica il contratto collettivo che disciplina l'intero ciclo produttivo dell'impresa o, comunque, l'attività principale di cui le altre siano accessorie o sussidiarie. Se invece l'imprenditore esercita distinte attività con carattere autonomo, si applicano ai relativi rapporti di lavoro le norme corrispondenti alle singole attività.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 818

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2070 · fonte del testo

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