Corte costituzionale

Ordinanza n. 322/1997

Altra decisione · depositata il 30/10/1997 · relatore Fernando Santosuosso

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 3,

della legge 9 marzo 1989, (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale

della previdenza sociale e dell'istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), promossi con

ordinanze emesse il 20 marzo 1966 dal tribunale di Firenze, nel

procedimento civile vertente tra M.EDIL s.r.l. e I.N.P.S. iscritta al

n. 492 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno

1996 ed il 25 ottobre 1996 dal pretore di Lecce sul ricorso proposto

da Sveviapol s.r.l. contro I.N.P.S. iscritta al n. 1345 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di costituzione della M.EDIL s.r.l. e dell'I.N.P.S.

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 settembre 1997 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avvocato Arturo Maresca per la M.EDIL s.r.l. e l'avvocato

dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Ritenuto che nel corso di una controversia previdenziale in grado

d'appello avente ad oggetto il pagamento di contributi da parte di

un'impresa classificata nel settore industriale anteriormente al

marzo 1989, il tribunale di Firenze ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 3, seconda parte,

della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), in riferimento agli

artt. 1, 3 e 41 della Costituzione;

che il giudice a quo ha premesso che nella controversia posta al

suo esame la società appellante ha contestato di essere stata

inquadrata dall'I.N.P.S. nel settore industriale, laddove, secondo i

criteri fissati dal citato art. 49, comma 1, le sarebbe spettato

l'inquadramento nel settore terziario;

che ad avviso del rimettente la questione è rilevante perché, a

seguito della sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione

n. 4837 del 1994, la norma oggi impugnata va interpretata nel senso

che gli inquadramenti fissati in data anteriore a quella di entrata

in vigore della legge n. 88 del 1989 mantengono la propria validità

anche in seguito, con la conseguenza che la nuova normativa si

applica solo alle imprese che hanno iniziato l'attività in un

momento successivo;

che una simile interpretazione viene oggettivamente a creare una

discriminazione tra imprese che svolgono la stessa attività nel

medesimo territorio sulla base della sola differenza costituita dalla

data di inizio dell'attività, discriminazione già riconosciuta da

questa Corte con la sentenza n. 378 del 1994; la quale,

nell'affrontare il problema alla luce della citata sentenza della

Cassazione, ha rivolto al legislatore un monito, avvertendo la

necessità che la norma transitoria in questione non protraesse

indefinitamente la propria efficacia;

che questa sentenza, unita all inerzia del legislatore, impone, a

detta del rimettente, che la questione di costituzionalità venga

nuovamente proposta, stante la sua non manifesta infondatezza;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituita la società appellante, chiedendo che la prospettata

questione venga accolta o che, in subordine, la Corte pronunci una

sentenza interpretativa idonea a superare l'orientamento proposto

dalle Sezioni unite della Cassazione;

che si è costituito in giudizio l'Istituto nazionale della

previdenza sociale, rimettendosi alle decisioni di questa Corte;

che è intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o,

comunque, infondata;

che nel corso di un'altra controversia previdenziale il pretore

di Lecce ha sollevato identica questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione;

che anche in questo giudizio si è costituito l'.I.N.P.S.,

rilevando che la questione prospettata deve ritenersi ormai superata

dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 234, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, secondo cui con decorrenza dal 1 gennaio 1997

la norma impugnata cessa di avere efficacia e la classificazione dei

lavoratori va compiuta sulla sola base del primo comma dello stesso

art. 49 della legge n. 88 del 1989;

che è intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o,

comunque, infondata;

Considerato che i due giudizi possono essere riuniti, concernendo

identiche questioni;

che, successivamente alla proposizione delle presenti questioni

di legittimità costituzionale, la materia in esame è stata

modificata dall'art. 1, comma 234, e dall'art. 2, comma 215, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali hanno disposto in modo

identico che a decorrere dal 1 gennaio 1997 la classificazione dei

datori di lavoro debba essere effettuata esclusivamente sulla base

dei criteri di inquadramento stabiliti dall'art. 49 della legge 9

marzo 1989, n. 88;

che l'art. 10, comma 4-ter, del d.-l. 31 dicembre 1996, aggiunto

in sede di legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, ha stabilito

l'abrogazione dell'art. 1, comma 234, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662;

che, alla luce del diverso quadro normativo, è evidente come, in

base a tale ius superveniens, l'ultrattività del regime transitorio

di classificazione delle imprese, peraltro mantenuta in alcune

ipotesi eccezionali, sia stata limitata nel suo campo di applicazione

e nella sua durata;

che, pertanto, è opportuno che le questioni vengano rimesse ai

giudici a quibus, onde i medesimi possano valutarne la perdurante

rilevanza alla stregua delle concrete fattispecie sottoposte al loro

giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale

di Firenze ed al pretore di Lecce.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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