Codice civile

Art. 2135 c.c. — Imprenditore agricolo

[1]E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse.

[2]Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

[3]Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge. 271 133a

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228

133a

Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

271

Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

Testo vigente dal 13 agosto 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 2135 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16945/2026

    30 maggio 2026

    In materia di IVA, il conferimento di mangimi, animali o altri mezzi produttivi, effettuato dal soccidante nell'ambito del contratto di soccida, costituisce conferimento al rapporto associativo e non cessione di beni a titolo oneroso; ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 36 del d.P.R. n. 633 del 1972, relativa al trasferimenti di beni tra attività separate, restando esclusa, in difetto del presupposto impositivo, anche l'assunzione del valore normale quale parametro di determinazione dell'imponibile.

    Art. 2135 c.c. · Art. 2170 c.c. · Art. 2178 c.c. · Art. 36 d.P.R. 633/1972

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10325/2026

    20 aprile 2026
    • Agricoltura

    In tema di imposte sui redditi, l'allevamento di cavalli da corsa finalizzato all'attività agonistica, per la sua autonomia rispetto allo sfruttamento a fini agricoli del terreno e dell'annessa scuderia, non può essere qualificato come attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c., richiedendo un complesso di conoscenze tecniche estranee al settore propriamente agricolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, dopo aver ritenuto non agricola la suddetta attività di allevamento di cavalli con finalità agonistica, aveva ritenuto legittima la ripresa a tassazione, quali ricavi d'impresa, dei premi "al traguardo" versati dall'UNIRE, previa detrazione dei costi accertati in sede di verifica).

    Art. 2135 c.c. · Art. 32 t.u.i.r.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9577/2026

    14 aprile 2026

    In tema di liquidazione giudiziale, compete a chi ne sollecita la dichiarazione di apertura nei confronti di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare, quale fatto costitutivo, l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi all'attività agricola; grava, invece, su chi invoca l'esenzione dalla liquidazione giudiziale il corrispondente onere probatorio di tale fatto impeditivo, assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività commerciale svolta nell'ambito dell'art. 2135, comma 3, c.c., sia ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., sia in applicazione del generale principio di vicinanza alla prova.

    Art. 2135 c.c. · Art. 2195 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 7364/2026

    26 marzo 2026

    Le imprese esercenti l'attività di produzione di energia da fonti fotovoltaiche possono essere inquadrate come agricole, a fini previdenziali, solo se tale attività è connessa all'attività agricola ex artt. 2135, comma 3, c.c. e 1, comma 423, della l. n. 266 del 2005 (ratione temporis applicabile), nel senso che la produzione di energia è svolta mediante utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda di normale impiego nell'agricoltura, il quale implica che l'uso di esse mediante installazione ed esercizio di pannelli fotovoltaici deve preservarne la normale vocazione agricola. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui l'attività di produzione di energia mediante installazione di pannelli fotovoltaici sul fondo dell'impresa, siccome assolutamente prevalente, aveva di fatto contraddetto la sua normale vocazione ad utilizzazione agricola).

    Art. 2135 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Col capo dedicato all'impresa agricola, l'agricoltura trova per la prima volta nel codice civile una disciplina organica sotto l'aspetto dinamico, a integrazione delle norme contenute nel libro della proprietà, che il fenomeno agrario considerano e regolano sotto l'aspetto statico. La nozione di imprenditore agricolo è posta nell'art. 2135: per l'acquisto della qualità di imprenditore è necessario l'esercizio di una attività agricola. Non ha rilevanza che questa attività si esplichi su fondo proprio o altrui. Con ciò la figura dell'imprenditore si stacca nettamente da quella del proprietario del fondo ed è assoggettata ad autonoma e distinta disciplina: all'imprenditore, e non al proprietario, incombono, come precisa l'art. 2137, gli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura. L'espressione agricoltura è assunta nel codice nel suo senso più ampio di esercizio di attività rivolta allo sfruttamento della terra e delle sue attitudini produttive, sia che tale sfruttamento consista nella coltivazione del fondo, sia che consista nella silvicoltura o nell'allevamento del bestiame. E agricoltore si rimane anche quando accanto all'attività di sfruttamento della terra si esplichino altre attività connesse. Tuttavia a questo riguardo si poneva una questione di limiti, che era necessario risolvere in modo preciso, onde troncare le discussioni esistenti al riguardo in dottrina e giurisprudenza: quella di stabilire fino a qual punto l'esercizio di tali attività connesse si concilii con la figura dell'agricoltore e non ne alteri i caratteri, trasformandolo in commerciante o industriale. Tra i vari criteri che erano stati proposti dalla dottrina - quello dell'autonomia, quello dell'accessorietà e quello della normalità - quest'ultimo è stato accolto nel codice, come quello che sostanzialmente riassume in sè gli altri e che maggiormente si adegua alle esigenze dell'agricoltura e alla necessità del suo sviluppo. Le attività di trasformazione e di alienazione dei prodotti rientrano nell'agricoltura e ne seguono la disciplina in quanto ciò sia normale nell'esercizio dell'agricoltura. L'attività che nessun agricoltore esercita, o che non è normale nell'esercizio dell'agricoltura, non può essere compresa nell'attività agricola ed è sottratta alla disciplina che di tale attività è propria. La normalità va naturalmente determinata in relazione alle dimensioni dell'impresa, alla località in cui l'impresa opera, ai mezzi di cui si avvale, al tempo in cui viene esercitata; è pertanto un concetto che si adegua ottimamente alle mutevoli condizioni di luogo e di tempo, e che consente una interpretazione evolutiva della norma in relazione all'evolversi della tecnica agricola.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 863

Che cosa è cambiato dal 13 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2001 al 13 agosto 2017.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2135 · fonte del testo

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