Art. 51 t.u.i.r. — Determinazione del reddito di lavoro dipendente

[1]Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. Non concorrono a formare il reddito:

  • a)i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento aziendale, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualita' e solidarieta' tra gli iscritti, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter); 235
  • b)LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 MAGGIO 2008, N. 93, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 126;
  • c)le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 10 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennita' sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29;
  • d)le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
  • d-bis)le somme erogate o rimborsate alla generalita' o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformita' a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12;
  • e)i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f)

[2]del comma 1 dell'articolo 47;

  • f)l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 100;181
  • f-bis)le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in eta' prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche' per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
  • f-ter)le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12;
  • f-quater)i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di dipendenti e dei loro familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel medesimo articolo 12, comma 2, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie; 235
  • g)il valore delle azioni offerte alla generalita' dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
  • g-bis)LETTERA ABROGATA DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133; (136)
  • h)le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
  • i)le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta.
  • i-bis)le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive o esclusive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa. 241 Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
  • a)che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
  • b)che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
  • c)che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. 126 Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. In deroga al primo periodo, il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti e' determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. 235 Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro puo' avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
  • a)((per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti. La predetta percentuale e' ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. I valori determinati ai sensi del primo e del secondo periodo sono incrementati del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle di cui al primo periodo e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo, e' incrementato del 5 per cento;)) 249
  • b)in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; 225
  • c)per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.
  • c-bis)per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208. Le indennita' percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito. I rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, ad esclusione di quelli spettanti dal 1° gennaio 2025 al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 235 236 238 Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all' articolo 2161 del citato codice, nonche' le indennita' di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente disposizione. 178 Le indennita' di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennita' in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennita'. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la sorresponsione di una indennita' base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per cento nonche' il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di ottantasette quarantesimi dell'indennita' base o, limitatamente alle indennita' di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennita' base. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attivita' prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilita' di quella di cui al comma 5. 169189211 In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e' determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi. 236 Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto. 116 115
Gli interventi su questo articolo(18)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 55.

L. 24 dicembre 2003, n. 350

116

La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 3, comma 118) che "Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20". L'originario art. 48 corrisponde all'attuale art. 51.

L. 23 dicembre 2005, n. 266

125

La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 123) che "Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20".

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

126

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 26) che "La disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni la cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

L. 27 dicembre 2006, n. 296

128

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 399) che "Per l'anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20".

D.L. 2 luglio 2007, n. 81 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n. 127

130

Il D.L. 2 luglio 2007, n. 81 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n. 127 ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 8) che "Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007".

D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133

136

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 82, comma 24) che "La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

L. 23 dicembre 2014, n. 190

169

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 319) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 2015.

178

Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l'art. 7-quinquies, comma 1) che "Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un'attivita' lavorativa che richiede la continua mobilita' del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attivita' lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennita' o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si e' effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si e' svolta".

L. 11 dicembre 2016, n. 232

181

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 162) che "Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformita' a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale".

L. 27 dicembre 2017, n. 205

189

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 271) che "L'articolo 51, comma 8, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura del 50 per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103".

211

con decorrenza dal 1 gennaio 2022

Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022 e con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere dalla predetta data.

225

Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, ha disposto (con l'art. 3, comma 3-ter) che "Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192

235

con decorrenza dal 1 gennaio 2025

Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025".

L. 30 dicembre 2024, n. 207

236

La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 83) che "Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 98) che "Le disposizioni dell'articolo 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso che sono compresi nella loro applicazione anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana".

D.L. 17 giugno 2025, n. 84

238

Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) si applicano alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192

241

Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "La disposizione di cui al comma 1 si applica per la determinazione dei redditi di lavoro dipendente percepiti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148

249

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "A partire dal 1° gennaio 2026, le disposizioni dell'articolo 51, comma 4, lettera a), quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 1, si applicano anche in relazione ai veicoli concessi in uso promiscuo che rientrano fra quelli di cui all'articolo 1, comma 48-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Sono fatti salvi i comportamenti, assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, riguardanti le modalita' di tassazione dei valori relativi agli accessori o agli allestimenti disciplinati dall'articolo 51, comma 4, lettera a), quarto periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dal comma 1; non si da' luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 5) che "Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2026. Le medesime disposizioni si applicano anche per i veicoli concessi in uso promiscuo nell'anno 2025 che non rientrano fra quelli di cui all'articolo 1, comma 48-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal comma 3".

Testo vigente dal 12 agosto 2026 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 51 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11043/2026

    24 aprile 2026

    (In applicazione di tale principio, la S.C., cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha annullato l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate che aveva incluso nella base imponibile, quale prezzo di acquisto di un ramo di azienda, i mutui accollati dal cessionario, nonostante gli stessi fossero inerenti e contabilizzati).

    Art. 51 t.u.i.r.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 413 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24148/2025

    28 agosto 2025

    In tema di indennità di trasferta, l'esenzione o riduzione contributiva è diversamente modulata a seconda che si applichi il comma 5 o il comma 6 dell'art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1987, dal momento che, in virtù della prima disposizione (dedicata ai cd. trasfertisti occasionali), le indennità percepite per le trasferte fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente Lire 90.000 (pari ad € 46,48) al giorno, al netto delle spese di viaggio e trasporto, mentre, alla stregua della seconda previsione (dedicata ai cd. trasfertisti abituali), l'indennità fissa e corrisposta in modo continuativo - spettante anche in caso il lavoratore non si sia effettivamente recato in trasferta - concorre a formare il reddito in misura pari al cinquanta per cento del suo ammontare.

