[1](Art. 2 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 13 L. 6 agosto 1940 n. 1278).

[2]Le disposizioni del presente testo unico non si applicano:

  • a)al personale di ruolo, compreso quello salariato comunque denominato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;
  • b)al personale non di ruolo, compreso quello salariato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, al quale sia assicurato per legge, regolamento o atto amministrativo un trattamento di famiglia;
  • c)al personale delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri enti pubblici, vincolato da rapporto di impiego, di ruolo e non di ruolo, compreso quello salariato, il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo o che non abbia diritto a tale trattamento per effetto delle limitazioni e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

Testo vigente dal 7 settembre 1955

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 79, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 231/1974

    Questione infondata
    17 luglio 1974

    L'esclusione dei dipendenti statali dagli assegni familiari per fratelli a carico, previsti invece per gli altri lavoratori subordinati, non deriva dall'art. 79 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (che fa parte di un testo unico riguardante gli assegni familiari nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente privato, e non esercita e non puo'esercitare nessun influsso su altre disposizioni legislative che disciplinano in via altrettanto autonoma settori di produzione di lavoro subordinato nell'ambito della struttura amministrativa dello Stato e delle sue diramazioni pubbliche) ma, eventualmente, dal d.lg.lgt. 21 novembre 1945, n. 722, e provvedimenti legislativi successivi che regolano la corresponsione di detti assegni nei confronti dei pubblici impiegati. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata nei confronti del citato art. 79, sotto il profilo della diversità di trattamento determinata, nel settore della corresponsione degli assegni familiari, tra dipendenti pubblici e privati, dalle rispettive autonomie normative - perché avrebbe dovuto avere ad oggetto gli ordinamenti giuridici del pubblico impiego che tale diversità statuiscono o comportano.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 79 Testo unico gli assegni familiari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art79 · fonte del testo

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