    Art. 51 t.u.i.r.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 333 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15053/2025

    5 giugno 2025

    Al fine di escludere dalla base retributiva imponibile previdenziale le somme erogate a titolo di rimborso per spese non documentabili, sostenute in occasione di trasferte, ai sensi dell'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, è necessario che tali spese siano specificate in dettaglio, poiché la loro esposizione analitica è funzionale al controllo della loro effettività.

    Art. 51 t.u.i.r.

    Rassegna di giugno 2025, p. 121 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10606/2025

    23 aprile 2025

    Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche le forme di remunerazione in natura costituite dall'assegnazione di diritti di opzione su azioni (cosiddette "stock options"); se l'assegnazione di diritti di opzione su azioni è effettuata in favore di lavoratore non residente nello Stato italiano, il reddito da essa rappresentato - corrispondente al "valore normale" delle azioni determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a), del sopracitato d.P.R. - è assoggettabile a imposizione in Italia, salva diversa disciplina dettata da convenzioni internazionali, per la sola parte che costituisce remunerazione di attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato, la quale parte si determina in concreto attraverso il rapporto proporzionale fra il numero di giorni in cui le prestazioni di lavoro sono state rese in Italia e quello dei giorni lavorativi compresi nel periodo di maturazione del diritto all'esercizio dell'opzione (cd. "vesting period").

    Art. 51 t.u.i.r. · Art. 9 t.u.i.r.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 346 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 344/2008

    Questione infondata
    23 ottobre 2008

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 12, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), e dell'art. 48 (ora 51), lettera f-bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come…

    Art. 12 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 48 t.u.i.r. · Art. 4 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

37 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 12 agosto 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 2 mesi
  3. 23 maggio 2026 — 12 agosto 2026per 3 mesi
  4. 25 aprile 2026 — 23 maggio 2026per 28 giorni
  5. 25 febbraio 2026 — 25 aprile 2026per un mese
  6. 1 gennaio 2026 — 25 febbraio 2026per un mese
  7. 20 dicembre 2025 — 1 gennaio 2026per 12 giorni
  8. 18 giugno 2025 — 20 dicembre 2025per 6 mesi
  9. 1 gennaio 2025 — 18 giugno 2025per 6 mesi
  10. 31 dicembre 2024 — 1 gennaio 2025per 1 giorno
  11. 17 dicembre 2023 — 31 dicembre 2024per un anno
  12. 21 dicembre 2021 — 17 dicembre 2023per un anno
  13. 1 gennaio 2020 — 21 dicembre 2021per un anno
  14. 1 gennaio 2018 — 1 gennaio 2020per 2 anni
  15. 1 gennaio 2017 — 1 gennaio 2018per un anno
  16. 3 dicembre 2016 — 1 gennaio 2017per 29 giorni
  17. 1 gennaio 2016 — 3 dicembre 2016per 11 mesi
  18. 1 luglio 2015 — 1 gennaio 2016per 6 mesi
  19. 1 gennaio 2015 — 1 luglio 2015per 6 mesi
  20. 1 gennaio 2014 — 1 gennaio 2015per un anno
  21. 9 febbraio 2013 — 1 gennaio 2014per 11 mesi
  22. 29 aprile 2012 — 9 febbraio 2013per 10 mesi
  23. 9 ottobre 2010 — 29 aprile 2012per un anno
  24. 22 agosto 2008 — 9 ottobre 2010per 2 anni
  25. 29 maggio 2008 — 22 agosto 2008per 3 mesi
  26. 1 gennaio 2008 — 29 maggio 2008per 5 mesi
  27. 18 agosto 2007 — 1 gennaio 2008per 5 mesi
  28. 1 gennaio 2007 — 18 agosto 2007per 8 mesi
  29. 29 novembre 2006 — 1 gennaio 2007per un mese
  30. 12 agosto 2006 — 29 novembre 2006per 4 mesi
  31. 1 gennaio 2006 — 12 agosto 2006per 7 mesi
  32. 6 ottobre 2004 — 1 gennaio 2006per un anno
  33. 1 gennaio 2004 — 6 ottobre 2004per 9 mesi
  34. 1 gennaio 1997 — 1 gennaio 2004per 7 anni
  35. 1 gennaio 1991 — 1 gennaio 1997per 6 anni
  36. 29 giugno 1990 — 1 gennaio 1991per 6 mesi
  37. 31 dicembre 1986 — 29 giugno 1990testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 2026 al 12 agosto 2026. 13 parole tolte, 83 parole aggiunte.

… cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori tolto: di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo tolto: con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente tolto: ad aggiunto: a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di … con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente aggiunto: in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti. La predetta percentuale e' ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. aggiunto: I valori determinati ai sensi del primo e del secondo periodo sono incrementati del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle di cui al primo periodo e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo, e' incrementato del 5 per cento;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148

    Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "A partire dal 1° gennaio 2026, le disposizioni dell'articolo 51, comma 4, lettera a), quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 1, si applicano anche in relazione ai veicoli concessi in uso promiscuo che rientrano fra quelli di cui all'articolo 1, comma 48-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Sono fatti salvi i comportamenti, assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, riguardanti le modalita' di tassazione dei valori relativi agli accessori o agli allestimenti disciplinati dall'articolo 51, comma 4, lettera a), quarto periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dal comma 1; non si da' luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 5) che "Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2026. Le medesime disposizioni si applicano anche per i veicoli concessi in uso promiscuo nell'anno 2025 che non rientrano fra quelli di cui all'articolo 1, comma 48-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal comma 3".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art51 · fonte del testo

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